D’estate tutti approfittano del bel tempo per stendere i panni sul proprio balcone. Ma può un condomino opporsi e far limitare tale facoltà dei proprietari oppure sul proprio balcone è legittimo fare ciò che ci piace?
Innanzitutto è utile ricordare che sovente il regolamento condominiale contiene specifiche clausole che regolano proprio il fatto di stendere i panni sul balcone. E in assenza di espresso divieto nel regolamento, si deve osservare che stendere la biancheria sul proprio balcone è una facoltà inerente al diritto di proprietà dei singoli condomini.
Pertanto un condomino può stendere sul proprio balcone a patto che così non alteri il decoro architettonico dell’edificio e che lo stendimento del bucato avvenga con diligenza, senza recare turbative o danni agli altri abitanti dei piani inferiori col gocciolamento dei panni o la copertura della luce dei vicini sottostanti.
Per quanto riguarda l’installazione di strutture particolari costruite ad hoc per lo stendimento dei panni, va rilevato che sarà il giudice a stabilire se tale opera in concreto determini o meno alterazione del decoro architettonico, prendendo in considerazione anche la situazione complessiva di fatto dell’edificio. Ad esempio, in un tema simile riguardante una struttura costruita per il sostegno delle piante, recentemente la Corte di Cassazione con sentenza del 20-06-2013, n. 1555, ha rilevato che “la struttura apposta dai condomini sul loro balcone consistente in una grata, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante, non provocava alcun danno all’estetica dell’edificio atteso che non ne interrompeva la continuità delle linee dei balconi, che ne rappresentava proprio la principale caratteristica architettonica, tenuto anche conto che il balcone dei convenuti affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio, ove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura, e che altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti”.
Inoltre in materia di sgocciolamento dei panni, il giudice dovrà valutare se la situazione eccede la soglia di normale tollerabilità per i proprietari delle unità immobiliari sottostanti, sempre in relazione alla situazione ambientale, nonché secondo delle caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. In merito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza del 23/02/2005 n. 9868, ha affermato che “costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condomino che sia solito lasciare ad aerare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell’appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l’aria; a maggior ragione se a tutto ciò si aggiunge il disagio di subire lo stillicidio dei panni stesi, non potendosi ritenere lecita o legittima tale pessima abitudine, che crea disagio al proprietario dell’appartamento sottostante nonché danno all’estetica ed al decoro del fabbricato…”.
Pertanto sì ai panni stesi, ma senza bagnare i vicini sottostanti e senza deturpare il decoro della facciata condominiale!
A presto! L’avvocato sempre con te!