L’installazione di un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto è un’innovazione volta ad eliminare le barriere architettoniche.

Pertanto,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 1120 secondo comma n. 2  e 1136 secondo comma codice civile, l’ordine del giorno che prevede l’installazione di tale impianto deve essere approvato dall’assemblea condominiale  con la maggioranza qualificata, cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.

La richiesta di convocare l’assemblea, per discutere della possibilità di installare un ascensore, può essere fatta anche da un solo condomino e deve essere diretta all’Amministratore il quale, a sua volta, deve provvedervi entro trenta giorni.

La richiesta, tuttavia, come letteralmente prescrive l’articolo 1120 comma terzo, deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

In pratica, la richiesta del condomino deve essere completa di un prospetto in cui vengano indicate le modalità di esecuzione e il contenuto specifico, locuzioni con cui si può intendere ad esempio un preventivo di un’impresa edile completo di sopralluoghi, di studio di fattibilità e di indicazione dei vani in cui collocare la tromba degli ascensori. Un prospetto, dunque, finalizzato a comprendere l’invasività e la fattibilità dell’innovazione e idoneo a rendere i condomini presenti in assemblea consapevoli dei costi e, in generale, dei cambiamenti allo stabile, in caso di voto favorevole.

Infine l’articolo 1120, con il quarto comma, vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio, come ad esempio le scale, inservibili all’uso o al godimento, anche di un solo condomino.

Quindi l’innovazione non deve ledere il decoro, ma soprattutto la stabilità e la sicurezza dello stabile, tenuto conto che spesso immobili di una certa età potrebbero anche non sopportare innovazioni tanto gravose per la struttura esistente.

La divisione tra i condomini  delle spese per l’installazione dell’ascensore è disciplinata dall’articolo 1121 c.c.,  secondo il quale se i costi sono molto gravosi  e riguardano impianti “suscettibili di utilizzazione separata“, come ad esempio l’ascensore, coloro che non intendono far uso dell’innovazione sono esonerati dal contribuire alle spese.

Nel caso dell’impianto di un ascensore in un edificio è assai facile prevedere che esso possa essere utilizzato soltanto da alcuni tra i condomini. Peraltro, sono in uso sistemi di apertura degli ascensori mediante chiavi o tessere magnetiche, proprio per escludere dall’utilizzo coloro che non hanno partecipato ai costi di installazione.

L’ultimo comma dell’articolo 1121 c.c. consente però la facoltà ai condomini inizialmente contrari all’innovazione,  di prendere parte “in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera”.

Accade molto spesso, infatti, che dopo l’installazione dell’ascensore, coloro che inizialmente erano refrattari nell’affrontare gli oneri, vedendo i propri vicini avvantaggiarsi dell’evidente comodità, corrano ai ripari chiedendo di partecipare alla spesa.

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