Quali sono i rapporti tra un nuovo condomino e l’amministratore in merito alle spese condominiali arretrate?
Chi decide di comprare un appartamento, se prima della compravendita non provvede a richiedere al venditore un’attestazione che provi che egli è in regola con il pagamento delle rate condominiali, potrebbe trovarsi nella sgradita situazione, una volta divenuto proprietario, di dover adempiere, su richiesta dell’amministratore, a spese condominiali arretrate.
Può infatti capitare che l’acquirente, una volta entrato nel pieno possesso dell’immobile, qualora il precedente proprietario fosse inadempiente nel pagamento delle spese condominiali, si ritrovi come benvenuto una comunicazione dell’amministratore in cui gli viene richiesto il .
Ricordiamo infatti che l’articolo 63 IV comma disp. att., prescrive che chi subentra nei diritti di un condomino, cioè chi acquista l’immobile, è obbligato solidalmente, quindi insieme al precedente proprietario, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, ovviamente sempre che il vecchio proprietario fosse inadempiente.
In tema di diritto condominiale, questo significa che l’Amministratore, in caso di inadempimento del precedente proprietario, può chiedere il pagamento del debito condominiale sia al nuovo condominio che al precedente, a sua scelta. E l’adempimento dell’uno libera l’altro.
Ma se il debitore che ha pagato le spese arretrate è il nuovo condomino, questo avrà diritto di rivalsa sul precedente proprietario che gli ha venduto l’immobile, con insoluti nei confronti del Condominio.
Ricordiamo inoltre che il momento in cui l’acquirente dell’appartamento viene ritenuto il nuovo possessore, e quindi il momento a partire dal quale egli riceverà le comunicazioni relative le spese, decorre dal momento in cui viene consegnata all’amministratore la copia autentica del documento, attestante il trasferimento della proprietà (art. 63 V comma disp. att.)
E’ evidente però che anche l’invio di una semplice copia dell’atto oppure una comunicazione formale, può benissimo soddisfare l’esigenza di informare l’amministratore del nuovo titolare dell’immobile, affinchè al medesimo siano inviate da quel momento tutte le spese del condominio, le convocazioni assembleari e le comunicazioni in generale.
A presto! L’avvocato sempre con te!

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di quattro figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.