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Mi sono scontrato in bici contro un pedone, può chiedermi i danni ?

Mi sono scontrato in bici contro un pedone, può chiedermi i danni ?

La risposta è sicuramente positiva vigendo nel nostro ordinamento il principio generale del “neminem ledere”, di non recare danno ad alcuno, posto a base della responsabilità extracontrattuale.

Poichè tale tipo di risarcimento non rientra nella disciplina della responsabilità civile automobilistica, il pedone  potrebbe vedere pregiudicate le sue ragioni, in quanto per le biciclette non è necessaria l’assicurazione obbligatoria.

L’art. 122 del D.Lgs n. 209 del 2005, meglio noto come Codice delle Assicurazioni Private, rende, infatti, obbligatoria la copertura assicurativa soltanto per i veicoli a motore esulando, dunque, le biciclette dall’ambito applicativo della norma.

Di conseguenza, in caso di sinistro, non è neanche possibile compilare il Modulo di Contestazione Amichevole (CID) possibile solamente tra veicoli in possesso dell’assicurazione auto obbligatoria.

Il danneggiato, se il ciclista non ha comunque provveduto a stipulare regolare polizza assicurativa, è obbligato a chiedere il risarcimento del danno direttamente al ciclista instaurando un ordinario giudizio cognitivo e il rischio di insolvenza del danneggiato.

Analizziamo, in maniera maggiormente dettagliata, quanto appena detto.

risarcimento danni pedone investito dal ciclista

Che natura ha la responsabilità del ciclista?

L’ambito è quello della responsabilità extracontrattuale mancando qualsiasi negozio giuridico ed essendo basata esclusivamente sul generale dovere di evitare di cagionare danni ad altri in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.

La norma di riferimento è l’art. 2043 c. c. che obbliga colui che ha commesso il fatto doloso o colposo, da cui consegue il danno ingiusto, a risarcirlo.

Il fondamento logico- giuridico della disposizione è rinvenibile nella volontà legislativa di ristorare la vittima per i danni subiti attraverso una reintegrazione patrimoniale e il ripristino nella sua sfera soggettiva nello stato anteriore alla verificazione del sinistro.

La prospettiva, dunque, è completamente vittimologica essendo, ormai, superata la più atavica concezione sanzionatoria essendo la funzione punitiva tipica ed esclusiva del diritto penale.

A conferma di quanto detto, è acclarato il divieto di danni cd punitivi caratterizzati da una sproporzione eccessiva tra offesa e ristoro dovuto.

Ai fini dell’integrazione della responsabilità è necessario dimostrare in giudizio la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c. con onere probatorio posto a carico dell’attore, quindi, nel caso di specie, del pedone.

Egli dovrà dimostrare la volontarietà della lesione ovvero il comportamento negligente, imperito o imprudente del ciclista, il nesso eziologico che lega tale fatto al danno e l’ingiustizia dello stesso consistente nell’assenza di cause di giustificazione e in nella concretizzazione di una condotta contraria al diritto.

Quali sono le regole processuali?

Il pedone ha cinque anni di tempo per chiedere il risarcimento dei danni subiti avendo il legislatore attribuito alla decorrenza di tale termine natura prescrizionale.

Egli, inoltre, come già detto, è onerato della dimostrazione circa la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 c. c.

Può richiedere anche i danni non prevedibile secondo il disposto dell’art. 1225 c. c., norma non richiamata dall’art. 2056 c. c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

Ad essi si aggiungono il danno emergente, equivalente alle perdite subite e il lucro cessante, il mancato guadagno conseguente ai danni da sinistro.

Quali sono le tipologie di danno di cui il pedone può chiedere il ristoro?

Il pedone può vedersi risarciti sia i danni di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Il sistema di responsabilità extracontrattuale, a seguito delle note sentenza emesse dalla Suprema Corte a SS. UU l’11.11.2008, dalla data note come pronunce di San Martino, è bipolare basandosi su un risarcimento patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Tale ultima norma ha impegnato a lungo gli esegeti indaffarati ad indagarne la reale portata applicativa.

In una prima lettura, infatti, il danno biologico, alla salute, non era ritenuto ex se risarcibile se non riguardo alle conseguenze patrimoniali. L’iniquità di tale sistema, che vedeva respinte legittime pretese, ha indotto la giurisprudenza a una rivisitazione del sistema configurando un’autonomia della lesione salute in virtù dell’art. 32 Cost e attraverso un’esegesi ampia del termine “legge” di cui all’art. 2059 c. c.

Di qui la nascita di altre posizioni ritenute meritevoli di tutela ovvero tutte quelle ricavabili dalla Carta Fondamentale sebbene attinenti al fare areddituale del soggetto. Nasce il danno esistenziale che si affianca al danno morale inteso quale sofferenza psichica anche transeunte.

Di recente la giurisprudenza è tornata sull’argomento definendo il danno non patrimoniale come dinamico- relazione con risarcimento delle conseguente effettivamente subite cui si affianca quello morale con possibile personalizzazione, in fase quantificatoria, per gli effetti straordinari.

Se il pedone concorre nella causazione del danno?

La norma di riferimento è l’art. 1227 c. c. .

Se il pedone con una sua condotta negligente, imperita, imprudente, ha compartecipato teleologicamente alla causazione del danno il risarcimento è diminuito in proporzione alla colpa e alle conseguenze che ne derivano.

Al contrario, il risarcimento è proprio escluso per i danni che il pedone poteva evitare usando una diligenza, un’accortezza media prendendo come parametro il buon padre di famiglia. Il riferimento è all’art. 1176 c.c. e al canone dell’uomo di media avvedutezza.

Conclusioni

Il pedone può essere ristorato per il danno subito dall’investimento di una bicicletta.

Per i veicoli sprovvisti di motore, però, non è necessaria la stipula dell’assicurazione obbligatoria.

Di conseguenza se il ciclista non ha provveduto, come avviene nella maggior parte dei casi, a dotarsi di copertura assicurativa, la richiesta del ristoro deve essere espletata direttamente nei suo confronti. Ciò con grande rischio di insolvenza del ciclista che potrebbe non avere denaro sufficiente a soddisfare le richieste del danneggiato.

Una nota curiosa: in città, gli scontri tra biciclette e pedoni sono più frequenti di quanto si possa pensare, se invece volete approfondire il tema delle statistiche sugli incidenti, leggi anche il nostro articolo statistiche e risarcimenti sugli incidenti.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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