RECUPERO CREDITI: DANNO DA ALIENAZIONE PARENTALE. SEGUITO
Ritorniamo oggi sulla disamina di una tipologia di danni cd “endofamiliari”; con ciò ribadendo che si intendano gli stessi quali tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che derivano dai comportamenti e dalle condotte di un proprio familiare, posti in essere per lo più volontariamente e lesivi della dignità o di altro diritto fondamentale, appunto, di un componente della famiglia.
Insomma un danno cagionato da un familiare nei confronti di altro familiare.
Come più volte indicato è chiaro che la connotazione e le tipologie del danno così inteso possano assumere varie forme: lesione al diritto alla salute, lesione al diritto di poter svolgere il proprio ruolo di genitore, il diritto del minore alla bigenitorialità e così via.
I casi quindi sono numerosi, di grande attualità e diversi l’uno dall’altro. Ad esempio la violenza fisica e psicologica in caso di separazione o divorzio, un tradimento, un discredito per lo più diffuso anche e soprattutto a terzi, un atto volto a ledere l’integrità psicofisica del coniuge o del convivente, con riflessi e ripercussioni in negativo anche per ciò che può riguardare la sua attività lavorativa ed immagine intesa a 360°.
Per le conseguenze dannose derivanti da questi fatti illeciti nelle aule giudiziarie viene quindi spesso accolta, dopo certamente l’inizio di una causa civile ordinaria o di separazione giudiziale ovvero divorzio corredata da documentazione e per lo più perizie, la domanda di risarcimento per il danno ricevuto; quindi sostanzialmente, una volta accertato e liquidato, una sorta di recupero crediti per danni subìti di natura anche non patrimoniale.
La tematica, purtroppo, è di lampante attualità ed ogni giorno leggiamo di gesti estremi, di atti di violenza e di conflitti di coppia che, in fondo, nessun Giudice riesce a risolvere appartenendo a schemi culturali e comportamentali tutt’altro che semplici da correggere.
Ci soffermiamo quindi ora sul cd danno endofamiliare comprendente quindi tutti quegli atti illeciti che coinvolgono il rapporto tra genitori e/o coppia in quanto tale; con particolare riferimento ed attenzione alla violazione delle regole sulla bigenitorialità e ad un sereno e costruttivo rapporto con i figli indipendentemente da una crisi di coppia.
Ovviamente spesso dette problematiche si inseriscono in situazioni di implosione dell’equilibrio familiare sottese a pronunce su affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio e/o cessazione della convivenza. Ma non solo.
L’Italia, come già anticipato in precedente articolo, nello specifico non ha una precisa legislazione in materia di “alienazione genitoriale”. Questo per lo più perché ancora oggi si ritiene che la stessa non abbia un consolidato sostegno scientifico certo né, in fondo, rilevanza clinica tale da poter essere considerata una patologia; dunque difetta il poter essere con certezza inclusa tra i cd “disturbi mentali”.
Attualmente quindi in cause di separazione divorzi parecchio conflittuali il riconoscimento di una distorta dinamica di rapporti genitori-figli e/o tra genitori viene considerata a seconda della discrezionalità del Giudice e delle risultanze delle perizie a ciò sottese.
Sotto il profilo del danno cagionato a titolo esemplificativo dal padre par chiaro che, in effetti, lo stesso si manifesti ogni qual volta in cui vi sia un genitore che tenta di allontanare i propri figli dal proprio coniuge (ex), impedendo visite nelle ore stabilite o significativi rapporti con la propria famiglia d’origine (nonni ed altri parenti). Parlando male con perseveranza ed ostinazione del padre e con ciò provocando sentimenti negativi nei figli tale da indurre gli stessi ad allontanarsi dal genitore oggetto di “opera di demolizione”.
Allora il padre che ad esempio subisca ciò ha diritto a chiedere un risarcimento per i danni subìti; nello specifico sentenze di merito (quindi Tribunali ordinari) stanno tracciando tale sempre più ricorrente possibilità. Da ultimo Tribunale Roma (2018) il quale ha stabilito in sentenza un risarcimento danni significativo a favore del padre per una continua denigrazione della personalità dello stesso da parte dell’ex moglie davanti ai figli minori, con un progressivo ed irreversibile allontanamento dei figli tale da non voler più desiderare di frequentare il padre. Con ciò ledendo, in via di ragionamento sotteso a risarcimento dei danni patiti, il diritto di genitorialità tutelato in primo luogo dalla Costituzione.
Certamente si assiste ad una “manipolazione dei figli” tale da comportare, in un’altra ottica del problema, un danno per lo più cagionato in una guerra “tra grandi”.
Impedire quindi i rapporti normali, seppur frammentati magari a seguito di separazione e/o divorzio, genera una condotta ostruzionistica; comportamento da provare in Tribunale con nesso eziologico evidente tra condotta illecita ed il danno subìto in conseguenza di ciò.
Certamente anche con ausilio di consulenti, per lo più psicologi e terapeuti, il danno arrecato seppur di ovvia gravità (sotto appunto l’aspetto psicologico, comportamentale e di immagine) non sembra di semplice determinazione in corso di causa, seppur alcuni criteri decisionali dei procedimenti di separazione e divorzi ad alto tasso di conflittualità possono essere indicatori di sussistenza di sindrome da alienazione parentale.
Quindi il genitore macchinatore sembra avere unico scopo quello di demolire, con modalità di ogni genere, il rapporto affettivo e costruttivo con l’altro genitore. Il lavaggio del cervello realizzato a discapito ad esempio del padre ed attuato nei confronti talvolta di bambini anche piuttosto piccoli può condurre, con difficile possibilità di ritorno a situazioni serene, a provare astio e disprezzo; con danni psicologici, comportamentali e morali talvolta irreversibili.
Certamente saranno determinanti anche l’età ed il grado di maturità del minore; con ciò non potendosi anche al fine della responsabilità accertata e dei danni alla personalità patiti e da risarcire essere equiparati ad es. un minore di anni 4 con uno di anni 16 ed oltre (criterio cd del “pensatore indipendente” a seconda dell’età e della situazione socio-culturale del nucleo familiare ).
Il danno subito dal padre – continuando l’esemplificazione – dovrà integrare, senza dubbio, la lesione del diritto personale ed inalienabile dell’attore alla genitorialità la cui privazione provoca grande sofferenza sia per non aver potuto assolvere – per causa solo imputabile alla condotta illecita dell’ex moglie – ai doveri /diritti della funzione genitoriale, sia per non aver potuto gioire e godere della presenza e dell’affetto dei figli.
Da ultimo quindi i Tribunali riconoscono come l’annullamento della possibilità di espletare la propria naturale funzione genitoriale provochi un grave danno morale ed esistenziale; di fatto impedendo al genitore di poter assolvere ai propri doveri nei confronti dei figli, ancor più se in tenera età, in quanto tali bisognosi di cura, accudimento ed istruzione da parte di entrambe le figure genitoriali.
Spesso le condanne di questo genere – indicato tecnicamente come la tipologia di danno cd non patrimoniale – vedono una liquidazione del medesimo in via equitativa secondo un criterio per lo più contraddistinto da alta discrezionalità da parte del Tribunale. Il Giudice dovrà constatare una grave compromissione dei rapporti affettivi del padre verso i figli (minorenni) con una conseguente lesione del diritto costituzionalmente garantito alla genitorialità.
La liquidazione di tale tipo di danno, seppur in via logica e di principio affidata ad apprezzamenti appunto discrezionali, deve comunque tenere in debito conto delle indicazioni offerte dalle parti e dei criteri adottati in base al procedimento valutativo.
Quindi mentre ormai la tipologia di questo tipo di danno viene ormai riconosciuta quale risarcibile in stretta connessione con la giurisprudenza in tema di diritto di famiglia ancora controverso risulta il quantum; nel senso che non esistendo parametri e tabelle “fisse” – ed essendo le situazioni di crisi familiare le più complesse nonché differenti tra loro – ogni causa vedrà un diverso iter logico e processuale a seconda della gravità dei fatti dedotti.
In via pratica il risarcimento è modulabile a seconda della durata della condotta di cui si controverte, dei rapporti tra ex, dell’età dei figli minori, delle circostanze oggetto ad esempio di testimonianze (in primo luogo opera di persuasione diretta o indiretta), della cultura e contesto socio-economico in cui la controversia si svolge.
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