Quando è possibile ottenere risarcimento per danno da vacanza rovinata?
In tutti i casi nei quali il soggiorno non si svolge come contrattualmente previsto, oltre ovviamente ai casi di danno alla persona.
Infatti succede sempre più spesso che le aspettative del turista non vengano rispettate, o perchè all’arrivo sul luogo di vacanza gli alloggi e gli ambienti non sono come prospettati dal tour operator o perché il gestore è palesemente inadempiente rispetto alle pattuizioni contrattuali firmate in agenzia oppure perchè la gestione della vacanza si rivela disastrosa per colpa del tour operator o dei vettori utilizzati (per ritardi, soppressioni dei voli, mancate coincidenze, perdita dei bagagli eccetera eccetera).
In numerosi di questi casi il turista ha diritto di vedersi rimborsati i costi sostenuti per la vacanza e/o il trasporto, ma anche ha diritto ad ottenere un risarcimento per danni da vacanza rovinata.
In virtù del Codice dei consumatori infatti l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità in caso di mancato o anche inesatto adempimento delle obbligazioni assunte; essi sono altresì responsabili del danno sofferto dal turista a causa dei prestatori di servizi di cui si avvalgono, come i vettori o terzi tour operator. La vacanza è infatti un momento di recupero psicofisico, è un momento di svago dall’intensità dei ritmi lavorativi e domestici, è una aspettativa di benessere e di confort, di arricchimento spirituale e umano. Rovinare la vacanza è rovinare dunque le aspettative di benessere del turista.
Come si ottiene il risarcimento?
Laddove, a seguito di lettera di contestazione inoltrata al Tour Operator e all’agenzia viaggi, non si ottenga il risarcimento sarà necessario promuovere un giudizio civile nei confronti dell’organizzatore.
Che risarcimento spetta al consumatore?
Risarcimento per disservizi, in questo caso verrà risarcito il valore del servizio che non è stato reso;
Risarcimento dei danni patrimoniali, verrano risarcite tutte le spese sostenute per far fronte all’inadempimento (ad es. spese di vitto e alloggio non preventivate in caso di impossibilità all’utilizzo della struttura prenotata;
Risarcimento dei danni fisici;
Risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno da vacanza rovinata), ovvero il pregiudizio che il consumatore ha patito correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
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