Finita l’EXPO, finita l’attività selvaggia di affittacamere?
La Corte di Cassazione sez. II, con la sentenza n. 109 depositata il 7 gennaio 2016, sembra cambiare il precedente orientamento (peraltro oggetto del nostro post “Divieti affittacamere – Cassazione sez. II n. 24707/2014”) che dava il via libera all’apertura di un’attività di affittacamere nel proprio appartamento, purché tale servizio non comportasse pregiudizi agli altri condomini e non fosse espressamente vietato dal regolamento condominiale.
Con l’indirizzo del 2014, la suprema Corte affermava, dunque, che l’apertura di un’attività di affittacamere non comportava alcun mutamento di destinazione di uso delle unità immobiliari che, secondo la Cassazione, restava abitativo anche con l’esercizio dell’attività ricettiva.
Ora, con la recentissima sentenza n. 109/2016, la Cassazione afferma, al contrario, che in realtà “l’esercizio di attività di affittacamere sia sovrapponibile a quella alberghiera e di Bed&Breakfast”. Da tale qualificazione, consegue una necessaria modifica di destinazione d’uso dell’unità immobiliare (da civile abitazione ad alberghiera).
Pertanto, secondo tale orientamento, se il regolamento condominiale prevede che gli appartamenti possono essere destinati esclusivamente ad abitazione privata od ufficio, l’apertura di un’attività di affittacamere o Bed&Breakfast sarà ritenuta illegittima, poiché sono considerate attività con destinazioni d’uso diverse da quella abitativa o studio professionale.
Sempre nella sentenza n. 109/2016, la Corte ha rilevato che, nel caso esaminato, il Condominio aveva ragione ad opporsi all’attività di affittacamere esercitata da uno dei condomini, anche se in precedenza altri proprietari avevano destinato i propri appartamenti alla medesima attività. In poche parole, se in passato è stato tollerato il mancato rispetto del regolamento, ciò non impedisce di farlo rispettare in qualsiasi momento successivo.
Alla luce di quanto sopra, cari lettori, è evidente che il via libera dato precedentemente dalla Cassazione all’attività di affittacamere si trova ora messo in discussione proprio dalla Corte stessa. Magari verrà nuovamente superato, ma è molto bene tenerlo in considerazione, prima di lanciarvi in un’attività di affittacamere o di Bed&Breakfast in un condominio ove il regolamento vincola la destinazione degli appartamenti esclusivamente ad abitazione od ufficio.
A presto! L’avvocato sempre con te!
Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.