Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1451 del 23 gennaio 2014, possiamo approfondire il nostro post sulla ripartizione delle spese di manutenzione relative alle terrazze a livello, spese che vanno sopportate “per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per gli altri due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il terrazzo serve da copertura” ( ).
Ove la terrazza a livello non ricopra tutto l’edificio, la Corte rammenta che “non solo bisogna separare i condomini che hanno l’uso esclusivo del lastrico solare, per porre a loro carico un terzo dell’onere della riparazione o della ricostruzione, ma nell’ambito dei rimanenti condomini, va fatta un’ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico”.
Sono quindi tenuti a partecipare alla quota dei due terzi solo quelli che sono proprietari di una unità immobiliare nella colonna sottostante al terrazzo. In questo caso ci si rallegra infatti di aver un vero tetto sopra la testa!
Va infine ricordato che il proprietario della terrazza a livello, già tenuto al pagamento di un terzo della spesa, deve partecipare anche alla quota dei restanti due terzi, qualora sia anche proprietario di una delle unità sottostanti al terrazzo, come avviene ad esempio nell’ipotesi di appartamenti duplex, molto diffusi nelle residenze di lusso.
A presto! L’avvocato sempre con te!