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Cosa si intende per simulazione di un contratto

Cosa si intende per simulazione di un contratto?

La simulazione è l’istituto giuridico mediante il quale due soggetti pongono in essere un negozio giuridico con l’accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti , oppure che sortisca gli effetti di un negozio diverso, da quello posto in essere dai contraenti.

cosa si intende per simulazione del contratto

Quali sono gli effetti del contratto simulato?

Prima, però, di individuare i rimedi posti a tutela dei terzi che vantino un diritto o in interesse sul bene oggetto del contratto simulato, è necessario soffermarsi sulla disciplina giuridica del negozio in questione.

L’istituto della simulazione è disciplinato dall’art. 1414 c.c., esso si sostanzia nell’operazione con la quale le “parti” di un contratto fingono di porre in essere un negozio che in realtà rimarrà privo di effetti giuridici (simulazione assoluta), oppure attribuiranno a quest’ultimo, sulla scorta di un accordo segreto tra le parti,  gli effetti di un contratto diverso da quello fittiziamente posto in essere (simulazione relativa).

Mentre  nella simulazione assoluta  il negozio simulato non produce nessun effetto ( ad es. nel caso di compravendita simulata il bene rimane nella disponibilità giuridica dell’alienante); con riguardo, alla simulazione relativa il contratto produce effetti di un negozio diverso da quello posto in essere, si pensi al caso in cui le parti simulino una compravendita ma in realtà vogliono porre in essere una donazione.

Inoltre, la simulazione relativa può riguardare la natura del contratto come l’esempio precedente, oppure l’oggetto ( ad esempio dichiaro di vendere a 10.000 euro anziché a 50.000 euro), in altri casi la simulazione può riguardare le parti del negozio ( la c.d. interposizione fittizia).

E’, altresì, ovvio che contestualmente o precedentemente alla redazione del negozio simulato debba sussistere un accordo segreto la “ c.d. controdichiarazione”, con cui le parti dichiarano che il negozio non produca alcun effetto o produca l’effetto di un negozio diverso (ad es. come nel caso della compravendita simulata le parti nella controdichiarazione esprimono la volontà di porre in essere una donazione).

Tale controdichiarazione se redatta in forma scritta, come vedremo nel proseguo della trattazione, potrà essere utilizzata dalla parti come prova per dichiarare l’inefficacia del negozio simulato.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 1414 c.c. dispone che “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, avrà effetto tra le part il contratto dissimulato , purché sussistano i requisiti di forma e di sostanza”

Ne discende che, affinché l’atto dissimulato (es. donazione) sia valido ed efficace è essenziale che l’atto simulato (es.: compravendita) sia stato stipulato con i requisiti di sostanza e di forma, richiesti dalla legge per la validità del negozio dissimulato.

Nello specifico, riportandoci all’esempio precedente, se le parti dovessero simulare una compravendita, con l’accordo segreto di volere realmente una donazione, affinché la donazione (c.d. negozio dissimulato) sia valida è necessario che la compravendita ne soddisfi il requisito formale, vale a dire che quest’ultima deve essere stipulata per atto pubblico notarile.

Qualora il contratto di compravendita (negozio simulato) fosse stato redatto con semplice scrittura privata,  la donazione (atto dissimulato) sarebbe ritenuta inefficace.

Quali sono gli effetti della simulazione verso i terzi acquirenti?

Sovente, accade che la simulazione di un contratto possa pregiudicare i diritti dei terzi che abbiano fatto, in buona fede, affidamento sulla validità del negozio simulato.

Si pensi, al terzo che acquisti il bene direttamente dal simulante acquirente, confidando sul fatto che sia il proprietario effettivo del medesimo bene.

Difatti, qualora l’acquisto del terzo sia avvenuto in buona fede, vale a dire, che il terzo è inconsapevole che l’alienante non ne sia proprietario effettivo del bene, la legge riconosce la validità dell’acquisto nonostante i diritti dei terzi siano stati acquisiti da un negozio privo di effetti.

Mentre, nell’ipotesi in cui il terzo acquirente  sia in “mala fede”, ovvero è a conoscenza della pregressa simulazione, in quest’ultimo caso la legge consente agli eredi e ai terzi aventi  aventi causa del simulante alienante di inficiare il negozio giuridico e di poter far valere l’inefficacia del negozio giuridico.

Ne discende che, gli eredi e i terzi aventi causa del simulate alienante godono di maggiori tutele probatorie, non potendo spesso disporre di prove documentali (ad es: i terzi non sono provvisti della controdichiarazione), ma gli stessi potranno dimostrare l’inefficacia del contratto simulato anche con l’ausilio di testimoni e di presunzioni legali, di cui al combinato deposto degli artt. 1417 c.c. e 2729 c.c. .

Pertanto, gli eredi e terzi aventi causa del simulante alienante, pregiudicati dal negozio simulato, potranno adire il le vie Giudiziarie e chiedere un’azione di “accertamento”, tesa a dichiarare e ad accertare l’invalidità del negozio simulato, potendo, altresì, ricorrere al meccanismo delle presunzioni.

Quali sono gli effetti della simulazione verso i creditori?

La simulazione di un contratto può pregiudicare certamente i diritti dei creditori dei simulanti contraenti, per tali ragioni, è necessario esemplificare le ragioni creditorie delle avverse fazioni, nell’ipotesi di concorso tra più creditori, nello specifico:

i creditori del simulante venditore hanno interesse a dichiarare inefficace il negozio e far rientrare il bene, fitizziamente fuoriuscito, nella disponibilità giuridica del loro debitore, con il precipuo scopo di soddisfarsi sul ricavato dello stesso bene.

i creditori del simulante acquirente hanno, al contrario dei primi, interesse a validare il negozio, affinché il bene rimanga nella disponibilità del loro debitore.

Nell’ipotesi di concorso tra più creditori, che vorranno soddisfarsi sui beni oggetto del contratto simulato, la legge attribuisce una certa “prelazione” ai creditori del simulante alienante, purché il loro diritto di credito sia sorto prima del contratto simulato.

Mentre, per contro, se il credito è sorto dopo la finta alienazione, prevarranno i creditori del simulante acquirente sui creditori del simulante alienante, poiché la legge tutela il legittimo affidamento dei creditori sulla consistenza patrimoniale del debitore medesimo.

E’ ovvio, nell’ipotesi in cui sussistano idonee garanzie (es. pegno e ipoteca) prevarranno sempre i creditori privilegiati a prescindere se siano creditori del fittizio alienante o acquirente.

Quali sono gli oneri probatori in capo alle parti in merito alla simulazione?

Le parti contraenti di in negozio simulato, qualora decidessero di agire per dichiararne l’inefficacia dello stesso , soggiacciono agli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. .

Conseguentemente, nell’ipotesi di simulazione relativa sulla parte che intende inficiare gli effetti del negozio simulato è tenuta a dimostrare in sede di giudizio , con prova documentale, la controdichiarazione contenente la “volontà delle parti di attribuire al negozio simulato gli effetti di negozio diverso”.

Può succedere che la prova  documentale  manchi o sia stata smarrita, in questi casi il codice di rito consente l’utilizzo di altri mezzi istruttori, come la prova per testi oppure l’interrogatorio formale o la confessione, quando la prova della simulazione riguardi negozi dove la legge non richiede la forma scritta ad substantiam.

In conclusione nell’ipotesi di simulazione la prova per testi è ammessa nei seguenti casi:

simulazione assoluta: nei casi in cui vi sia il principio della prova scritta, per impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta o per perdita incolpevole del documento;

simulazione relativa: la prova per testi è ammessa solo per perdita incolpevole del documento.

 

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Brigida F

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