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Crisi aziendale: che cos’è il concordato preventivo

Quando un’azienda versa in uno stato di crisi con rischio di insolvenza, è il momento di fermarsi a riflettere su come aggiustare il tiro per allontanare l’ipotesi di fallimento. Una volta che un imprenditore è stato dichiarato fallito viene privato dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni e rischia la reclusione per bancarotta fraudolenta o per altri reati. Quindi bisogna cercare di fare tutto il possibile per prevenire la procedura fallimentare.

In questo articolo svilupperemo il concetto di procedura concorsuale ed analizzeremo in particolar modo il concordato preventivo.

Che cosa sono le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali sono delle procedure volte a soddisfare i creditori di un’impresa commerciale insolvente. A differenza delle procedure individuali, finalizzate a soddisfare un solo creditore, quelle concorsuali sono destinate a fissare il concorso sul patrimonio del debitore (da qui il termine “concorsuale”). La legge garantisce parità di trattamento per i creditori, i quali hanno uguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore senza discriminazioni in virtù del principio noto con la locuzione latina “par condicio creditorum”. Fanno eccezione le cause legittime di prelazione, ovvero i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Esistono diversi tipi di procedure concorsuali, ma tutte hanno la caratteristica di privare l’imprenditore di parte della sua autonomia sottraendo le disponibilità sui beni aziendali oppure nominando un soggetto che controlli la gestione dell’impresa.

Le procedure concorsuali sono disciplinate dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267). Tra di esse rientrano:

– il fallimento
– il concordato preventivo
– il concordato fallimentare
– la liquidazione coatta amministrativa
– l’amministrazione straordinaria

Il concordato preventivo

Per scongiurare il fallimento, l’imprenditore che versa in uno stato di insolvenza o di momentaneo o occasionale dissesto finanziario può predisporre la domanda di concordato preventivo, un accordo finalizzato a soddisfare anche parzialmente i creditori e a proseguire l’attività d’impresa. Si chiama “preventivo” perché volto a prevenire la procedura fallimentare.

La procedura in questione tutela sia il debitore, che può mantenere l’amministrazione dei propri beni e continuare ad esercitare l’attività d’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sia i creditori, che possono conseguire in tempi più rapidi il soddisfacimento, seppur parziale, del loro credito. Senza contare che questo istituto giuridico soddisfa anche l’interesse generale della società in quanto mira a mantenere l’operatività delle imprese.

Con l’accesso al nuovo concordato preventivo non ci sono vincoli di carattere economico al soddisfacimento dei creditori e l’imprenditore può presentare un piano di risanamento dell’esposizione debitoria proponendo la ristrutturazione dei debiti tramite la modifica dei termini originari degli stessi e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (cessione dei beni, accollo, attribuzione di azioni, quote, ecc.). Il piano può anche prevedere l’attribuzione delle attività ad un assuntore, la divisione dei creditori in classi omogenee e un trattamento differenziato per ciascuna classe.

Procedimento del concordato preventivo

Ai sensi dell’art. 160 della Legge Fallimentare, possono accedere al concordato preventivo gli imprenditori o le società commerciali che abbiano superato almeno una delle soglie di fallibilità previste dall’art. 1 L.F.

In seguito alla recente riforma, la gestione del concordato preventivo è diventata più semplice e snella. Ad esempio, non è più richiesta la mancanza, nei cinque anni precedenti, di procedure concorsuali o di condanne, né è richiesta la percentuale minima del 40% da offrire in pagamento ai creditori chirografari. La domanda concordatoria deve essere depositata presso il Tribunale competente congiuntamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e può essere presentata anche in presenza di istanza di fallimento.

Il Tribunale fissa un termine per la presentazione del piano e nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale. La legge prevede che il piano sia accompagnato dalla relazione di un professionista qualificato e indipendente che attesti l’effettiva fattibilità e la veridicità di quanto contenuto nel piano. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, il Tribunale decide sull’ammissione.

Il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto. In caso contrario, viene dichiarato il fallimento. Se l’approvazione dei creditori ha avuto esito positivo, si passa alla fase di omologazione.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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