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Recupero Crediti da Responsabilità Contrattuale

RECUPERO CREDITI – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

 

La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento di una delle parti o da inesatta esecuzione o dall’esecuzione tardiva di un’obbligazione derivante da un rapporto contrattuale.

Tale responsabilità trova  base giuridica nel codice civile – art. 1281  in primo luogo –  e per ciò che concerne il recupero del credito a tale situazione collegato  la posizione del creditore appare maggiormente tutelata dal momento che trova applicazione il principio di presunzione della colpa; cioè spetta all’attore , ai fini del recupero del credito e quindi alla risarcibilità, dimostrare esclusivamente l’inadempimento e l’entità del danno. Sul debitore, a contrario,  spetta l’onere di provare un impossibilità sopravvenuta dovuta a cause dallo stesso non dipendenti  né imputabili.

Il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale  o dal ritardo nell’esecuzione deve comprendere sia il danno emergente (perdita subita da parte contrattuale) sia il lucro cessante (cioè il mancato guadagno dovuto al comportamento della parte inadempiente).

Utile indicare che la richiesta di risarcimento danno/recupero credito da inadempimento contrattuale si prescrive in 10 anni ad eccezione di alcune tipologie contrattuali che prevedono tempi più brevi (5 o 2 anni).

In questo contesto normativo si colloca l’istituto della risoluzione per inadempimento.

Pertanto l’effetto giuridico principale sarà quello di sciogliere e far cadere nel nulla il rapporto contrattuale sin dall’inizio; non così però ad esempio nei contratti cd ad esecuzione  continuata e periodica (ad esempio somministrazione, distribuzione dei beni a cadenza : rifornimento merci e  stoccaggio giornali ad edicole ecc)  laddove la risoluzione non potrà che avere effetti  che per il futuro.

Verificatosi inadempimento  l’art. 1453 co. 1 codice civile consente alla parte adempiente di agire in giudizio e richiedere al Giudice anche  il risarcimento dei danni alla parte  risultata inadempiente; la stessa azione non potrà essere esperita se entrambe le parti contrattuali  siano state di fatto inadempienti.

La parte che si rivolge al Giudice per ottenere il risarcimento del danno  ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subìti a causa della condotta non lineare dell’altro contraente compreso il rimborso delle spese affrontate e sostenute per adempiere correttamente. Saranno quindi nel caso utili ricevute, pezze giustificative, scontrini e similari.

Ad esempio nel contratto di appalto e problematiche relative a vizi  delle opere in cemento armato risulta  evidente inadempimento –  per omesse prescrizioni e denunce in materia come previsto dal TU Edilizia –  a carico dell’appaltatore e non in riferimento   al  committente dell’opera.

Ne consegue che sussiste inadempimento,  in quanto tale suscettibile di risarcimento dei danni con risoluzione contrattuale , se l’opera edilizia sia portata avanti senza aver provveduto al previo deposito dei calcoli presso il Genio Civile ; ovviamente  senza fornire alcuna giustificazione tecnica o deroga in punto.

In tema di inadempimento e prova in caso di prestazioni /obbligazioni intellettuali grava sul professionista la dimostrazione dell’adempimento o dell’esatto adempimento della prestazione oggetto di pattuizione sia sotto il profilo di diligenza e perizia sia sotto aspetto della conformità qualitativa dei risultati.

Esempio:  richiesta di compenso per intervento di devitalizzazione del dente  e fissazione protesi. Assumendo che la   protesi  risulti  difettosa  il  paziente , a contrario, potrà e dovrà mediante accertamento peritale comprovare le ulcerazioni e gonfiori alle gengive causate da un difetto di esecuzione della prestazione pattuita  (caso pratico di  Cass Civ. N. 17033 del 2016).

DECRETO INGIUNTIVO SU FATTURA PER RECUPERO DEL CREDITO

Nella pratica commerciale usuale  l’emissione di fatture – ovviamente per prestazioni correttamente eseguite e per lo più risultanti da contratto  – si ricollega alla tematica della cd prova scritta;  ergo ciò che nella prassi non solo commerciale ma giudiziaria può considerarsi prova di un rapporto debitore/creditore.

In caso di mancato pagamento al creditore può esser consigliato per recuperare il credito  di domandare emissione  a suo favore di decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile competente per valore ; di solito quello del luogo della prestazione oggetto di vertenza.

La condizione per ottenere tale procedimento “abbreviato”  e semplificato con evidenti modalità è quindi quello di avere a proprio favore una cd “prova scritta”. Essa ad esempio può essere una dichiarazione firmata dal debitore – rectius riconoscimento di debito – ovvero  per l’appunto un contratto oppure un ordinativo inviato dal debitore e da questi contro – firmato.

Certamente il tutto va considerato alla stregua della circostanza che nella maggior parte dei casi  , quindi nella comune pratica commerciale,  i contratti  vengano  conclusi per iscritto con clausole e pattuizioni già volte a considerare in via di principio eventuali casi di difetto di adempimento, ritardo nell’esecuzione della prestazione, penali, tempistiche /ritardi  o altro.

Al fine del recupero del credito  la legge consente  di ottenere emissione di decreto ingiuntivo  anche solo con la semplice redazione in via unilaterale di fattura; quindi una volta redatta la stessa  e previo  infruttuoso nonchè documentato invio al debitore con richieste di pagamento varie   lo stesso può procedere – solo con detto documento – a presentare ricorso  per decreto ingiuntivo.

Tuttavia stando così le cose par chiaro che il meccanismo possa indurre, anche in via mistificatoria e mendace, a precostituire ex ante qualsivoglia pezza giustificativa relativa a presunti crediti vantati. Di talchè le fatture commerciali non accettate dal debitore , pur quindi essendo requisito imprescindibile  tale da poter ottenere  emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice, non sono e non costituiscono piena prova del credito di cui si controverte in quanto tale collegato al suo recupero   in via giudiziale.

Orbene,  se il   debitore presenta opposizione  al decreto ingiuntivo – previa regolare e valida notifica dell’atto de quo –  il creditore non potrà adagiare la propria pretesa  sulla prova documentale così come già depositata in atti,  ma  dovrà dimostrare  nuovamente il proprio credito facendo ricorso alla richiesta di ammissibilità di altre  e differenti prove rispetto alla fattura (ad esempio testimoni, certificati et similia).

Quindi nel processo ordinario  che segue l’opposizione al decreto ingiuntivo la fattura non costituisce di per sé fonte di prova in favore della parte che l’ha redatta ed emessa. Infatti, se così non fosse,  il decreto medesimo sarebbe arma esplicabile da parte di qualsiasi creditore  per onerare il debitore della prova contraria  tale da suffragare esistenza o meno del proprio debito.

Così facendo, quindi,  nel giudizio ordinario che segue ad opposizione  la prova di un credito non può essere fornita  con la semplice esibizione della fattura predisposta  dal creditore medesimo in assoluta autarchia.

 

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Paola M

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