Il decreto legislativo
Lo scorso 13 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che ha introdotto diverse disposizioni in materia finanziaria, e tra queste vi è anche una misura dedicata alla rottamazione delle cartelle.
I contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta tramite il Decreto Legislativo 193/2016 possono mettersi in regola usufruendo di una serie di agevolazioni e con il pagamento in cinque rate.
E’ molto importante ricordare che la rottamazione sospende l’esecuzione delle cartelle in essere.
Ed è altrettanto importante ricordare che il ritardo nel pagamento di una sola rata comporterà la decadenza della rottamazione, con reviviscenza del debito nei confronti dell’agenzia.
E’ vera gloria?
La rottamazione consente di pagare solo il capitale, eliminando le elevate sanzioni e gli interessi. Questo potrebbe apparire appetibile per il contribuente in difficoltà. Ma un pagamento in tempi così ristretti, siamo certi che potrà consentire al debitore di recuperare le somme dovute, magari accedendo ad un finanziamento in banca? Non sarebbe stato forse più penetrante una dilazione più lunga, magari di 24 mesi, con pagamento in dodici rate a mesi alterni e senza decadenza dei termini in caso di omesso o ritardato pagamento di sole due rate? Una misura di questo genere sin dalla prima rottamazione, avrebbe trovato sicuramente maggior adesione da parte dei contribuenti con conseguente maggior incasso anche da parte dell’erario. E’ stato invece necessario promulgare una rottamazione bis, che prevede le medesime condizioni della prima rottamazione. Siamo certi che così facendo, non seguirà una rottamazione ter? Ai posteri l’ardua sentenza…
Come richiedere la rottamazione bis
Nello specifico, ai soggetti debitori viene offerta la possibilità di eseguire il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e settembre 2017 entro il 30 novembre 2017.
Tale prerogativa è destinata a rivelarsi utile in tanti casi: quando non si è potuto fare il versamento per dei disguidi, ad esempio, oppure per mancanza di liquidità.
Viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi debitori ai soggetti che in precedenza si erano visto respingere le loro istanze in quanto non in regola con il pagamento delle rate dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, in scadenza il 31/12/2016.
Presentando istanza all’agente di riscossione entro il giorno 31 dicembre 2017 è possibile usufruire di tale interessante opportunità, a condizione che le rate non corrisposte siano versate entro il giorno 31 maggio 2018.
La definizione agevolata sarà applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017.
La domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2018 e il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di 5 rate di importo analogo da versare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
A presto! L’avvocato sempre con te!