Aiutiamo le persone e le aziende a risolvere problemi, identificare soluzioni e realizzare scelte importanti senza errori.

I citofoni e i videocitofoni condominiali

Ormai il portiere è stato sostituito in prevalenza da citofoni o videocitofoni condominiali che, oltre ad essere economici, garantiscono maggior sicurezza agli abitanti del palazzo anche nelle ore notturne.

È utile quindi fare chiarezza sulle maggioranze necessarie per l’approvazione della delibera di installazione di questi impianti, ormai inevitabili nelle realtà condominiali moderne. Ed è altrettanto utile fare chiarezza sulla ripartizione delle spese per la loro installazione.

Innanzitutto è necessario distinguere due casi: se esiste già un impianto citofonico condominiale, oppure se dev’essere installato un nuovo dispositivo di sana pianta.

L’installazione del citofono o videocitofono in un edificio che ne è sprovvisto dovrà essere considerata un’innovazione. In tal caso, l’assemblea deve approvare l’installazione del citofono con il voto favorevole dei presenti che rappresentino almeno due terzi dei millesimi di proprietà[1].

La semplice sostituzione del citofono o la sua trasformazione in videocitofono non è, invece, considerata innovazione[2]. In questo caso infatti ci si limita ad adattare il vecchio impianto alle nuove tecnologie, senza una modifica sostanziale della struttura. Per deliberare tale adeguamento è quindi sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 dei millesimi del valore dell’edificio[3].

Passiamo ora alle note dolenti, vale a dire la ripartizione delle spese d’installazione e manutenzione dei citofoni. A meno che il regolamento condominiale non stabilisca diversamente, il costo per le parti dell’impianto che servono l’intero palazzo sarà ripartito tra i proprietari in base ai rispettivi millesimi, come ad esempio il quadro esterno e tutte le parti che servono in maniera indistinta alla collettività[4]. Sono invece interamente a carico del singolo proprietario le spese relative al ricevitore e ai cavi che servono il singolo appartamento.

Cari lettori, non esitate a consultarmi per verificare se è legittima la delibera dell’assemblea del vostro condominio sull’installazione del citofono o del videocitofono e se è corretta la ripartizione della spesa a voi attribuita dall’amministratore.

A presto! L’avvocato sempre con te!

[1] Art. 1120 I comma c.c. e 1136 V comma c.c.
[2] Un’indicazione indiretta sulla differenza tra innovazione e adeguamento/ manutenzione è data dalla sentenza n. 11943/2003 della Cassazione.
[3] L’art. 1136 III comma c.c. stabilisce i quorum per la seconda convocazione, a cui noi ci riferiamo.
[4] L’Art. 1123 comma I c.c. stabilisce che le spese per la conservazione, il godimento e le innovazioni delle parti comuni sono divise “in misura proporzionale al valore delle proprietà di ciascuno”.
Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

Lascia un commento

Può interessarti anche: