La riforma del condominio operata con la legge n. 220/2012 ha avuto risvolti positivi anche per gli amanti degli animali domestici. Vediamo quindi se ed in che modo i condomini possono tenere animali di compagnia nei loro appartamenti.
Da tempo, la giurisprudenza affermava che l’assemblea condominiale non poteva vietare ai condomini, con una delibera assunta dalla maggioranza dei partecipanti, di tenere un animale domestico nel loro appartamento, essendo la scelta di possedere un animale di compagnia una manifestazione del diritto di proprietà.
Per poter imporre nel regolamento condominiale una limitazione al diritto di proprietà dei condomini ed affermare la validità di una clausola del regolamento che vietasse il possesso di animali domestici, la giurisprudenza richiedeva il consenso unanime di tutti i condomini (vedi per tutte, Cass. 11/12/93 n. 12208).
Con la riforma del condominio è stato definitivamente risolta la questione, statuendo espressamente con l’art. 1138, ultimo comma, c.c. che “le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Una delibera assembleare o un regolamento, anche contrattuale, sarebbero nulli laddove vietassero la possibilità di avere negli appartamenti animali da compagnia. In tal senso, anche un recente provvedimento del Tribunale di Cagliari ha confermato che il regolamento, anche se contrattuale, non può imporre alcun divieto di tenere amici a quattro zampe in appartamento (ordinanza del 22.07.16 RG 7170/14)
Tutto ciò rilevato, resta comunque fermo l’obbligo, per chi detiene animali, di impedire che gli stessi arrechino in qualsiasi modo disturbo alla serenità ed alla quiete dei condomini, oltre che al decoro ed all’igiene dello stabile condominiale: un obbligo che, se violato, può comportare sanzioni civili e penali.
Infatti, è sempre prevista la responsabilità civile ex art. 2052 c.c. dei proprietari di un animale in caso di danni cagionati dallo stesso a persone, animali o cose nel condominio (vedi in tal senso Trib. Bologna, sez. III, 19.01.2009), oltre alla possibilità per il Condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli, di chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex art. 844 c.c..
Ma vi è di più. In caso di immissioni rumorose si potrà far valere l’art. 659 del codice penale che punisce la condotta “di chi suscita o non impedisce strepiti di animali e disturbi le occupazioni o il riposo delle persone” (Cass. sentenza n. 7748/2012) a patto che le manifestazioni del cane eccedano chiaramente i limiti della normale tollerabilità. Infatti per consolidato orientamento della giurisprudenza, l’abbaiare di un cane in modo prolungato e continuo è un evento oggettivamente idoneo ad arrecare disturbo al riposo dei condomini.
In conclusione si al cane, ma nel rispetto dei vicini!
A presto! L’avvocato sempre con te!