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Separazione coniugi ed assegno mantenimento. Perchè?

Separazione coniugi ed assegno mantenimento. Perchè?

Prima di delineare i contorni giuridici dell’assegno di mantenimento a favore di uno dei due (ex ) coniugi bene comprendere quale sia la ragione sottesa che abbia in realtà spinto il legislatore a statuirne l’esistenza .

assegno di mantenimentoIl mantenimento reciproco tra coniugi trova infatti propria disciplina nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ciascuno (art. 143 codice civile); la comunione di intenti sia sotto profilo materiale sia sotto aspetto morale, caratteristica fondamentale dei diritti/doveri scaturenti dal vincolo coniugale, caratterizza e diversifica, infatti, tale istituto da qualsiasi altro tipo di accordo di natura patrimoniale tipicamente contrattuale.

La previsione ex lege trova ratio in pratica nel dovere di contribuire alle esigenze del nucleo familiare; primariamente al sostentamento e crescita dei figli. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri trova, tuttavia, obbligo di legge nel disposto di cui all’art. 156 del codice civile.

Con la separazione personale il vincolo coniugale non viene del tutto sciolto, bensì di fatto sospeso in via transitoria. Ciò in attesa della definizione del procedimento di divorzio; procedimento che in via pratica potrebbe anche non venir mai instaurato ovvero non radicarsi per successiva e rara riconciliazione dei coniugi .

Lo status di coniuge resta quindi inalterato in un “limbo” mentre a modificarsi sono alcuni aspetti per lo più legati all’obbligo di fedeltà e di convivenza. Cristallizzati i doveri di assistenza morale e di vita in comune resta attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire, tra le altre, anche nella disciplina utile a determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge (parte più debole) che necessiti di sostentamento per provvedere alle proprie necessità di vita.

Condizione necessaria affinchè si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri; intendendosi per adeguato un reddito prodotto in maniera autonoma tale da poter continuare, anche in caso di separazione, un tenore di vita similare a quello adottato in costanza di vincolo matrimoniale.

La giurisprudenza puntualizza che qualora prima della separazione i coniugi d’intesa avessero concordato, o almeno accettato, la rinuncia da parte di uno a svolgere attività lavorativa l’efficacia di tale accordo dovrebbe o potrebbe permanere anche in caso di separazione personale; la corresponsione dell’assegno è solitamente stabilita a carattere periodico (in genere con cadenza mensile) .

Sul diritto al mantenimento della moglie e sull’entità dell’assegno rinviamo i nostri lettori che abbiamo interesse ad approfondire ai precedenti post. Quello che ci premeva oggi era di illustrare le ragioni giuridiche ontologiche dell’assegno.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO

Nel caso in cui la separazione sia consensuale – cioè su accordo di entrambi i coniugi – sarà compito valutare con adeguata consulenza legale anche l’ammontare dell’importo, nel caso dovuto, per l’assegno di mantenimento.

Il Tribunale in seguito, nel corso dell’udienza di comparizione coniugi volta ad accertare, tra le altre, anche l’effettiva equità dell’accordo medesimo provvederà alla cd “omologazione” delle condizioni; determinando, de jure, le condizioni sottese a separazione . Le pattuizioni inerenti il mantenimento potranno essere di seguito ulteriormente modificate consensualmente senza dover sottostare ad un rinnovato giudizio di separazione/omologazione.

Nel caso in cui la coppia al fine di poter addivenire a separazione non raggiunga un accordo oppure ci sia specifica richiesta di addebito in punto sarà a contrario il Giudice a stabilire a carico di chi eventualmente attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (in tal caso perdendo comunque il diritto a poter ottenere l’assegno de quo); nonché a dettare e stabilire in via autoritativa le varie condizioni all’interno di un procedimento cd di separazione giudiziale.

In tale contesto la determinazione ed il quantum dell’assegno stesso sono in via logica e pratica strettamente connessi all’individuazione della parte che risulti più svantaggiata a causa della sospensione del vincolo coniugale.

Il compito del Giudice, infatti, sarà quella di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento. Nell’ eventualità di un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno il Tribunale potrà disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO

L’assegno di mantenimento – di importo determinato così come sin qui rappresentato – va versato generalmente con cadenza mensile; essendo tra le altre soggetto ad indicizzazione Istat. Il termine entro cui effettuare il pagamento è stabilito con il provvedimento di separazione: verbale di separazione consensuale divenuto omologa con decreto del Tribunale civile competente (come spiegato infra) ovvero statuizioni in via provvisoria in sede di comparizione coniugi nanti il Presidente. Ciò nell’ipotesi in cui, comunque, proseguirà la causa civile di separazione e sino a giungere a sentenza di separazione giudiziale.

Il provvedimento ovvero sentenza stabilirà tempi e modalità del versamento medesimo; essendo ipotizzabile che dovendo fornirsi prova con data certa queste saranno individuate per lo più a mezzo bonifico bancario, vaglia postale o equipollenti.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEI FIGLI

Di natura sostanzialmente diversa è l’assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell’altro, ma finalizzato al mantenimento dei figli minorenni. Nonostante separazione ovvero divorzio la legge imponendo ai genitori, comunque, il dovere di sostenimento della prole nell’ottica di tutelare in primis detto interesse ritenuto superiore in accezione di tutela.

In tal senso il Giudice ha ampia discrezionalità con “esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli” e nella determinazione / modalità di corresponsione del mantenimento a favore del figlio sarà indispensabile tenere in debito conto la situazione economica dei genitori e le esigenze di vita del minore (per tutte Cassazione Civile sentenza N. 785/2012) attraverso una ricostruzione delle complessive ed esaustive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti/genitori.

Detto intervento in via di fatto potrebbe non rendersi necessario – se non a livello di controllo di equità ex post – laddove i genitori in sede di separazione consensuale arrivino a determinare di comune accordo una ragionevole distribuzione dei doveri nei confronti dei figli. Ad esempio caso parecchio frequente laddove un coniuge, pur percependo reddito minore, lasci la casa coniugale in disponibilità dell’altro al fine di favorirne i figli conviventi.

 

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Paola M

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