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Il pignoramento dello stipendio in caso di debiti

Quando è possibile effettuare il pignoramento dello stipendio

Quando si parla di pignoramento dello stipendio si parla delle fattispecie di diritto che rientrano nel cosiddetto pignoramento presso terzi. Con questa termine ci si riferisce al procedimento che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento del debito, terzo che solitamente è una banca o il datore di lavoro del debitore. In pratica, la procedura esecutiva non viene effettuata su un bene che si trova nella disponibilità del soggetto che non ha pagato il suo debito ma in quella di terzi.
Il creditore ha due diverse possibilità per procedere al pignoramento delle somme che risultano iscritte a ruolo:

– pignoramento dello stipendio notificato al datore di lavoro;
– pignoramento direttamente sul conto corrente del debitore.

Nel primo caso il pignoramento avviene prima che lo stipendio venga pagato al dipendente; col pignoramento sul conto corrente il prelievo della somma dovuta avviene dopo che l’azienda ha pagato lo stipendio al suo dipendente.

Ma qual è l’importo prelevabile tramite il pignoramento dello stipendio?

La procedura per chiedere il pignoramento dello stipendio prevede innanzitutto la notifica al datore di lavoro, il quale dovrà comunicare sia al suo dipendente che al creditore la disponibilità del credito del dipendente verso l’azienda. Successivamente le parti compariranno in tribunale davanti al giudice che, verificati tutti i presupposti, disporrà il pignoramento dello stipendio. Da questo momento il datore di lavoro, o l’ente pensionistico se si tratta di pensione, avrà l’obbligo di trattenere 1/5 dello stipendio che dovrà poi accreditare al creditore fino a quando il debito non sarà completamente saldato. L’indicazione che abbiamo fornito, ossia la trattenuta pari a 1/5 dello stipendio vale sia per lo stipendio che per la pensione, indipendentemente da quello che è l’importo erogato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, anche sussistono delle differenze per i due istituti.
Nello specifico l’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce che il pignoramento della pensione non può superare l’importo dell’assegno sociale incrementato della metà, che per il 2018 è stato fissato a euro 679,50. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda lo stipendio, per il quale non è prevista la definizione di un minimo vitale, ma il pignoramento non può eccedere determinati limiti. Questo infatti non potrà superare il valore del quinto dello stipendio, prendendo come riferimento l’erogazione netta del datore di lavoro e non quella lorda. Altro elemento importante da tenere in considerazione è che nella determinazione del valore del quinto dello stipendio da destinare al pagamento dei debiti, non sono valutati eventuali altre cessioni che il soggetto debitore avrà a favore di altre banche o società finanziarie. Per capire meglio è opportuno farà un esempio. Supponiamo che il debitore percepisca uno stipendio netto di 1500 euro e che abbia un finanziamento erogato da banca con una rata mensile di 400 euro. La cessione del quinto si calcola sull’importo netto dello stipendio, senza considerare la rate che paga alla banca, e sarà quindi pari a euro 300, che si andranno a sommare all’importo che già paga mensilmente.

Pignoramento in caso di reddito già pignorato

Una situazione abbastanza frequente nella pratica è che al debitore siano notificati contemporaneamente più pignoramenti sullo stipendio. Solitamente le fattispecie più comuni riguardano:

– debiti per tasse e tributi;
– debiti a favore del coniuge per alimenti;
– debiti tra privati.

In queste situazioni, il pignoramento può essere effettuato allo stesso modo seguendo però l’ordine di notifica, in modo che il debito successivo possa essere soddisfatto solo nel momento in cui il precedente pagamento sia stato interamente pagato, salvo il caso di privilegio. Si tratta di una pratica che viene definita di “accodo” e che il Giudice utilizza quando i debiti hanno origine differente. In questi casi, si può derogare al limite di 1/5 dello stipendio, purché la somma destinata a pagare i debiti non sia superiore alla metà dello stipendio del debitore o dell’importo mensile della pensione.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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