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I contratti a chiamata: un’alternativa al contratto a tempo determinato

I problemi occupazionali del mondo del lavoro italiano spingono il Governo e le parti sindacali a sperimentare continuamente diverse forme contrattuali per ridurre il numero dei disoccupati. I contratti a chiamata sono forme di contratto alternative previste dalla Legge Biagi e modificate con la riforma del Jobs Act di Matteo Renzi. Nel nome stesso del contratto è insito il suo significato, vale dire il ricorso a una prestazione di lavoro effettuata in seguito a una chiamata del datore di lavoro o dell’azienda.

Contratto a chiamata: di cosa si tratta

A differenza del lavoro autonomo e delle collaborazioni co.co.co, i contratti a chiamata sono forme di lavoro subordinate, con modalità e tempistiche delle prestazioni stabilite dal datore di lavoro. Una forma contrattuale caratterizzata da particolari esigenze dettate, ad esempio, dai picchi di produzioni in determinati periodi dell’anno. Il contratto a chiamata, entrato nel mercato del lavoro nel 2003, ha come fine primario l’inquadramento dei lavoratori occupati esclusivamente per brevi periodi nei settori del turismo, dello spettacolo, della ristorazione e in altri contesti di lavoro.

Contratto a chiamata: funzionamento e durata massima

Il datore di lavoro tutte le volte che chiama un lavoratore è tenuto per legge a una comunicazione preventiva via sms, nel caso la prestazione lavorativa debba effettuarsi entro le 12 ore o, via email, a uno specifico indirizzo PEC entro 30 gg. La comunicazione preventiva è obbligatoria, il mancato rispetto delle regole comporta per il datore di lavoro una sanzione fino ai 2.400 € ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 del Jobs Act. Il contratto a chiamata può avere una durata non superiore ai 400 gg in tre anni, eccezion fatta per i settori dello spettacolo, del turismo e degli esercizi pubblici. Superato tale limite, fatti salvi i settori lavorativi esclusi dalla durata massima contrattuale, il contratto a chiamata viene trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Contratto a chiamata: requisiti

Anche i contratti a chiamata, come altre forme contrattuali previste dall’ordinamento italiano, devono seguire delle regole ben definite. Devono essere stilati in forma scritta e indicare determinate informazioni:

-durata contrattuale;

-motivo del ricorso a tale forma di contratto;

-luogo e modi della prestazione lavorativa;

-preavviso e modalità di chiamata;

-retribuzione e trattamento normativo, anche in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

È possibile dare seguito al contratto a chiamata per cause oggettive, cioè per far fronte a particolari esigenze lavorative, e per cause soggettive, quando vi sono dipendenti con età anagrafica al di sotto dei 24 anni o, maggiore ai 55 anni. La prestazione lavorativa va conclusa prima del compimento dei 25 anni di età.

Secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 4 del 2005, uno stesso lavoratore, può stipulare contemporaneamente anche più di un contratto a chiamata, ma solo quando non esiste alcuna concorrenza tra le aziende e ci sia compatibilità tra le prestazioni lavorative.

Non sempre però la legge italiana permette l’attuazione dei contratti a chiamata, esistono dei paletti ben precisi previsti dall’art. 14 del d.lgs. 81/2015. Non è possibile, infatti, ricorrere a tali forme contrattuali nei casi seguenti:

-per sostituire un lavoratore in sciopero;

-quando un’impresa nel corso dei precedenti sei mesi è ricorsa all’istituto del licenziamento collettivo o alla riduzione oraria nei riguardi di quei dipendenti destinati a un’eventuale sostituzione;

-quando l’azienda non ha provveduto alla valutazione dei rischi in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contratto a chiamata: vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori

A spingere diversi datori di lavoro al ricorso alla forma contrattuale del contratto a chiamata è la stessa natura della prestazione lavorativa. In un periodo economico non particolarmente felice poter contare sulla possibilità di prestazioni di lavoro di carattere discontinuo da un lato favorisce il contenimento dei costi mentre, dall’altro, permette di rispondere con un’adeguata mano d’opera ai picchi di produzione in particolari periodi dell’anno.

Dal canto suo, il lavoratore può sottoscrivere più di un contratto a chiamata e deve ricevere l’identico trattamento economico, a parità di mansioni e giorni lavorati, di un dipendente beneficiario di un contratto di lavoro differente. Un discorso valido anche per quanto concerne le ferie, le malattie, gli infortuni e i congedi.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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