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Mantenimento dei figli maggiorenni: fino a quando è obbligatorio?

mantenimento figlio maggiorenneFino a quando il genitore è tenuto a sostenere economicamente il figlio maggiorenne?

Ben sappiamo che i genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, anche se ormai maggiorenni, fino al raggiungimento della capacità lavorativa e quindi dell’indipendenza economica.

In un contesto lavorativo come quello odierno, in cui molto frequentemente i contratti di lavoro sono di tipo precario, ci viene spesso chiesto se l’obbligo di mantenimento da parte del genitore sussista anche nell’ipotesi in cui il figlio perda il lavoro, quindi quando il figlio ritorni a non avere più un’indipendenza economica.

Da questo punto di vista la cassazione con l’ordinanza   del 14 marzo 2017, n. 6509 ha confermato il principio che  “la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”; di conseguenza affinché l’obbligo decada è sufficiente che il figlio abbia dimostrato, tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa, di essere in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento.

Una volta che l’obbligo di sostenere economicamente il proprio figlio maggiorenne è venuto meno, dunque, esso non può tornare ad essere attivo.

Il raggiungimento dell’indipendenza economica è quindi il parametro di riferimento sulla base di cui l’obbligo di mantenere il proprio figlio maggiorenne viene meno; e come detto, la perdita di tale obbligo è definitiva e non va a riattivarsi una volta perduto il lavoro.

Alla luce di questo principio è sicuramente importante definire in modo chiaro che cosa si intende per “indipendenza economica”: con quest’espressione si fa riferimento all’ottenimento di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma più in generale al raggiungimento di una condizione reddituale, anche precaria, tale da garantire al figlio una piena autonomia economica. Quindi, il figlio che potenzialmente è idoneo a procacciare un reddito, non può sottrarsi ingiustificatamente ad una opportunità di lavoro con la scusa di confidare sull’obbligo di mantenimento del papi o della mamy. Tale obbligo ben può essere revocato. Pertanto, sì al mantenimento per reale impossibilità di raggiungere una effettiva capacità lavorativa: pensiamo all’iter di un giovane laureato, che dopo gli studi inizia il lungo percorso di formazione sottopagata; no, invece, al figlio infingardo che non si impegna negli studi e nella formazione e che non accetta reali opportunità di reddito, in base anche alla formazione scolastica acquisita.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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