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Eredità di un minorenne: a chi spetta la decisione di accettarla o meno?

eredità minorenniLa persona destinataria di una successione, che si tratti di una successione legittima, quindi dovuta a una parentela con la persona defunta, o di una successione testamentaria, quindi designata dal de cuius tramite testamento, deve scegliere in che modo muoversi.

Il destinatario di una successione può scegliere di accettare l’eredità, di accettarla con beneficio ed inventario, oppure di rifiutarla; quest’ultima opzione è ovviamente frequente laddove si ha fondato timore di prevedere che la successione possa trasmettere dei debiti quantitativamente superiore rispetto alla trasferimento di crediti.

Ma che cosa accade laddove il destinatario di una successione sia minorenne?

La persona minorenne non è in grado di scegliere autonomamente se accettare e in che modo gestire l’eredità, per questo motivo in tali casi è previsto che la decisione spetti ai genitori, su autorizzazione del Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c., il quale peraltro determina l’impiego anche dei capitali riscossi.

Nel caso in cui il minorenne non abbia dei genitori naturali tale responsabilità spetta al tutore, ed è interessante sottolineare che l’art.374 del codice civile specifica una serie di azioni che il tutore non può compiere senza l’autorizzazione di un giudice tutelare.

Nello specifico, il tutore non può acquistare beni ad eccezione di mobili necessari per l’utilizzo del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio; non può riscuotere capitali, tantomeno consentire la cancellazione di ipoteche, lo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, ammenoché queste non riguardino il mantenimento del minore e l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio.

Al tutore non è consentito porre in essere contratti di locazione di immobili oltre il nono anno di età, o comunque contratti che si prolunghino oltre un anno il raggiungimento della maggiore età; il tutore non può promuovere giudizi, a condizione che non si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni di sfratto o possessorie, di azioni finalizzate alla riscossione di frutti o all’ottenimento di provvedimenti conservativi.

Anche l’accettazione o la rinuncia a un’eredità rientra tra tali punti; di conseguenza il tutore di un minore non può scegliere per suo conto se accettare o meno un’eredità, se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Analogo discorso vale, peraltro, per l’accettazione di donazioni.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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