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Patto di famiglia: in cosa consiste quest’opportunità rivolta agli imprenditori?

patto di famigliaIl cosiddetto “patto di famiglia”, qualificato come contratto dall’art. 768 bis c.c., è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel 2006, e si tratta di un’interessante opportunità che viene garantita agli imprenditori.

Utilizzando il patto di famiglia un imprenditore può gestire il passaggio generazionale della sua azienda, quindi può trasferire la società, o anche delle relative quote di partecipazione, a dei discendenti, escludendo altri, evitando eventuali contestazioni in sede di eredità. Con tale soluzione, l’imprenditore si assicura che l’azienda venga trasferita al discendente che ritiene idoneo e in grado di proseguire con la gestione dell’azienda.

Il patto di famiglia ha sicuramente una valenza notevole, dal momento che nel nostro paese le imprese sono molto spesso a conduzione familiare.

Il patto di famiglia incide dunque sulla successione dell’imprenditore; e si tratta comunque di un contratto tra persone vive; questo significa che il trasferimento dell’impresa o delle sue quote di partecipazione ha effetti immediati.

Il patto di famiglia deve riguardare i legittimari, ovvero tutti i soggetti che non potranno essere esclusi dalla successione dell’imprenditore, e la sua stipula deve necessariamente avvenire per atto pubblico effettuato al cospetto di un notaio.

I beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono compensare gli altri partecipanti del contratto tramite il pagamento di una somma equivalente al valore delle quote riservate ai legittimari, salvo che essi non vi rinuncino parzialmente o totalmente.

La liquidazione può avvenire anche attraverso il trasferimento di beni, piuttosto che di denaro; i beni assegnati a favore di altri legittimari non assegnatari dell’azienda vanno considerati come un anticipo sulla futura eredità.

I soggetti che partecipano al contratto del patto di famiglia hanno modo di scioglierlo per mutuo consenso o modificarlo con un contratto differente, anch’esso stipulato per atto pubblico, oppure tramite recesso, se tale facoltà era prevista  nel patto, che dovrà esercitarsi tramite una dichiarazione agli altri contraenti opportunamente certificata da un notaio.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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