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Recupero Crediti Como

Cosa sono le societa’ di recupero crediti

Una  società  che eroga servizi  spesso corre il rischio che le fatture emesse  rimangano insolute, causa la negligenza degli utenti oppure per mera impossibilità di pagamento.

In generale, le società che erogano servizi (ad esempio finanziarie o  quelle che somministrano l’energia o dei servizi di telefonia o internet)  si avvalgono della collaborazione di altrettante società che si occupano di recuperare i crediti rimasti insoluti.

Per tali motivi, la fase stragiudiziale del recupero è spesso demandata a società private, le quali agiscono in nome e per conto di varie aziende private e pubbliche, con lo scopo di ottenere celermente il soddisfacimento dei crediti rimasti insoluti.

Inoltre, tali società  non  svolgono funzioni di “pubblici ufficiali”,  ma trattasi di enti privati che agiscono nelle forme dell’esazione diretta del credito, ma  non possono essere, in nessun modo, autorizzate ad effettuare pignoramenti al pari di un ufficiale giudiziario.

Come intervengono le agenzie di recupero crediti?

Le agenzie di recupero crediti agiscono prevalentemente nella fase stragiudiziale del recupero crediti, espletando una serie di attività che per chiarezza argomentativa, le riporterò qui di seguito.

Preliminarmente,  la prima attività che viene espletata è il sollecito telefonico del debitore insolvente da parte dell’operatore, il quale  procede a contattare telefonicamente l’utente, con i dati che gli ha trasmesso la società.

In particolare, la figura qualificata per il contatto telefonico viene definita “ credit collector”, si tratta di un normale operatore che nella  prima fase di contatto ha lo scopo di capire, preliminarmente, le ragioni del mancato pagamento della fattura e secondariamente di inoltrare ( via mail o a mezzo posta) l’ammontare di fatture rimaste insolute.

Ne consegue che,  se le fatture dovessero  rimanere, anche in questo caso, insolute si procederà ad un ulteriore sollecito telefonico; in particolare,  il “credit collector” potrebbe  esercitare una sorta di pressione  psicologica tesa ad ottenere il pagamento del credito,  prospettando,  altresì,  al debitore forme di esazione o domiciliare o in extremis intimargli un recupero giudiziario del credito.

In ogni caso, l’operatore  non è tenuto legalmente  a proferire frasi intimidatorie , come ad esempio minacciare un “pignoramento”, infatti, come innanzi detto, le società di recupero crediti non possono attivarsi giudizialmente.

L’unico conseguenza prospettabile per il debitore inadempiente, è l’inoltro di una missiva, previa comunicazione da parte del “credit collector” alla società ceditrice, che il debitore si è rifiutato di adempiere alla sua prestazione.

Sicché, l’operatore in sede di contatto telefonico ha l’obbligo di  presentare se stesso e l’azienda per cui lavora, indicare la natura del credito e la fattura a cui si riferisce, per di più, quest’ultimo potrebbe far intendere al debitore,  nell’ipotesi di mancato pagamento, che  la società creditrice potrebbe valutare altre forme di recupero del credito.

Un’ulteriore ipotesi prospettabile è quella in cui l’operatore potrebbe individuare al debitore un possibile paino di rateizzazione del pagamento del credito.

Cosa si intende per esazione domiciliare?

Altra modalità di recupero del credito potrebbe essere quella dell’esazione diretta, ovvero a domicilio del debitore; al riguardo,  è stata istituita la figura dell’esattore domiciliare del credito, il quale è autorizzato ad effettuare il recupero incontrando il debitore fisicamente.

Nello specifico, l’esattore domiciliare o procuratore extragiudiziale non è un pubblico ufficiale, ma una persona fisica che ha avuto incarico da una società di recupero crediti di recarsi presso il domicilio del debitore per sollecitarlo al pagamento.

Inoltre, l’esattore domiciliare può essere sia inquadrato come lavoratore dipendente della società mandataria, oppure qualificarsi come lavoro di prestazione occasionale, o autonomo.

Cosa fa nello specifico l’esattore domiciliare?

L’esattore domiciliare, dopo aver accertato la residenza del debitore il domicilio, si reca personalmente a casa dello stesso, previo avvertimento o sollecito telefonico, allo scopo di ottenere il pagamento delle fatture insolute.

Dunque, l’esattore qualora fosse munito di procura da parte della società delegata al recupero, potrebbe anche procedere alla riscossione diretta del credito; in altri casi la sua attività si limita ad un sollecito e  alla mera regolarizzazione della situazione debitoria.

Anche in quest’ipotesi, l’esattore ha la facoltà di  proporre al debitore anche modalità differenti di pagamento ( es: rate); inoltre, a  differenza dell’operatore telefonico, l’esattore domiciliare fa leva sulla sua presenza fisica innanzi al debitore e sulla sua capacità persuasiva, tesa ad ottenere il pagamento  del credito.

Anche l’esattore domiciliare è sottoposto a degli obblighi in tema di rispetto della privacy del debitore, dalla non violazione del domicilio; in nessun modo l’esattore può appostarsi nella proprietà privata del debitore per cercare di entrarvi, oppure effettuare chiamate ripetute nel corso della giornata.

Quando viene inoltrata la messa in mora?

Nonostante i ripetuti solleciti telefonici,  può accedere che il debitore rimanga inerte e non provveda in nessun caso a pagare, pertanto nella fase successiva del recupero la società ceditrice potrà valutare se  rivolgersi ad un legale per l’inoltro di una diffida di pagamento.

In questo caso, la società di recupero crediti comunicherà alla società creditrice il mancato pagamento del creditore, e pertanto con l’ausilio di un ufficio legale preposto si procederà ad inoltrare una missiva di “costituzione in mora”.

Nella missiva devono essere indicati dettagliatamente : l’ammontare del credito contenente le ragioni della pretesa creditoria, l’intimazione a pagare la somma  entro un dato termine più gli interessi decorrenti da tale data, inoltre la costituzione in mora deve indicare nel su o contenuto “che decorso tale termine si agirà per un recupero giudiziario delle somme”.

E’ pacifico che, l’inoltro della diffida presuppone una valutazione preliminare in termini di convenienza di un futuro giudizio, soprattutto il credito vantato deve essere di un ammontare nettamente superiore ai costi della procedura, per ovviare ad eventuali ulteriori perdite per la società medesima.

Quali sono gli obblighi in materia di privacy per le società di recupero crediti?

In materia di trattamento dei dati personali si applicano per tali società le disposizioni contenute nel   GDPR (Regolamento 2016/679), vale a dire che i dati personali del debitore devono essere utilizzati e cancellati secondo la nuova normativa europea.

In buona sostanza , le società di recupero crediti sono tenute ad attingere i dati del debitore afferenti sia le sue generalità ( nome,cognome, codice fiscale ecc) oltre i dati contrattuali, allo scopo specifico di procedere ai solleciti telefonici, infatti,  in nessun caso, tali dati possono essere pubblicati,  oppure utilizzati per altri scopi ( es: scopi commerciali).

Infine,  tali dati sono contenuti in una banca dati e poi vengono cancellati solo qualora si sia estinto il rapporto debitorio e le somme sono state recuperate.

Quali sono i limiti per le società di recupero crediti?

Dopo aver qualificato le società di recupero crediti come enti privati diretti ad accelerare il recupero dei crediti insoluti di altre aziende, si può affermare che queste ultime non godano della qualifica di pubblici ufficiali.

Ne discende che, i dipendenti di tali società sono tenuti a rispettare le norme sia civilistiche che penalistiche in termini di responsabilità derivanti dal loro operato.

A titolo esemplificativo, l’esattore domiciliare non solo non può violare il domicilio del debitore ma non può neanche espletare forme di pignoramento mobiliare al pari di un pubblico ufficiale, ancor di più,  gli operatori telefonici non possono minacciare l’utente di eventuali azioni giudiziari, oppure di segnalazioni alla CRIF.

Non a caso, numerose sono state le segnalazioni agli enti di vigilanza in materia di “pratiche commerciali scorrette”, proprio per le modalità che tali aziende adoperano per ottenere dal debitore il recupero diretto delle somme.

In buona sostanza, l’attività di recupero crediti si sostanzia nella mera richiesta di pagamento al debitore e come tale è sottoposta a rispettare i limiti legali del recupero, che per alcune attività richiede sempre l’assistenza di un legale.

Il vero limite però di tali società e che non potranno agire giudizialmente contro il debitore; per farlo dovranno a loro volta rivolgersi ad un avvocato perdendo inevitabilmente velocità nell’azione di recupero.

Brigida F

Brigida F

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