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Responsabilità dei Soci (o EX) per debiti societari di SNC

I soci di una società in nome collettivo alla stregua delle disposizioni di cui a codice civile rispondono illimitatamente per i debiti contratti dalla società, anche con il proprio patrimonio personale.

Al fine di evitare ed aggirare tale normativa, spess viene deciso da parte dei soci di s.n.c. di trasformare la compagine societaria anche in presenza di debiti dalla stessa contratti; scegliendo pertanto un regime societario che consenta a tutti, o solo ad alcuni di essi, di non rispondere più illimitatamente per i debiti sociali esistenti.

Responsabilità dei Soci (o EX) per debiti societari di SNC

L’art. 2498 codice civile detta disciplina sottesa a ciò; i casi di trasformazione societaria con le tutele previste in primis a favore dei creditori.

A tal fine la trasformazione medesima deve risultare da atto pubblico; in quanto tale, deve contenere le indicazioni previste dalla Legge per l’atto di costituzione del tipo di società adottato ex post. Il seguente art. 2500 quinquies co. 1 codice civile specifica che la “trasformazione non liberi comunque i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni/debiti sorti prima degli adempimenti previsti dal co. 3 dell’art. 2500 se non risulti che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione de quo”.

Da ciò consegue pertanto che laddove non risulti che i creditori sociali abbiano comunicato il loro assenso alla trasformazione, tale attività non libererà i soci a responsabilità illimitata per i debiti sociali sorti ex ante gli adempimenti pubblicitari correlati alla trasformazione.

La legge presume tale consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata attraverso raccomandata ar o altri mezzi equipollenti che garantiscano la prova dell’intervenuto ricevimento, non lo abbiano compiutamente negato nel termine di giorni 60 dal ricevimento della predetta comunicazione. Quindi in difetto di espresso diniego manifestato in detto termine è in via di principio consentito che i soci vengano liberati dalla loro responsabilità illimitata prevista ex lege.

Quindi i soci di una società in nome collettivo che optino di trasformare la stessa in società in accomandita ovvero in società di capitali saranno liberati dalla responsabilità per i debiti sorti prima delle previste attività pubblicitarie qualora i creditori sociali, previa comunicazione formalmente compiuta, non abbiano opposto un veto alla trasformazione societaria.

In via strettamente collegata ecco che avanza altro quesito; cioè entro quali limiti il socio debba e possa pagare i debiti della società e fino a quando.

La risposta si può dedurre da una disamina posta in essere dalla Commissione Tributaria Regionale (Puglia) in riferimento a contenzioso di tal fatta. Tuttavia ragionamento estendibile a qualsiasi altro tipo di debito e, quindi, non solo di carattere fiscale.

Il primo dato utile si evince dallo stesso codice civile; i creditori della società (persino se la stessa sia in liquidazione) non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver tentato l’esecuzione sui beni della società. Da qui il cd “beneficio di preventiva escussione”. In altri termini il creditore deve prima tentare di ottenere il pagamento nei confronti della s.n.c. e solamente dopo può agire contro i soci.

Nel momento in cui, tuttavia, venga rispettato tale ordine di escussione il socio risulta illimitatamente responsabile per i debiti della società; qualora non ponga in essere ciò i creditori potranno pignorare il suo patrimonio personale. Quindi il socio deve pagare i debiti della società snc solo se il creditore abbia prima agìto contro quest’ultima.

Si delinea pertanto una cd responsabilità sussidiaria, nel senso che il creditore sociale deve in prima battuta escutere il patrimonio sociale e solo dopo, ed in caso di incapienza, potrà agire sui beni personali del socio (o ex socio).

 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ E DEBITI SOCIETARI

A far data dal 1° gennaio 2004 la cancellazione della società di capitali e di persone dal Registro della Imprese può intervenire anche in pendenza di rapporti in essere (creditori ovvero debitori) non costituendone gli stessi un ostacolo.

La differenza è fondamentale poiché a contrario, in epoca pregressa, l’estinzione della società e cioè la cancellazione poteva sussistere solo una volta esauriti tutti i rapporti giuridici in itinere.

Certamente i rapporti passivi non vengono meno per effetto della cancellazione; posizione suffragata dalla Suprema Corte (Sezioni Unite) chiarendo nel contempo come l’estinzione della società non possa comportare anche de plano l’estinzione dei diritti di terzi. Infatti secondo giurisprudenza questi ultimi conservano le medesime garanzie che gli stessi avevano quando la società era in vigenza; delineandone la cancellazione, di fatto, un fenomeno solo cd di tipo successorio.

Attraverso la cancellazione la società si estingue sul piano giuridico e le obbligazioni societarie si trasferiscono ai soci con effetti diversi, in relazione alla circostanza che il credito vantato fosse nei confronti di una società di capitali piuttosto che di persone.

Quindi la cancellazione di una società, pur non determinando alcuna compressione dei diritti /garanzie patrimoniali su cui il creditore poteva far affidamento anteriormente alla cancellazione, esclude la legittimità di un’azione promossa nei confronti di un soggetto non più esistente (società cancellata).

Di fatto, come accennato, la cancellazione determina un fenomeno cd successorio; imponendo al creditore di promuovere azione nei confronti dei soci che, al pari della posizione degli eredi di una persona fisica, si troveranno sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale nella posizione della società.

La responsabilità societaria viene legittimata dalla mera qualifica di socio; pertanto il creditore non dovrà comprovare alcuna responsabilità soggettiva poiché la rivendicazione riguarda un debito della società.

I soci par chiaro risponderanno del debito societario in misura diversa a seconda che si tratti di soci di società di capitali o di soci di società di persone:

  1. Società di capitali (srl, SpA): risponderanno del credito della società nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
  2. Società di persone (snc, sas) : risponderanno illimitatamente (con il limite della responsabilità che riguarda i soci accomandanti) e ciò in relazione alle norme civilistiche che regolamentano tale forma di società.

CASO SPECIFICO CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 8582/2018

La Corte di Cassazione con la sentenza menzionata richiama l’indirizzo suesposto; con alcune precisazioni a completamento di tale interpretazione inaugurata dalle SS UU nel 2013, interpretazione secondo la quale a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione ex lege dal Registro delle Imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci.

Quanto ai debiti sociali pertanto i soci ne risponderanno nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in vigenza del vincolo societario.

Sarebbero escluse da tale fenomeno cd successorio, secondo i Giudici, le mere pretese e le ragioni creditorie incerte; pretese pertanto la cui mancata liquidazione manifesterebbe, di fatto, una rinuncia. Insomma una sorta di comportamento concludente da parte del liquidatore della società che deve leggersi, appunto, come rinuncia tacita alle pretese ancora incerte; stante nel caso di specie il comportamento volutamente omissivo del liquidatore che decida di non inserire a bilancio la posta specifica ed iniziare l’azione di accertamento., derivando con ciò l’effetto della cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle Imprese sui crediti non ancora liquidi ed esigibili.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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