Quali sono i benefici per la costituzione di una “start up”?
Con l’obiettivo di promuovere le idee imprenditoriali innovative e l’occupazione giovanile, il Governo con d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 221/2012, ha adottato un nuovo modus di costituire impresa denominato “start up”, al fine di implementare la crescita dimensionale delle imprese innovative ad alto valore tecnologico.
Cos’è una start up innovativa?
Secondo l’art. 25 del d.l. 179/2012 si definisce start up innovativa “ come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.
Tra le forme societarie contemplate nel testo di legge rientrano: le S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. e le società cooperative.
Il requisito imprescindibile della start up risiede nell’oggetto sociale, in buona sostanza, l’oggetto principale dell’attività imprenditoriale risiede nello sviluppo, nella produzione o nella commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.
A titolo esemplificativo, si pensi alle start up che offrono applicazioni alle imprese con lo scopo di minimizzare i costi della produzione, oppure imprese che investono nel campo delle biotecnologie.
Quindi possiamo affermare che il tratto peculiare e distintivo della “ start up”, rispetto alla normale attività d’impresa, è l’aspetto innovativo del prodotto o del servizio che viene immesso nel mercato.
Ne consegue che, non potrebbero rientrare nella suindicata categoria quelle attività che abbiano come oggetto prevalente la “ normale attività di imprenditoriale ” di produzione o scambio di beni di largo consumo; così, come non possono rientrarvi quelle società che investano una minima parte degli utili alla ricerca e all’innovazione tecnologica.
Ma quali sono i requisiti fondamentali per costituire una start up?
L’art. 25, secondo comma , del d.l. 179/2012 elenca nei seguenti punti i requisiti per formare una start up innovativa:
- l’attività di impresa non deve essere iniziata da più di 5 anni;
- almeno una sede produttiva dell’impresa o filiale deve essere situata in Italia;
- il valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro dal secondo anno di attività;
- non vi deve essere o essere stata distribuzione di utili;
- la società non deve derivare da scissione , fusione o cessione di ramo d’azienda;
Per quanto concerne l’aspetto innovativo, l’impresa in questione deve investire in ricerca e sviluppo tecnologico almeno il 15% del maggior valore della produzione (differenza tra costo e valore totale della produzione), deve avere almeno 1/3 dei dipendenti che abbiano il titolo di dottore di ricerca oppure gli stessi devono essere in possesso di una laurea magistrale.
Per di più, è indispensabile che la società sia titolare o depositaria di un brevetto o licenziataria di una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale , oppure che la stessa sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale (ad es. Software).
Come si costituisce una start up?
La costituzione di “start up innovative” non comporterà solo dei vantaggi di natura fiscale, come vedremo nel proseguo della trattazione, ma vi sono anche delle agevolazioni in termini di costituzione dell’impresa.
La ratio sottesa al suindicato corpo normativo, sta nel favorire la creatività imprenditoriale con lo scopo di finanziare e supportare idee che diversamente non troverebbero supporto a causa di una burocrazia lenta ed onerosa.
Ne discende che, per costituire la start up è necessario, in primis, costituire una società di capitali anche in forma di cooperativa, o attraverso la redazione da parte del notaio dell’atto costitutivo che è tenuto poi a depositare al Registro delle imprese, oppure, mediante la compilazione di un atto con formulario tipizzato, sottoscritto in firma digitale da parte di tutti i partecipanti e cofondatori.
Dopo aver costituito la società, si rende necessaria la “ dichiarazione di inizio attività” e poi chiedere l’iscrizione della stessa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, denominata “Start up innovative”; gli adempimenti in questione possono essere esplicati attraverso i modelli forniti sulla pagina web del “Registro delle Imprese”
Giova , altresì, ricordare che si può chiedere sempre supporto per la compilazione dei modelli standard ad un professionista o consulente legale.
Con la compilazione on-line dei documenti, si provvederà alla firma digitale dell’atto costitutivo, statuto, dichiarazione dei requisiti di “ start up”oltre ad eventuali altri allegati.
Conseguentemente, il Registro delle Imprese provvederà ad iscrivere la società nell’apposita sezione speciale , alla fine della procedura l’utente riceverà via pec la ricevuta di protocollo e di presa in carico della pratica con allegata visura societaria.
Quali sono i vantaggi di una start up?
La costituzione di start up innovative consente di ottenere dei vantaggi fiscali che vanno dall’esenzione dell’imposta di bollo ai diritti di segreteria per effettuare gli adempimenti presso il Registro delle imprese, e all’esenzione per il pagamento del diritto annuale presso le Camere di Commercio ( fino al quarto anno di iscrizione).
Rimane, però, da pagare il contributo di 200,00 euro per l’imposta di registro all’agenzia delle entrate.
Quali sono le agevolazioni per i soggetti che decidono di entrate nel capitale sociale di una start up?
Gli investitori che decidono di entrare nel capitale sociale di una “start up” godono delle seguenti agevolazioni:
– di detrazioni fiscali del 30% sull’IRPEF per i conferimenti a capitale sociale nel costituire tale tipo di impresa;
– di una deduzione sull’imponibile IRES fino al 30% delle somme che le persone giuridiche investono a capitale sociale di una o più start up.
Pertanto, sussistono agevolazioni in termini di investimento in denaro sia per coloro i quali vogliano costituire start up che nei confronti di società che investono prevalentemente in start up innovative.
Le agevolazioni possono, altresì, riguardare investimenti effettuati direttamente o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e possono riguardare sia l’acquisto di quote di capitale sociale che conferimenti in aumento di capitale.
A titolo esemplificativo,verrà considerato investimento agevolato, e come tale soggiace alle detrazioni e deduzioni di cui sopra, qualora il conferimento sia effettuato nei confronti della start up innovative come:
-conferimento in denaro a quota capitale;
– investimento nella riserva di sovrapprezzo azioni.
Quali sono le agevolazioni in termini di lavoro?
Tra i vantaggi previsti nella costituzione delle “start up” sono contemplate anche delle agevolazioni per i rapporti di lavoro in termini di “Work for equity”; nello specifico, tale modalità prevede che i lavoratori non vengano remunerati in termini di denaro, ma con la cessione di quote o azioni.
Quindi, lo Statuto societario può prevedere ai sensi del combinato disposto degli artt.2464 c.c. e 2465 c.c. “ che i conferimenti del capitale sociale possano essere effettuati oltre che in denaro anche con beni in natura, crediti, fideiussioni ecc..”.
Ne discende che, il costituente della società possa conferire oltre che il denaro anche “prestazioni d’opera e servizi”, conseguentemente il conferimento di prestazione d’opera può essere remunerato con la possibilità di ottenere quote o azioni societarie. ( c.d. Work for equity).
Tale conferimento deve essere non solo stimato, vale a dire che si renderà necessario effettuare una stima economica del valore della “prestazione”, e che l’apporto venga, in ogni caso, assicurato da una polizza.
Si pensi, se l’apporto del socio sia la mera realizzazione di un Software, il conferimento economico sarà stimato proporzionalmente al valore attribuito per la realizzazione di programmi ad alto contenuto tecnologico.
Foto: studiocommercialisti.pro
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