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Periodo di tolleranza a seguito di assicurazione scaduta: cosa prevede la legge?

rc auto scaduta

Qual è la durata del cosiddetto “periodo di tolleranza” concesso all’assicurato a seguito della scadenza della sua polizza RC Auto?

Il periodo di tolleranza

Il “periodo di tolleranza” è quel lasso di tempo in cui l’automobilista può circolare con il suo veicolo continuando a beneficiare della copertura assicurativa, pur essendo scaduta la polizza e non avendo ancora l’assicurato provveduto al pagamento del premio assicurativo previsto per il rinnovo.

Ai sensi dell’art. 1901, secondo comma, c.c., il periodo di tolleranza ammonta esattamente a 15 giorni. Pertanto la copertura assicurativa vale sino alle ore 24 del quindicesimo giorno seguente quello della scadenza

La situazione si è complicata nel 2012 quando è stata eliminata la previsione del tacito rinnovo della polizza da parte delle compagnie assicurative, ossia l’automatico rinnovo della medesima polizza anche senza esplicita richiesta in tal senso dell’assicurato.

15 giorni per assicurarsi

Dopo un periodo di incertezza giuridica è oggi pacifico che il periodo di tolleranza di 15 giorni opera anche nei casi in cui l’assicurato scelga di assicurarsi presso un’altra società e/o ometta addirittura di pagare i premi successivi alla prima rata dopo la scadenza del periodo di tolleranza. Infatti, si è ritenuto che l’operatività della copertura assicurativa durante il cd periodo di tolleranza trova il suo fondamento, non nel pagamento del premio successivo, ma nel pagamento del premio precedente.

Cosi infatti ha confermato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17207/2017, stabilendo che anche nel caso in cui l’assicurato non ponga rimedio pagando il premio successivo a quello scaduto, egli risulta comunque coperto per i 15 giorni che seguono la scadenza della polizza.

E’ ovvio che scaduto il termine dei 15 giorni, in caso di incidente, la compagnia non dovrà risarcire il danno al suo ex assicurato.

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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