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Come abbattere le barriere architettoniche nel condominio

Nonostante la normativa relativa all’obbligo di abbattere le barriere architettoniche sia in vigore dal 1989[1], l’accesso ad edifici pubblici e privati da parte dei disabili è spesso difficoltoso o addirittura impossibile.

Ma cosa intendiamo per barriere architettoniche? Si tratta di un qualunque elemento costruttivo che impedisca o limiti gli spostamenti e la fruizione di servizi negli immobili, creando un notevole disagio a chi in particolare ha una limitata capacità motoria o sensoriale. Un esempio concreto è fornito dai palazzi degli anni ’70 che sono spesso caratterizzati da una rampa di gradini prima dell’acceso all’atrio centrale. In questo caso un condomino che, dopo un grave infortunio, fosse costretto alla sedia a rotelle non potrebbe quindi più accedere al proprio appartamento. Ma anche per gli anziani con i comuni problemi di deambulazione, le barriere architettoniche creano notevoli problemi quotidiani di facile comprensione.

Come fare per abbattere le barriere e rendere la vita più semplice ai disabili?

Già dal 1989 è stato stabilito che i palazzi di nuova costruzione, ma anche quelli già esistenti, devono essere adattati alle esigenze dei disabili. E la normativa in tema di condominio parla chiaro: l’assemblea condominiale può intervenire per eliminare le barriere presenti nello stabile. Per assumere le delibere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio[2]. Purtroppo la riforma del condominio del 2012 ha aumentato il quorum deliberante; in precedenza, infatti, la legge n. 13 del 1989 richiedeva per tale delibera soltanto l’approvazione da parte di un terzo dei condomini partecipanti all’assemblea per un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Da chi può essere convocata l’assemblea?

Innanzitutto dal portatore di handicap, dal proprio amministratore di sostegno[3] oppure da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Ricordiamo ai nostri lettori che la richiesta all’amministratore condominiale deve essere fatta per iscritto e che il termine entro cui l’assemblea deve deliberare in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche  è di tre mesi[4].

L’assemblea può statuire positivamente o meno in merito alle richieste del disabile, oppure potrebbe non essere convocata nei termini prescritti o ancora potrebbe non raggiungere il quorum necessario per statuire.

Purtroppo sulla decisione dell’assemblea, più che il lato umano, prevale a volte l’entità della spesa ipotizzata. Ma se l’esito della delibera è positivo, i costi saranno ovviamente ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi. Se invece l’assemblea si pronuncia negativamente o non risponde entro il termine alla richiesta precedentemente inviata, il richiedente, a proprie spese o usufruendo dei contributi erogati dallo Stato[5], potrà installare sulla rampa di scale una elevatrice, purché sia una struttura mobile e facilmente removibile. Ma potrà anche intervenire sulle parti comuni, modificando la larghezza delle porte, al fine di rendere meno difficoltoso l’accesso all’edificio condominiale.

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[1] Legge 9 gennaio 1989 n.13 intitolata ”Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
[2] Art.1120 II comma codice civile;
[3] In molti condomini vivono persone impossibilitate a provvedere ai propri interessi(o per malattia oppure per problemi fisici o psichici), di conseguenza il Giudice tutelare può nominare loro un amministratore di sostegno ex art.405 codice civile;
[4] Art. 2 della summenzionata Legge 9 gennaio 1989 n.13;
[5] Legge 9 gennaio 1989 n.13 art. 9 “Fondo Speciale” istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, aggiornata dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350 che, all’art 3, prevede un finanziamento pari a 20 milioni di euro.

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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