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RECUPERO CREDITI IN VIA STRAGIUDIZIALE

Il recupero crediti stragiudiziale in via generale attiene al tentativo di effettuare un’azione di riscossione di crediti maturati, insoluti ma esigibili, attraverso soluzioni per lo più informali; senza cioè l’opera – in accezione tecnica – di avvocati e giudici.

Nel caso in cui il debitore non intenda adempiere per via bonaria , sia per cause volontarie sia per altre indipendenti dalla sua volontà, la fase successiva ne prevede la messa in mora. Con tale provvedimento, per lo più espresso per via epistolare, la posizione del debitore viene quindi ufficializzata informandolo del fatto che sia tenuto in via formale a pagare il debito in oggetto.

A ciò può anche accompagnarsi la cd “diffida ad adempiere” ovvero una raccomandata AR o PEC con la quale si informa il debitore che se alla prevista scadenza di un termine arbitrario (10 o 15 giorni per prassi) il debito risulterà ancora insoluto si provvederà ad adìre le vie legali; quindi trasformando la procedura in giudiziale. Si potrà proporre a tal fine un cd “piano di rientro” anche parziale od in forma rateale.

In caso di chiusura negativa del tentativo ovvero nel caso di mancato riscontro , e cioè trascorso infruttuosamente il termine di cui a diffida, sarà auspicabile eseguire accertamenti economico/patrimoniali sul debitore; ciò al fine di concretamente valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.

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MESSA IN MORA

Con tale atto vengono a crearsi alcuni effetti de jure:

  1. inizio della decorrenza degli interessi moratori;
  2. interruzione dei termini di prescrizione del credito;
  3. obbligo all’eventuale risarcimento del danno da parte del debitore

A corollario:

  • nel caso in cui i crediti di cui si controverte non siano incorporati in titoli di credito (cambiali o assegni) ma comunque documentabili è possibile attivare un decreto ingiuntivo;
  • in caso di titoli di credito il recupero diviene immediatamente esecutivo alla sua scadenza, con ciò venendo attivate le procedure del caso sino ad esecuzione forzata.

PROVE SCRITTE, FATTURE E DECRETI INGIUNTIVI: VIA GIUDIZIALE PER RECUPERO CREDITI

L’emissione di fatture nella pratica commerciale – ovviamente per prestazioni correttamente eseguite – si ricollega alla tematica della cd prova scritta; ergo ciò che nella prassi non solo commerciale, ma giudiziaria può considerarsi prova di un rapporto tra debitore/creditore.

In caso di mancato pagamento, il credito può agire per ottenere l’emissione a suo favore di decreto ingiuntivo presso il Tribunale Civile competente; di solito quello del luogo della prestazione oggetto di vertenza.

La condizione per ottenere tale procedimento “abbreviato” è quella di avere a proprio favore una cd “prova scritta”. Essa ad esempio può essere una dichiarazione firmata dal debitore ovvero un contratto, una fattura, oppure un ordinativo inviato dal debitore e da questi firmato. Certamente il tutto va considerato alla stregua della circostanza che nella maggior parte dei casi, quindi nella comune pratica commerciale, i contratti vengano conclusi per lo più verbalmente.

Tuttavia la legge consente di ottenere emissione di decreto ingiuntivo anche solo con la semplice redazione in via unilaterale di fattura; quindi una volta redatta la stessa e previo infruttuoso nonchè documentato invio al debitore con richieste di pagamento varie lo stesso può procedere – solo con detto documento – a presentare ricorso per decreto ingiuntivo.

Tuttavia stando così le cose par chiaro che il meccanismo possa indurre, anche in via mistificatoria e mendace, a precostituire ex ante qualsivoglia pezza giustificativa relativa a presunti crediti vantati. Di talchè le fatture commerciali non accettate dal debitore, pur quindi essendo requisito imprescindibile tale da poter ottenere emissione di decreto ingiuntivo da parte del Giudice, non sono e non costituiscono piena prova del credito di cui si controverte.

Orbene se il debitore oppone opposizione al decreto ingiuntivo – previa regolare e valida notifica dell’atto de quo – il creditore non potrà adagiare la propria pretesa sulla prova documentale così come già depositata in atti, ma dovrà dimostrare nuovamente il proprio credito facendo ricorso alla richiesta di ammissibilità di altre e differenti prove rispetto alla fattura (ad esempio testimoni, certificati et similia) volte a confermare l’effettiva consegna della merce o l’effettiva esecuzione della prestazione, nonchè l’effettiva pattuizione del prezzo..

Se quindi il debitore, una volta ricevuto il decreto ingiuntivo, propone un’opposizione, si instaura una causa ordinaria per accertare o meno l’esistenza del credito; vertenza nella quale il creditore dovrà dimostrare in modo pieno ed esaustivo l’esistenza del proprio credito così come azionato.

Qualora il creditore decida di non proporre opposizione, il decreto diventa esecutivo con ciò potendo consentire al creditore di iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Laddove dichiarato il decreto provvisoriamente esecutivo il creditore, indipendentemente dalla prosecuzione della causa di opposizione, potrà iniziare l’esecuzione forzata.

PRESUPPOSTI DELL’AZIONE FORZATA/ESPROPRIAZIONE

L’esecuzione forzata , se la legge non dispone diversamente, deve essere proceduta ai sensi e per gli effetti ex art. 479 c.p.c.:

  1. dalla notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente;
  2. dalla notificazione dell’atto di precetto ossia di un’intimazione rivolta al debitore di adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni 10 (salva l’ipotesi prevista per il cd pericolo nel ritardo di cui all’art. 482 c.p.c.) con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata ex art. 480 cp.c.

Qualora il titolo esecutivo, come accennato infra, consista in un titolo di credito, la notificazione dello stesso avverrà mediante la trascrizione del titolo nel testo dell’atto di precetto. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponda esattamente al titolo originale.

Anche nel caso in cui il titolo esecutivo consista in una scrittura privata autenticata, il precetto deve contenere la trascrizione integrale della stessa.

I provvedimenti del Giudice e gli atti notarili o da altro pubblico ufficiale, al fine di trovare presupposto per l’esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva; formula ex lege che consiste nell’apposizione da parte del Cancelliere o Notaio o altro pubblico ufficiale – sull’originale ovvero sulla copia del titolo esecutivo – di una determinata formula tipicizzata ex art. 475 c.p.c.

Per i menzionati titoli di credito (assegni e cambiali) non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva; per prassi le scritture private autenticate, al fine di essere utilizzate quali titoli per l’esecuzione forzata in nuce, devono essere spedite in forma esecutiva dal notaio che le ha autenticate.

In via pratica il recupero coattivo del credito si attua attraverso l’espropriazione forzata per mezzo della quale si liquidano (ossia si vendono trasformandosi in denaro) in via coattiva i beni appartenenti al patrimonio del debitore.

Scopo dell’esecuzione forzata – e della scelta della tipologia di pignoramento – è quindi quella di permettere l’attuazione pratica in via forzosa del diritto del creditore; ciò certamente in quanto tale diritto accertato in un giudizio di accertamento e/o di condanna o quale risultante , comunque, da un titolo esecutivo. Ergo espressione tradotta in cifre di un diritto certo, liquido ed esigibile.

A seconda delle risultanze oggetto di disamina della situazione nel suo complesso il creditore potrà valutare prospettazione di pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi ovvero pignoramento immobiliare.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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