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La prescrizione delle spese condominiali Cassazione 4489/2015

La Suprema Corte con sentenza n. 4489 del 25 febbraio 2014 ha affermato che al credito del condominio vantato nei confronti dei condomini a titolo di spese condominiali si applica, stante la loro natura periodica, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. Secondo la Corte, “tale prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino”.

Fino alla suddetta sentenza veniva già applicata la prescrizione quinquennale per le spese condominiale ma con decorrenza dalla delibera di approvazione delle spese e non anche del relativo riparto da parte dell’Assemblea.

prescrizione

Tale nuova soluzione non è soddisfacente in quanto ben potrebbe mancare la delibera dello stato di reparto pur essendo stato approvato il consuntivo. Inoltre è stato affermato che l’approvazione assembleare di un rendiconto condominiale non può ritenersi comprensiva del piano di riparto delle spese tra condòmini, ove tale contabilità non faccia parte dello stesso documento. Si raccomanda pertanto di riportare nel verbale sia l’approvazione delle spese sia l’approvazione della loro ripartizione. Tale formalità è importante anche alla luce dell’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile il quale stabilisce che: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”.
Va infine rilevato che tale termine di prescrizione quinquennale delle spese condominiali si applica anche ai rapporti tra locatore e conduttore oltre che ai rapporti tra condomino e condominio.

Ne deriva che l’amministratore deve sempre esercitare l’azione per il recupero delle spese condominiali non pagate, contro i condomini morosi, entro il termine di cinque anni e dovrà soprattutto con tempestività richiedere il pagamento al moroso di quanto dovuto con formale lettera raccomandata di messa in mora prima che siano trascorsi i 5 anni.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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