Uno dei consigli medici più frequenti rivolti a chi conduce una vita sedentaria è cercare di fare il più possibile moto, ad esempio evitando di prendere l’ascensore ed utilizzare le scale.
Tuttavia l’ascensore è oggi una comodità pressoché irrinunciabile. Ed ecco che, allora, tale utilità diventa elemento fondamentale per semplificare la nostra vita e non è più, come negli anni passati, lusso per pochi edifici signorili.
Bisogna anche considerare come i progressi architettonici abbiano permesso di edificare palazzi sempre più alti e quindi, a parte pochi maratoneti che partecipano a gare di vertical sprint, molti di noi si troverebbero fisicamente in difficoltà a dover fare 6/7 rampe di scale, ogni volta che ci è richiesto di uscire di casa.
Abbiamo già parlato delle spese di costruzione dell’impianto di ascensore in quei palazzi che ne erano privi. Ricordate? I costi di allacciamento devono essere ripartiti secondo i millesimi di ciascuna proprietà (art. 1123 c.c.).
Ma quando l’ascensore è già installato, come si ripartiscono tra i condomini le spese per la manutenzione, riparazione o sostituzione dello stesso? Molti pensano che i canoni per le spese di tutti gli impianti siano ripartiti allo stesso modo, vale a dire in base alla tabella millesimale generale. In realtà i criteri di suddivisione delle rate di manutenzione (o sostituzione) degli ascensori seguono diversi parametri, che tengono conto sia dei millesimi di proprietà, sia del piano in cui un appartamento è ubicato.
L’art. 1124 c.c., infatti, statuisce che la ripartizione di tali costi deve avvenire per metà in base al valore millesimale di ogni appartamento e per l’altra metà in proporzione all’altezza di ogni piano, precisando al contempo che tali costi debbano essere suddivisi solo tra quei condomini che fruiscono dell’ascensore.
Nello stesso articolo è sancito infine che i proprietari di cantine, soffitte, lastrici solari e palchi morti (cioè i sottotetti non calpestabili) partecipano soltanto alla metà della spesa, in ragione dei millesimi di riferimento. La ragione è presto detta: questi vani, rispetto agli appartamenti, sono utilizzati sporadicamente. Pensate solamente alle volte in cui si scende in cantina o si sale in soffitta, rispetto alle volte che si utilizza l’ascensore per salire in casa.
L’applicazione dei principi illustrati dall’art. 1124 c.c., ha il suo culmine con la redazione di un’apposita tabella scale ed ascensori. Infatti, cari lettori, non esiste un’unica tabella millesimale, ma, come abbiamo già illustrato, ce ne possono essere più d’una: la tabella di proprietà, che suddivide le spese generali tra i condomini in base ai millesimi di proprietà, la tabella riscaldamento, che attribuisce le spese dei relativi consumi e la tabella scale ed ascensore, che ripartisce i costi per la relativa manutenzione (o sostituzione). Vi consigliamo allora la lettura del prossimo post, in cui spiegheremo in concreto come quest’ultima viene redatta.
A presto! L’avvocato sempre con te!