Cosa succede nel caso in cui si distaccano frammenti da un balcone che cadendo causano danni a persone o cose?

I balconi aggettanti ovvero i terrazzini che sporgono dalla facciata dell’edificio non sono considerati dall’art. 1117 c.c. come parti comuni perché non sono necessari all’esistenza del palazzo (come ad esempio il suolo su cui sorge l’edificio), né destinati all’uso comune (come il cortile) o a servizi in comune (come la portineria).

I balconi aggettanti sono quindi dei meri prolungamenti dell’appartamento cui accedono e devono essere considerati di proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento stesso. Ne deriva che quest’ultimo sarà responsabile per eventuali danni causati a terzi, derivanti da caduta di pezzi di intonaco o addirittura di muratura provenienti dal proprio balcone.

balcone agettante

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8159/96,  mai contraddetta, ha cosi avuto modo di precisare che i balconi aggettanti appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono quindi gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di parte di essi. “…Mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali….“.

Pertanto, se la caduta incidentale proviene da un elemento che possa essere considerato decorativo ed ornamentale della facciata, quindi parte comune dell’edificio, sarà il condominio a rispondere dei danni, e non il proprietario del balcone. Cosi sarà, ad esempio, in caso di caduta di un pezzo delle fioriere in muratura inserite dal costruttore nel parapetto del balcone ed uguali su ogni balcone.

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