Faccio seguito al post sulle spese di manutenzione dell’ascensore per rispondere ancora una volta ad un nostro lettore, il quale intende contestare il pagamento di tali costi poiché, essendo proprietario di un negozio affacciato su strada, non ha motivo di utilizzare l’ascensore.
Se il regolamento condominiale non prevede diversamente (in tal senso vedasi Cass. del 14.07.15 n. 14697, la quale conferma la legittimità di un regolamento che esclude alcuni condomini dal partecipare alle spese dell’ascensore), l’obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione appartiene ai proprietari delle unità immobiliare a cui serve (art. 1124 c.c.).
Orbene il Tribunale di Monza, con sentenza della prima sezione del 3 aprile 2014, conforme all’indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che non si deve fare riferimento all’uso concreto dell’ascensore, bensì all’utilità che i proprietari delle unità condominiali site al piano terra possono trarre dell’impianto, che è “idoneo a valorizzare l’intero immobile”.
Tale decisione si fonda sulla presunzione di condominialità dell’impianto. L’ascensore, infatti, è parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c., poiché destinato al godimento di tutti i condomini, con conseguente suddivisione della spesa secondo l’art. 1124 c.c. (metà in rapporto ai millesimi, metà in rapporto all’altezza del piano).
E’ evidente che, grazie all’ascensore, si può accedere facilmente alle cantine, ai locali sotterranei, ove spesso si trovano i contatori o gli impianti termici ovvero i cassonetti della spazzatura; o ancora, si può accedere facilmente al sottotetto o al tetto, ove sono installate le antenne, con conseguente possibilità di trarre uso dell’ascensore per il miglior godimento del negozio.
Tuttavia, dobbiamo segnalare l’interessante sentenza del Tribunale di Parma del 10 maggio 2011 n. 559, la quale ha considerato che la presunzione di condominialità dell’ascensore possa essere superata (con conseguente esonero delle relative spese di manutenzione) nel caso in cui il negozio è dotato “da accesso diretto ed autonomo esclusivamente dall’esterno, privo di cantina e con nessuna possibilità di utilizzare l’androne e le scale comuni”.
Il Tribunale di Parma si è spinto addirittura oltre, fino a ritenere che a nulla rileva il fatto che il proprietario del negozio in questione potesse utilizzare l’ascensore, per scendere nel seminterrato per accedere ai propri contatori, poiché tale ipotesi è stata ritenuta di effettivo “scarso rilievo pratico”.
Questa decisione conferma, caro amico e cari amici del blog, che mai e poi mai bisogna darsi per vinti. Soprattutto nel campo del diritto: che occupandosi dell’uomo, dei suoi comportamenti e costumi, è sempre in mutamento ed in continua evoluzione.
A presto! L’avvocato sempre con te!