Sono caduto nelle scale del condominio, posso chiedere il risarcimento del danno?

Ottenere il risarcimento del danno per l’ipotesi di caduta nelle scale del condominio diventa eventualità sempre più remota. Si tiene infatti conto della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, pertanto anche dei possibili ostacoli e delle esistenti insidie. La persona offesa dovrebbe dimostrare di non aver potuto prevedere e evitare il pericolo di danno. Se si riesce ad adempiere a tale onere probatorio ben è possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti.

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Qual è la norma di riferimento?

La norma di riferimento è l’art. 2051 c. c. dedicato alla responsabilità del custode per le cose in suo possesso.

Il custode, in base alla norma è responsabile di tutti i danni che derivano dalla cosa che ha in custodia gravando sullo stesso un obbligo specifico di cura e di vigilanza. Può liberarsi dalle conseguenze negative soltanto se dimostra l’esistenza del caso fortuito ovvero che l’evento nefasto scaturisce eziologicamente da fatti imprevisto e imprevedibile non dominabile.

Trattasi di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, fondata sul generale divieto del “neminem ledere”, di non recare danno ad altri, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie, di responsabilità oggettiva, poiché prescinde dalla sussistenza e dalla conseguente prova dell’elemento soggettivo, nella forma del dolo o della colpa, in quanto il custode è responsabile per il solo fatto di esercitare un potere sulla cosa sa cui è derivato il sinistro.

Alcuna rilevanza assume la pericolosità della cosa perché l’art. 2051 c. c. si riferisce anche ai beni inerti e suscettibili di recare danno in concomitanza con altri fattori causali.

La custodia indica un potere effettivo sulla res inteso quale predisposizione al controllo sulla cosa oppure possibilità di intervento insita nella natura della stessa o determinata da fattori esterni.

Sulla prova liberatoria e contraria un’impostazione fa riferimento a una presunzione relativa di colpa; altro orientamento riflette sul caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale con conseguente imputazione a titolo di responsabilità oggettiva in totale assenza di dolo o colpa.

Per la tesi oggettiva il convenuto, dunque, deve fornire la prova di aver adottato tutta la necessaria diligenza nella custodia della cosa. Il parametro di riferimento è all’avvedutezza dell’uomo medio di cui all’art. 1176 c. c. tenuto conto della sua condizione sociale e della professione che svolge, senza essere richiesti sforzi eccessivi e ulteriori.

Si è osservato in senso contrario, però, che è necessaria l’assenza del nesso causale, unico elemento che deve essere oggetto della prova contraria.

Tali coordinate ermeneutiche, di stampo prettamente oggettivo, addossano al convenuto, ovvero al condominio, nella fattispecie in esame, l’unico onere di provare l’esistenza del caso fortuito sia esso autonomo che incidentale. Se la causa del danno resta ignota, essa è posta a carico del danneggiante.

Chi è il custode in ipotesi di danni derivanti da caduta dalle scale condominiali?

Tanto premesso sulla natura giuridica della norma da cui discende l’obbligo di risarcire i danni per caduta dalle scale condominiali, è necessario indagare cosa il legislatore ha inteso con il termine “custode”.

Custode, secondo l’esegesi oramai dominante, è colui che ha un potere effettivo sulla cosa. In tal senso la Suprema Corte, sezione III, con pronuncia n. 2422 del 9 febbraio 2004 ha così statuito ai fini del configurarsi dell’elemento della custodia la sufficienza del potere di fatto sulla cosa.

Il mero utilizzatore, colui che si serve solo della cosa, non rientra nella nozione di custode di cui all’art. 2051 c. c. salvo patto contrario.

Di qui varie dispute giurisprudenziali in relazione a determinati contratti.

Ad esempio nella locazione, con cui si concede in godimento una cosa mobile o immobile per un periodo di tempo determinato e disciplinato dagli artt. 1571 e ss. c. c.,  si distingue tra i danni apportati alle strutture principali laddove l’obbligo di custodia è rinvenibile in capo al proprietario, responsabile in caso di danni e sinistri derivanti dalle parti accessorie per cui risponde il conduttore.

Ancora in tema di appalto, con cui una parte assume, con organizzazione e rischio propri, l’obbligo di eseguire un servizio o di costruire un’opera, come disposto dall’art. 1655 c. c.,  ove per stabilire se dalla stipulazione del contratto residuano doveri di custodia bisogna far riferimento alle singole fattispecie con attenzione particolare all’oggetto del contratto, all’ampiezza del potere, alle modalità di esecuzione dei lavori.

Quid iuris in tema di condominio per i danni derivanti da omessa manutenzione delle parti accessorie?

Il condominio si caratterizza per la commistione di proprietà esclusiva e comune collegate tra loro da un nesso di accessorietà.

Non potrebbe, infatti, farsi pieno utilizzo delle singole proprietà in assenza di quelle condominiali che risultano alle stesse serventi.

In capo ai partecipanti alla comunione gravano diritti e doveri.

A norma dell’art. 1102 c. c. ogni partecipante, pertanto, può utilizzare la cosa comune senza precluderne l’uso all’altro comproprietario e senza alterarne il valore o la destinazione.

Di contro, però, secondo il disposto dell’art. 1104 c. c. impone la partecipazione alle spese comuni.

Esse, dunque, sono ripartite tra tutti i partecipanti. Tali obbligazioni sono qualificate come propter rem in quanto accessorie al diritto reale. Si tratta, infatti, di ipotesi tipiche.

Tale natura giuridica, di obbligazione propter rem, ossia che grava sulla cosa, che è strettamente connessa alla stessa, secondo un’impostazione, sarebbe propria solo dell’obbligo di manutenzione, esulando da quello risarcitorio, in caso di danno, in virtù della natura personale di quest’ultimo. Il ristoro patrimoniale, analizzando la tesi in esame, non atterrebbe alla cosa, ma al soggetto danneggiato essendo ad esso intimamente connesso.

Altra impostazione, di converso, è di contrario avviso attribuendo natura di obbligazione propter rem anche a quella risarcitoria, in quanto la responsabilità dei singoli condomini ha natura contrattuale e non aquiliana con la conseguenza che i criteri di riparto per le spese risultano applicabili anche per gli obblighi di risarcimento.

In tal senso anche le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 1997, orientamento confermato anche successivamente nel 2007, in relazione ai danni prodotti nell’appartamento sottostante per infiltrazioni derivanti dal lastrico solare richiamando per la ripartizione delle spese i criteri di cui all’art. 1126 c. c.

A chi posso chiedere i danni cagionati dalla caduta dalle scale?

Allo stesso condominio. L’ente, infatti, diviene centro di imputazione di interessi soprattutto se dotato di capacità giuridica che si acquista con il riconoscimento della personalità. Tale atto conferisce all’ente la titolarità di diritti e doveri.

Di certo non è possibile e ipotizzabile l’individuazione in capo all’ente di tutti i diritti poiché carente della corporeità, tipica delle persone fisiche, ma altre garanzie costituzionali, tra cui quelle fondamentali, sono estensibili anche ad esso.

La norma cardine è, infatti, l’art. 2 della Carta Fondamentale, che impone un dovere inderogabile di solidarietà riconoscendo diritti sia al singolo sia al partecipe di formazioni sociali, centro di sviluppo della sua personalità.

Tale approdo costituisce frutto di un lungo cammino giurisprudenziale.

Fino agli anni Ottanta, infatti, era negata la configurabilità di diritti della personalità in capo all’ente per carenza di fisicità, quindi, per impossibilità di danni non patrimoniali ex art. 2059 c. c.

È proprio partendo da un’interpretazione estensiva di questa disposizione, applicabile non solo nelle ipotesi di reato ai sensi dell’art. 185 c. p., ma riferita a tutte le norme di carattere costituzionale, che si è determinata l’inversione di rotta.

Se è certo possibile per gli enti parlare di habeas corpus, ben è riconoscibile un diritto all’immagine, al nome, alla reputazione tenuto anche conto dell’art. 18 della Costituzione che sancisce quale diritto fondamentale quello di associarsi.

Queste garanzie sono estese anche agli enti di fatto che, seppur sforniti di soggettività, sono ritenuti degni di tutela relativamente a tale aspetto data la tendenza, sempre più crescente, ad avvicinare le due tipologie.

La grande diffusione degli enti di fatto e il proliferare degli stessi hanno indotto gli esegeti a applicare analogicamente la disciplina relativa agli enti riconosciuti in caso di lacuna normativa con conseguente estensione delle disposizioni.

Per tali motivi, dunque, la tutela anche in campo di diritti della personalità.

Il condominio ha capacità giuridica?

Il problema si pone per la differenza tra il concetto stesso di soggettività giuridica che indica l’idoneità potenziale ad essere titolari di diritti e doveri e capacità giuridica ovvero l’effettiva titolarità di diritti.

Mentre per le persone fisiche i due concetti coincidono acquisendosi la capacità giuridica con la nascita, per gli enti l’acquisto della stessa è frutto di un procedimento disciplinato dalla legge.

Dopo tale doverosa precisazione è necessario esaminare nel dettaglio le peculiarità relative al condominio.

Esso rientra nel genus della comunione regolata dagli artt. 1110 e ss, più specificamente della comunione forzosa. A differenza di quest’ultima il condominio prevede una relazione di accessorietà tra le parti comuni e quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

In altri termini, il condominio si caratterizza per la presenza di proprietà esclusiva e comune interconnessa dal rapporto di accessorietà ex art. 1117 c. c.

La domanda circa il possesso della capacità giuridica sorge in quanto lo stesso è dotato di propri organi, quali l’assemblea e l’amministratore, distinti dallo stesso.

La disputa, inoltre, è stata riaccesa dalla riforma della materia avvenuta con legge n. 220 del 2012.

La norma menzionata, infatti, conterebbe cenni della presenza di una personalità distinta da quella dei condomini e ricavabile dall’obbligo dell’amministratore di tenere distinta la gestione del patrimonio del condominio da quello suo personale o di altri condomini, della costituzione di un fondo speciale per coprire i costi dei lavori di manutenzione straordinaria.

Secondo recente giurisprudenza tali indici vanno nella direzione di una progressiva configurabilità in capo al condominio della personalità giuridica e di una soggettività autonoma rispetto a quella dei condomini.

L’impostazione prevalente lo configura, però, quale mero ente di gestione delle parti comuni. Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo né di diritti ed obblighi essendo tutti imputati ai condomini.

Quando posso chiedere i danni al condominio cagionati da caduta dalle scale?

Appurato che il soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria risulta essere il condominio è necessario indagare sulle ipotesi in cui è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni.

Si parte dal presupposto che il condominio abitando nel condominio ha conoscenza dei luoghi e li percorre velocemente. È necessario dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del pericolo.

La prova da fornire, in sostanza, è simile a quella in tema di danno da insidia stradale.

In altri termini, la situazione deve essere oggettivamente invisibile e non prevedibile secondo la diligenza ordinaria.

La giurisprudenza, in tal senso, fa riferimento “al pericolo occulto” che definisce quale “insidia o trabocchetto” cioè stato di fatto non visibile (Cass., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375).

Il danneggiato, dunque, ai fini risarcitori deve provate che non era a conoscenza dell’esistenza del pericolo né lo stesso era prevedibile o evitabile nonostante la conoscenza dei luoghi e, magari, la sicurezza o la velocità con cui si percorre il tratto interessato facente parte della vita e delle abitudini quotidiane.

Come può il condominio liberarsi dalla responsabilità?

L’unica prova che deve fornire è quella del caso fortuito.

La definizione è fornita dall’art. 45 c. p. Esso si connota per l’imprevedibilità dell’evento. È questa la ragione che spiega la collocazione incerta dell’istituto. L’imprevedibilità assume rilievo sia sul piano di causalità (i fatti imprevedibili interrompono il nesso causale. Sono valutati in base alla migliore scienza e esperienza) che della colpa (l’imprevedibilità deve essere accertata in base al parametro dell’uomo medio avuto riguardo alla sua professione e condizione sociali).

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogare sui reali effetti del nesso causa ovvero se idoneo ad interrompere la sequenza eziologica ovvero ad incidere sulla colpa.

Due le tesi a confronto:

  1. il caso fortuito spezza la causalità perché abbraccia fattori eccezionali che hanno reso possibile il verificarsi dell’evento non prevedibile come conseguenza della condotta secondo la migliore scienza ed esperienza. Sul piano dogmatico se si esclude il nesso causale si elimina anche la colpevolezza.
  2. il caso fortuito fa venir meno la colpevolezza in quanto l’art. 45 c.p. fa riferimento alla commissione del fatto presupponendo implicitamente l’esistenza del nesso eziologico. Opinando diversamente l’art. 45 c. p. diverrebbe un doppione inutile dell’art. 41, 2° comma c. p. in tema di concause.

In dottrina è stata prospettata anche una terza tesi per cui il caso fortuito esclude il nesso causale per i fatti sopravvenuti; nelle altre ipotesi nega esistenza alla colpa.

Tali coordinate ermeneutiche hanno offerto lo spunto alla Suprema Corte per delimitare il campo dell’onere della prova liberatoria che grava sul custode e così statuiscono che l’onere da soddisfare è, pertanto, quello dell’insussistenza del nesso eziologico ovvero che anche un corretto esercizio del potere di custodia non avrebbe impedito il danno (Cass., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24428).

Conclusione

Ottenere il risarcimento del danno in caso di caduta dalle scale condominiali non è così semplice. Le maggiori difficoltà vertono proprio sull’onere della prova.

Sebbene l’art. 2051 c. c. rappresenta un’ipotesi di responsabilità aquiliana oggettiva, il danneggiato deve comunque dimostrare che il pericolo non era prevedibile né evitabile nonostante la perfetta conoscenza dei luoghi.

Si tratta di dimostrazione da soddisfare che per la natura oggettiva della stessa non è scontata.

Il condominio per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito ovvero che l‘evento non è eziologicamente riconducibile alla sua condotta.

 

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