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Detrazioni per ristrutturazioni edili: può fruirne anche il coniuge dell’intestatario dell’immobile?

Sono oggi vigenti delle detrazioni fiscali riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia, le quali consistono nell’ottenimento di una detrazione IRPEF pari al 50% della spesa sostenuta.

L’importo massimo di spesa per poter ottenere la detrazione è fissato in 96.000 euro. La spesa, inoltre, deve essere ripartita in 10 rate annuali di importo analogo.

Da questo punto di vista sono previste delle novità a partire dal 1 gennaio 2018: la detrazione fiscale infatti passerà alla misura ordinaria del 36%, inoltre l’importo massimo verrà ridotto a 48.000 euro per singolo immobile.

Diversi cittadini si sono interessati ad ottenere una risposta a questo quesito: se due coniugi vivono in una casa intestata ad uno di essi, le detrazioni fiscali in questione possono essere fruite dalla moglie o dal marito?

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Per essere più chiari possiamo fare un esempio: nella fattispecie in cui due coniugi vivano nella casa del marito e sia la moglie a produrre la documentazione di spesa e i relativi bonifici riguardanti tale immobile, gli incentivi devono essere considerati perduti oppure no?

Per fornire una risposta precisa è utile citare la guida ministeriale predisposta dall’Agenzia dell’Entrate, in cui si afferma che hanno diritto alla detrazione i seguenti soggetti:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento, ovvero appunto il coniuge o anche una persona legata attraverso un’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • in caso di coppia separata, il coniuge assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, anche laddove non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato, esclusivamente per quel che riguarda le spese sostenute a partire dal giorno 1 gennaio 2016.

La risposta è dunque affermativa. Anche il coniuge può fruire delle detrazioni fiscali previste in riferimento a un immobile intestato al suo coniuge; tuttavia la convivenza è l’aspetto fondamentale affinché ciò possa realizzarsi.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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