Per facilitare la convivenza tra tutti i condomini ed i loro rapporti con i vari interlocutori (inquilini, portiere e fornitori esterni) sotto il profilo del diritto alla riservatezza, nel 2013 il Garante privacy ha predisposto un vademecum sui temi più diffusi in merito al trattamento di dati personali denominato “Il condominio e la privacy”[1].
Come è strutturato il vademecum sulla privacy nel condominio?
E’ suddiviso in otto capitoli: l’amministratore; l’assemblea; la bacheca condominiale; la gestione trasparente del condominio; la videosorveglianza; il condominio digitale; il diritto di accesso ai propri dati ed altri diritti. Nella parte finale, invece, il vademecum si sofferma sui casi in cui il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza il consenso degli interessati, cioè quando è previsto da un obbligo di legge o quando è necessario per adempiere a determinati obblighi contrattuali[2].
L’AMMINISTRATORE
E’ colui che può legittimamente trattare i dati personali dei condomini per la gestione e l’amministrazione del condominio (dati anagrafici, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, dati sensibili, sanitari o giudiziari). L’amministratore deve pertanto vigilare nel conciliare privacy e trasparenza della propria attività, trattando in particolare i dati personali esclusivamente per le finalità inerenti il regolare svolgimento del suo mandato.
Se i dati riguardano terze persone, è bene che queste vengano informate sulle finalità e le modalità previste per il trattamento dei loro dati personali.
L’amministratore ha poi l’obbligo di conservare la documentazione inerente i condomini, predisponendo idonee misure di sicurezza personali ed ulteriore misure cautele in caso di conservazione di dati sensibili e/o giudiziari sui condomini.
L’amministratore ha anche l’obbligo di informare i condomini dei propri dati anagrafici e professionali, portati a conoscenza della collettività condominiale mediante affissione nel condominio.
L’ASSEMBLEA
Nel caso in cui all’assemblea condominiale partecipino soggetti estranei ai condomini, quali tecnici e consulenti chiamati per fornire un parere su specifiche questioni, gli stessi potranno rimanere, su consenso unanime dell’assemblea, il tempo necessario per trattare un determinato argomento di loro competenza, non essendoci motivi di prorogare la loro presenza oltre. In caso di violazione della suddetta regola, il condomino che ritiene violata la privacy potrà rivolgersi al Garante per l’adozione delle sanzioni e provvedimenti del caso.
In ogni caso la partecipazione di un terzo estraneo all’assemblea non si riflette sulla validità dell’assemblea purché non abbia influito sulla votazione.
Ricordiamo ai nostri lettori che l’assemblea può anche essere registrata, purché ci sia il consenso informato di tutti i partecipanti.
Per quanto riguarda l’amministratore, ricordiamo che è buona prassi che partecipi all’assemblea essendo naturalmente informato delle vicende del condominio.
LA BACHECA CONDOMINIALE
Nella bacheca condominiale possono essere affisse comunicazioni a carattere generale e non messaggi destinati ad un particolare condomino o contenenti dati personali di un singolo condominio. Non potrà essere usata la bacheca per comunicare i verbali di assemblea ai condomini assenti, né per dare informazioni circa la morosità di uno o più condomini o esporre solleciti di pagamento.
LA GESTIONE TRASPARENTE DEL CONDOMINIO
E’ previsto il dovere dell’amministratore di comunicare i dati dei condomini morosi su richiesta dei creditori o degli altri condomini interessati.
Ogni condomino ha diritto, a sua spese e richiesta, di prendere visione ed estrarre copia delle informazioni e dei dati raccolti che lo riguardano, delle posizioni debitorie degli altri condomini, della rendicontazione periodica relativa al conto condominiale.
LA VIDEOSORVEGLIANZA
Per l‘installazione delle videocamere di sorveglianza per il controllo delle aree comuni è previsto il rispetto degli obblighi della normativa sulla privacy ed in particolare l’installazione di cartelli di segnalazione, la conservazione delle registrazioni per un periodo di tempo limitato, l’obbligo di ripresa delle sole aree comuni. Peraltro l’installazione degli apparecchi deve essere deliberata dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio. L’installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di un solo condomino, ai fini esclusivamente personali, non è soggetto alle stesse regole, ma dovrà riprendere unicamente lo spazio privato ed eventualmente la porta di casa, e non tutto il pianerottolo per evitare ingerenze nella privacy dei vicini.
IL CONDOMINIO DIGITALE
Se deliberato dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti rappresentanti la metà del valore dell’edificio, l’amministratore ha l’obbligo di attivare un sito internet che permetta a tutti i condomini di consultare ed estrarre copie digitali dei soli documenti adottati con delibera assembleare.
L’accesso al sito deve essere riservato ai soli condomini e nel caso in cui il sito contenga dati sensibili di uno o più condomini, esso dovrà rispettare ulteriori requisiti di sicurezza.
DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI ED ALTRI DIRITTI
Ciascun condomino, previa domanda all’amministratore, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di richiederne inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la trasformazione, il blocco o la cancellazione dei dati nel caso in cui vengano trattati contro la legge.
L’amministratore può quindi raccogliere e trattare dati personali, ma è anche garante della confidenzialità degli stessi nei limiti di quanto sopra esposto.
SANZIONI
In caso di violazione delle regole di cui al vademecum, ci si potrà rivolgere al Garante della privacy il quale ha il potere di irrogare direttamente le sanzioni previste dal Codice per la privacy, sia amministrative che penali (in tal ultimo caso solo al verificarsi di un effettivo danno da parte del condomino).
Esse si potranno applicare al condominio, all’amministratore o ad ogni altro partecipante, incluso il terzo estraneo rimasto in assemblea contro la volontà di anche solo uno dei condomini.
Ad esempio un ammenda potrà essere irrogata al condomino in caso di mancato rispetto delle disposizioni sull’impianto di videosorveglianza individuale: se il condomino non ha adeguatamente segnalato l’impianto, potrà rispondere da omessa o inidonea informativa all’interessato[3], per cui la sanzione prevista dal codice privacy va da 6000 a 36.000 euro[4]. La stessa sanzione si può applicare al condominio in caso di impianto condominiale. Sempre di omessa informativa potrà rispondere l’amministratore che non conceda al condomino l’accesso ai propri dati.
Se l’amministratore non ha adottato le misure di sicurezza necessarie per il trattamento e la conservazione dei dati, potrà rispondere da omessa applicazione delle misure minime di sicurezza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro[5].
Oltre all’ammenda cui potrà essere assoggettato il soggetto che non ha rispettato il vademecum sulla privacy nel condominio, il medesimo potrebbe essere chiamato a risarcire sul piano civile il danno, grave e serio, patito per la violazione della privacy.
Ad esempio integra il reato di diffamazione ex art. 595 codice penale, l’affissione dei nominativi dei condomini morosi sulla bacheca condominiale ovvero in luogo accessibile ad un numero indeterminato di soggetti anche estranei al condominio stesso con responsabilità penale dell’amministratore.
La partecipazione in assemblea di soggetto non legittimato comporta un trattamento illecito di dati in capo al condominio esponendolo alla sanzione di trattamento illecito di dati, per cui, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa[6] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Ricordiamo infine che l’inosservanza dei provvedimenti emessi dal Garante[7] comporta la reclusione da tre mesi a due anni.
Per ogni chiarimento non esitate a contattare lo Studio Legale Bordogna, titolare del primo blog in Italia sul diritto condominiale. A presto! L’avvocato sempre con te!