Per rimanere in tema di animali e di ascensore, rispondo ad una lettrice che mi ha chiesto come comportarsi col suo vicino incivile, il quale prende l’ascensore col suo cane, lasciando puntualmente piccole sorprese: rotoli di peli sporchi, di rado escrementi e, nei giorni di pioggia, una poco simpatica scia di odore da cane bagnato …
Nonostante la detenzione di animali in condominio sia causa di numerose questioni tra vicini, non esiste una giurisprudenza cosi copiosa in materia. A riprova del fatto che, per fortuna, col buon senso e dialogo si possono trovare regole di buona convivenza tra vicini, amanti e non degli animali.
In ogni caso, l’art. 1138 ultimo comma c.c. ha sancito il diritto dei condomini di possedere e detenere animali domestici. Diritto che comporta di conseguenza la facoltà per gli stessi di prendere l’ascensore. E’ ovvio, infatti, che detenere un animale domestico implica l’uso delle parti comuni, seppur solo per poter entrare ed uscire dall’appartamento.
Rimane inteso però, cari amici del blog, che il padrone ed il suo cane non dovranno recare disturbo agli altri condomini con immissioni moleste intollerabili, né violare le norme per la tutela del decoro dell’edificio, permettendo all’animale, per esempio, di far pipì proprio sull’angolo d’ingresso del palazzo…
Insomma, per contrastare un vicino maleducato come nel caso illustrato dalla nostra lettrice, bisogna rifarsi alle generali norme già commentate nel nostro post “vita di condominio con gli animali domestici” oppure alle disposizioni sulle immissioni moleste quali l’art. 844 c.c. e 674 c.p. (vedi nostro post sulla “vicina gattara”).
A seguito di querela nei confronti del vicino incivile, il giudice, ben potrà ritenere che la perdita di peli o il lascito di regalini fetidi nell’ascensore sono circostanze che si verificano con una frequenza ed intensità tale da causare insofferenza, anche ad una persona di normale sopportazione, condannando per molestie il padrone del cane. Sarà quindi necessario riuscire a provare, anche con foto e testimonianze, che la molestia sia abituale e non sia un mero disturbo occasionale, legato ad un cattivo odore di cane bagnato nei tempi di pioggia, peraltro assai rari ultimamente.
Ma rimane da evidenziare anche un’altra via, che potrà essere d’aiuto come valido deterrente a tali comportamenti, a dir poco incivili. L’assemblea condominiale potrebbe aver voce in capitolo e dare man forte alla nostra amica lettrice, o comunque a chiunque si trovi con la medesima problematica, deliberando con la maggioranza qualificata (art. 1136 II comma c.c.) di introdurre nel regolamento una clausola che preveda, per motivi di ordine igienico sanitario, il divieto di usare l’ascensore con i cani in caso di pioggia o neve, nonché l’obbligo di mantenere pulita l’area dopo il passaggio dell’animale nell’ascensore, pena l’applicazione di un ammenda.
Tale ultima facoltà è prevista dall’art. 70 disp.att.c.c. che sancisce il diritto dell’assemblea di irrogare sanzioni per infrazioni al regolamento fino a 200 euro, ed in caso di recidiva fino a 800 euro. Ricordiamo che l’ammenda va devoluta al fondo dell’amministratore per le spese ordinarie e non al vicino virtuoso.
Non ho dubbi che questa potrebbe essere una strada utilissima a risolvere il problema degli affezionati lettori, perché di fronte al timore di dover pagare somme importanti, tutti diventano più civili. E vattelapesca perché!
A presto! L’avvocato sempre con te!