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Incapacità del condominio a testimoniare Cassazione 17925/07

Può un condomino testimoniare nelle causa che coinvolgono il condominio di cui fa parte? La risposta è negativa, e ciò in virtù di una giurisprudenza consolidata (Cass. 16 luglio 1997, n. 6483 Cass. 23 agosto 2007, n. 17925) che si fonda sull’art. 246 del codice di procedura civile secondo cui “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

E’ indubbio che il condomino, chiamato a testimoniare in una causa riguardante il proprio condominio, potrebbe ricavare vantaggi o svantaggi dell’esito della causa, poiché il condominio non è un ente dotato di autonoma “personalità giuridica”, distinta da quella di coloro che ne fanno parte. Per questo motivo, il condomino, in quanto soggetto che ha un proprio interesse all”esito della causa, viene ritenuto inattendibile non potendosi pertanto assumere la sua testimonianza.

testimonianza

Discende da quanto sopra che si deve escludere che il singolo condomino possa deporre come testimone nel giudizio in cui sia parte il condominio nel suo complesso. In tal senso, recentemente con sentenza del 19 novembre 2013, il Tribunale di Milano, sez. X, ha confermato l’incapacità a testimoniare dei condomini assunti come testi nella causa in cui si discuta della responsabilità risarcitoria del condominio di cui fanno parte.

Una certa corrente giurisprudenziale aveva dapprima ritenuto che tale incapacità a testimoniare non era assoluta e riguardava solo le cause in cui i condomini potrebbero anche intervenire ed assumere la qualità di parti alla causa, ritenendo cosi che, nelle cause promosse da uno dei condomini per impugnare le deliberazioni assembleari, ove queste non attengano a diritti sulle cose comuni, si poteva riconoscere la capacità a deporre degli altri condomini, in quanto non portatori di un interesse che li abiliti a partecipare al giudizio (Cass., 19.11.1992, n.12379). Tale precedente è tuttavia da ritenere isolato, oltre che ad essere stato superato dalla consolidata.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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