Si parla sempre più spesso negli ultimi tempi di usura bancaria. La crisi economica ed il comportamento delle banche hanno reso gli imprenditori ed i consumatori sempre più coscienti che i loro contratti di mutuo, o i loro rapporti bancari in generale, potrebbero contenere anomalie importanti.
Anzitutto va ricordato che la legge 108/96 – Disposizioni in materia di usura, definisce in modo chiaro i limiti massimi dei tassi di interesse che possono essere praticati da parte delle banche; nel caso in cui un istituto bancario ecceda rispetto a tali limiti si può parlare a tutti gli effetti di usura bancaria. E se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi da parte del cliente[1].
Le banche si sono sempre opposte rilevando che il tasso soglia, ovvero il limite massimo applicabile dopo il quale il tasso diventa usurario, faceva riferimento solo ed esclusivamente agli interessi corrispettivi, ovvero in sostanza ai tassi di interesse previsti per un determinato mutuo, e che mai potesse riguardare anche gli interessi di mora.
Gli interessi di mora hanno infatti una natura ben differente rispetto a quelli corrispettivi: essi scattano nel momento in cui il correntista non corrisponde per tempo una rata alla banca.
La giurisprudenza, in tema di tasso di mora usurario, è stata spesso discordante, ma oggi la Suprema Corte si è espressa (giustamente) a favore della nullità del contratto nel caso in cui il tasso di mora pattuito fosse usurario.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23192/17 del 04.10.17[2], provvedimento molto importante e che già sta facendo molto discutere tra gli esperti di diritto (e probabilmente sta facendo preoccupare le banche) ha infatti ribadito la nullità del contratto nel caso in cui il tasso di mora fosse usurario, con conseguente restituzione degli interessi versati dal cliente secondo il tasso corrispettivo, pur se quest’ultimo fosse legittimo e non superasse il tasso soglia.
La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che i tassi corrispettivi e moratori sono cumulabili per verificare se la loro sommatoria supera il tasso soglia.
Ricapitolando: alla luce del provvedimento n. 23192/17 la Suprema Corte ha precisato:
- Il tasso soglia riguarda anche gli interessi di mora;
- Per verificare il superamento del tasso soglia si possono sommare gli interessi corrispettivi e di mora;
- In qualsiasi maniera il tasso soglia venga superato, il contratto di mutuo diviene gratuito (ovvero non sono dovuti gli interessi).
Questo provvedimento rappresenta certamente un ulteriore passo avanti nella tutela del consumatore o dell’imprenditore, anche in considerazione del fatto che sono stati molti, purtroppo, gli istituti bancari che hanno praticato dei tassi usurari.
Aspettiamo però gli sviluppi del dibattito e della giurisprudenza, in particolare sul cumulo degli interessi, che ad oggi è stato sempre considerato un mero “tasso creativo” che distorce in modo abnorme il rilevamento del tasso di usura.
Dunque prudenza nel cantar vittoria in tema di cumulo, ma sempre determinati e pugnaci nel rilevare la nullità del contratto di mutuo qualora il solo interesse di mora fosse usurario.
Vincere si può!
A presto. L’avvocato sempre con te!