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Limiti dimensionali di fallibilità: quali sono?

Quali sono i limiti dimensionali di non fallibilità disciplinati dalla legge fallimentare?

fallimentiRispondere a questa domanda è molto interessante.

L’art. 1 del R.D. R.D. 16 marzo 1942 n.267, ovvero quella che è comunemente definita “legge fallimentare”, specifica anzitutto che sono soggetti alle disposizioni su fallimento e concordato preventivo esclusivamente gli imprenditori a capo di un’attività commerciale, e non gli enti pubblici.

Gli imprenditori in questione, affinché non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento, devono dimostrare il possesso di specifici requisiti.

Nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento l’attivo patrimoniale annuo non deve essere superiore alla cifra di 300.000 euro, i ricavi lordi non devono superare i 200.000 euro annui, mentre l’ammontare dei debiti anche non scaduti non deve essere superiore a 500.000 euro.

I tre requisiti devono essere congiunti?

Domanda legittima in quanto il tenore dell’art. 1 non brilla certamente in leggibilità. Attenzione infatti a non cadere nell’errore che sia sufficiente la presenza di un solo requisito per non essere dichiarati falliti.

Per non essere dichiarato fallito occorre che la presenza congiunta di tutti i tre requisiti. L’art.  1 della Legge Fallimentare precisa infatti che i requisiti debbano essere congiunti. E’ sufficiente pertanto non avere uno degli elementi richiesti dalla legge, per ottenere la dichiarazione di fallimento.

Le soglie economiche indicate possono essere aggiornate dal Ministro della Giustizia ogni 3 anni, e affinché gli imprenditori non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento preventivo i requisiti in questione devono essere dimostrati in modo congiunto: l’aver superato soltanto uno di questi limiti rende l’impresa esposta a declaratoria di fallimento.

Vi è anche un ulteriore aspetto che deve essere specificato per quel che riguarda l’effettuazione dell’istanza di fallimento: se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sulla base di quanto risultato dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro, la dichiarazione di fallimento non può essere pronunciata.

A conclusione, una nota importante: lo scorso 11 ottobre 2017 è stato approvato al senato la legge delega al governo per la riforma della legge fallimentare. Tra le novità importanti vi è l’abbandono del termine “fallimento” che verrà sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale”.

Torneremo certamente a parlare sulle grandi novità della riforma, ma oggi ci piace evidenziare che con tale riforma finalmente siamo usciti dalla barbarie linguistica. Chi veniva dichiarato “fallito”, era purtroppo soggetto alla vergognosa gogna insita nella parola stessa.

A presto! L’avvocato sempre con te!

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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