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Se faccio un incidente con un veicolo immatricolato all’estero cosa devo fare?

Se faccio un incidente con un veicolo immatricolato all’estero cosa devo fare?

Non di rado accade che ci si sposti in Stati esteri con la propria automobile per cui si è stipulata polizza assicurativa con compagnia del Paese di origine. In ipotesi di sinistro nel territorio in cui si è ospiti le norme di riferimento sono gli artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private.

Quando è assolto l’obbligo assicurativo?

La risposta è fornita dall’art. 125 del Codice delle Assicurazioni private che elenca le ipotesi in cui per i veicoli immatricolati all’estero è assolto l’obbligo di assicurazione.

In particolare esso si ritiene adempiuto con la sottoscrizione del contratto di assicurazione “frontiera in relazione alla responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni, quando il conducente è in possesso di una carta verde.

Chi si occupa della richiesta di risarcimento?

Ente deputato ad evadere le richieste risarcitorie nelle ipotesi in esame è l’Ufficio Centrale Italiano (UCI).

Si tratta di un’istituzione cui è affidato lo svolgimento dei compiti in virtù di regole comunitarie e dopo riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.

Tra le molteplici attività esso si occupa della stipula e della gestione dell’assicurazione frontiera, assume la qualifica di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa, è legittimato processuale.

incidente stradale all'estero

Quale il procedimento del giudizio?

Il danneggiato deve inoltrare all’Ufficio Centrale Italiano una lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento e i dati relativi al sinistro.

L’Ufficio L’Ufficio Centrale Italiano incarica una compagnia assicuratrice nazionale del risarcimento per il sinistro avvenuto.

Quest’ultima, dopo le opportune verifiche sulla sussistenza delle relative coperture assicurative, entro novanta giorni se ritiene fondata la richiesta del danneggiato formula un’offerta quantificando le conseguenze dell’incidente altrimenti comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Se si sono verificati solo danni alle cose il termine è fissato in sessanta giorni.

Trenta giorni sono previsti per eventuali integrazioni documentali.

Se è presentata e accettata l’offerta entro quindici giorni deve avvenire il pagamento, in caso contrario si provvede comunque al versamento che è considerato mero acconto. Se il danneggiato è silente al trentesimo giorno l’assicurazione provvede al versamento del corrispettivo.

Il ricorso giurisdizionale è possibile se la Compagnia non si pronuncia previo tentativo di risolvere la controversia in sede di negoziazione assistita.

La parte danneggiata con il suo avvocato formula una proposta che deve essere accettata entro trenta giorni.

In caso di esito negativo è possibile avviare la procedura giurisdizionale.

Cosa accade se il mezzo straniero non era assicurato?

In tal caso il procedimento, fino ad un certo punto, è uguale all’ipotesi di mezzo assicurato in quanto l’Ufficio Centrale Italiano emette mandato a favore di una Compagnia Assicurativa nazionale per le opportune verifiche.

Se l’esito è negativo, poiché il veicolo immatricolato all’estero è sfornito della relativa assicurazione restituisce gli atti all’Ufficio di nomina e il danneggiato sarà costretto ad adire il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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