Nel caso in cui un soggetto venga illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi da parte di un istituto bancario, ha automaticamente diritto a un risarcimento?
Questa domanda è molto interessante, e a tal riguardo è possibile menzionare un recente episodio sul quale ha dovuto esprimersi la Corte di Cassazione tramite la sentenza n.1931/2017.
Nello specifico il cliente di una banca si è visto negare la possibilità di ottenere un finanziamento da parte di altri istituti di credito in quanto era stato segnalato alla Centrale Rischi, a suo dire in modo illegittimo.
Il correntista ha richiesto il risarcimento non solo di un danno economico, ma anche di un danno di immagine e di lesione personale e commerciale, oltre che il pagamento delle varie spese legali.
La questione è stata presentata al Tribunale di Roma, tuttavia i giudici intervenuti non hanno dato ragione al correntista, sostenendo che la segnalazione alla Centrale Rischi, esattamente alla categoria delle “sofferenze”, sarebbe stata effettuata legittimamente, in quanto le somme erogate dall’istituto di credito non sarebbero state integralmente restituite.
Il correntista tuttavia non ha accettato quanto disposto dal Tribunale e ha scelto di interpellare la Corte di Cassazione, la quale ha affermato anzitutto che la segnalazione alla Centrale Rischi deve essere effettuata tenendo conto della complessiva situazione finanziaria del cliente, quindi secondo un concetto differente da quello dell’insolvenza fallimentare.
Alla luce di questo va dunque fatta una distinzione tra quello che può essere considerato un mero ritardo di pagamento e una difficoltà oggettiva, non transitoria, nella possibilità di riconoscere quanto dovuto.
Vi è anche un altro aspetto molto interessante che è stato posto in evidenza dalla Corte di Cassazione, ed è quello inerente il trattamento dei dati personali del cliente della banca.
La Corte ha infatti dichiarato che in questo caso il trattamento dei dati personali è stato gestito in modo non consono da parte dell’istituto bancario, al quale è stato ordinato di cancellare immediatamente il nominativo dalla Centrale Rischi (invero la banca non aveva prodotto il contratto di finanziamento).
Se la segnalazione alla Centrale Rischi è stata considerata illegittima, allo stesso tempo però la domanda di risarcimento andava verificata nella sua sussistenza: il soggetto in questione infatti aveva dichiarato che a causa della segnalazione non aveva potuto accedere al credito presso tre istituti, senza però provare la propria allegazione.
La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi determini un cosiddetto danno in re ipsa , in quanto anche tale danno segue il principio del nesso di causalità (quindi solo il danno conseguente dall’azione illegittima è risarcibile, se sufficientemente provato). Lo stesso dicasi per la reputazione personale e commerciale. Nella fattispecie peraltro la stessa Corte ha inoltre posto in evidenza il fatto che i tre istituti bancari a cui il soggetto si è rivolto per l’ottenimento di un finanziamento non hanno respinto in modo perentorio le richieste, ma hanno semplicemente comunicato il fatto che la segnalazione nella categoria “sofferenze” della Centrale Rischi costituisce, di norma, un ostacolo all’ottenimento di finanziamenti.
Insomma, troviamo nella citata sentenza adeguati punti di riflessione a conforto di un’azione di risarcimento danni a seguito dell’illegittima segnalazione. Il danno deve essere allegato e provato, altrimenti la richiesta risarcitoria sarà ineluttabilmente respinta.
L’avvocato sempre con te!