L’usura nei tassi di mora dei mutui determina la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito?
In questa sede ci occuperemo delle conseguenze sanzionatorie di un contratto di mutuo che, a fronte di interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, preveda interessi moratori superiori al tasso soglia usura.
Come avremo modo di chiarire, la trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, per effetto dell’usurarietà dei soli interessi di mora, è la soluzione più conforme alla volontà del legislatore, il quale nei lavori preparatori della nuova legge sull’usura ha previsto espressamente che ogni tipo di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio, deve restare sotto il tasso soglia.
Tuttavia, v’è chi afferma che, nel caso in cui solo gli interessi moratori risultino usurari (a fronte di quelli corrispettivi inferiori alla soglia) solamente la clausola che disciplina i primi sarebbe nulla e quindi la banca sarebbe tenuta a restituire solo gli eventuali interessi moratori corrisposti dal cliente.
E’ nostra convinzione che si è in presenza di una esegesi restrittiva degli effetti civilistici dell’usura.
L’errore deriva da una lettura un po’ miope della norma dell’articolo 1815 c.c.
Difatti, la norma civilistica che si applica è senza dubbio l’articolo 1815, comma 2 del Codice Civile, il quale statuisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Come si vede, la norma non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone altresì (si noti l’uso della congiunzione ”e“) che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
L’articolo 12 delle Disposizioni della legge in generale, (Interpretazione della legge) prevede che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore(….).
Il tenore letterale della norma e l’interpretazione autentica del legislatore (cfr. D.L. 394 del 2000, convertito con legge 24 del 2001) non possono far sorgere alcun dubbio in merito alla necessità di conversione del contratto usurario da oneroso a gratuito.
Va poi rilevato che, siccome il tasso di mora pattuito è quasi sempre composto dallo stesso tasso corrispettivo al quale va aggiunto una determinata maggiorazione (c.d. spread), ove usurario, non può che travolgere necessariamente nella sanzione di nullità tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di riferimento.
Ma l’argomento decisivo per aderire alla tesi qui propugnata scaturisce dal raffronto con la disciplina precedente.
Il vecchio testo dell’art. 1815 co 2 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, sicché l’intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo l’opposta tesi della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali, oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.
Ebbene, passando a trarre le conclusioni è facilmente intuibile che, mentre fino al 1996 il legislatore si preoccupava di tutelare esclusivamente le ragioni del contraente debole facendo salvo, anche in caso di usura, il diritto alla remunerazione del capitale, dall’approvazione della legge 108 del 1996, e con il nuovo articolo 1815, comma II c.c., ha voluto colpire principalmente chi pratica l’usura ( al quale va riconosciuto il solo capitale mutuato), determinando così un radicale spostamento della tutela dal piano equitativo a quello sanzionatorio.

L’avvocato Salvatore Bochicchio nasce a Tricarico in provincia di Matera il 1 Aprile 1975. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. Svolge la professione a Potenza e a Milano ed è specializzato in diritto bancario, con numerosi contributi sui temi legati alla tutela dei diritti nel contenzioso bancario e nei finanziamenti.