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Cantina e scantinato condominiale

Chi ha figli piccoli, chi ama fare shopping, o ancora chi è appassionato di collezionismo ed ha bisogno di spazio per conservare le proprie raccolte, vecchie riviste od oggetti vari sa quanto sia importante la cantina.

La cantina è una comoda pertinenza per gli appartamenti, ormai di metrature sempre più piccole, dove poter riporre con comodità attrezzature sportive, seggiolino o passeggini, o ancora il temutissimo cambio di stagione. Infatti è ormai più pratico, e soprattutto meno costoso, acquistare un appartamento di metratura contenuta ma molto funzionale, con un box e una cantina dove poter riporre scatoloni con oggetti che non usiamo più, ma che non siamo pronti a buttare.

Nei palazzi moderni, i costruttori hanno diviso la cantina in piccoli locali, venduti insieme agli appartamenti soprastanti. In questo caso le cantine sono di proprietà privata dei singoli condomini e sono considerate pertinenze degli immobili principali, che possono essere pertanto vendute separatamente dall’abitazione o insieme ad essa.

In molti palazzi del primo novecento, invece, ci sono dei locali scantinati in disuso, la cui funzione iniziale di deposito comune è via via venuta meno. Il locale, spesso con enormi e fascinose volte di mattoni a delimitarne il soffitto, è stato anche molto utile come rifugio in tempo di guerra.

cantina

Con l’evoluzione degli impianti condominiali e la diffusione della luce elettrica e del gas, parte di questi ampi scantinati sono stati destinati per collocarvi quadri elettrici e contatori. Ed il restante spazio è stato sovente richiesto dai singoli proprietari per poterlo trasformare in cantina privata.

Ma è possibile alienare la cantina o scantinato condominiale? E quali maggioranze servono per la delibera di vendita?

La cantina o scantinato condominiale, essendo ai sensi dell’art. 1117 c.c. proprietà comune di tutti i condomini , può essere venduta solo con una delibera favorevole adottata all’unanimità dei proprietari. Basta quindi il dissenso di un solo condomino per bloccarne l’alienazione.

Il profitto della vendita sarà suddiviso tra i proprietari del palazzo in base all’art. 1118 I comma c.c. vale a dire in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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