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Recupero crediti: come può essere effettuato?

Quella del recupero crediti è un’operazione sempre piuttosto delicata e difficile, e non è affatto raro che il creditore non abbia ben chiaro le tempistiche e in che modo debba muoversi per ottenere quanto gli è dovuto.

Alla luce di questo è molto utile fare il punto sulla questione e specificare in modo sintetico l’iter da seguire in caso di recupero crediti.

recupero crediti

Laddove tutti i tentativi di risoluzione bonaria della controversia dovessero avere esito negativo si deve procedere con la messa in mora.

Tramite la messa in mora il creditore intima al debitore per iscritto il pagamento di quanto gli è dovuto entro un termine di pochi giorni; tale comunicazione avviene con raccomandata a/r o con pec.

Decorso tale termine, il creditore tramite il proprio avvocato di fiducia ha la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria. A tal riguardo esistono casi in cui si può procedere anche senza messa in mora, e cioè quando il credito derivi da fatto illecito, qualora il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione, e anche qualora la prestazione debba essere effettuata al domicilio del creditore e si sia oltrepassato il termine per adempiervi.

Dal punto di vista pratico, nel caso in cui non si possieda un titolo esecutivo, come può essere ad esempio un assegno o una cambiale, si può presentare ricorso al Tribunale competente per ottenere un decreto ingiuntivo: tale ricorso può essere presentato ad un Giudice di Pace se l’importo in questione è inferiore a 5.000 euro, mentre per cifre superiori è necessario l’intervento del Tribunale.

Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, il legale ha l’obbligo di notificarlo al debitore il quale, laddove si reputi ancora contrario al pagamento, può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica.

L’obiettivo del creditore è quello di ottenere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in quanto con tale titolo esecutivo l’avvocato può procedere a notificare al debitore l’atto di precetto. Con il precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c.,  il creditore intima al debitore l’adempimento in termine non inferiore a 10 giorni avvertendo contestualmente il debitore che laddove non venga effettuato il pagamento il creditore procederà a esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata,  consiste sostanzialmente nel pignoramento e cioè l’espropriazione dei beni del debitore. Si distinguono tre diverse tipologie di procedere esecutive: il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare e il pignoramento presso terzi (il caso più comune è il pignoramento del conto corrente bancario).

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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