La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha introdotto delle novità interessanti per quel che riguarda la responsabilità medica, ed è molto interessante comprendere che cosa è stato previsto da questa nuova normativa.
Anzitutto va sottolineato che il paziente che intende far causa deve rispettare uno step obbligatorio: prima di notificare la citazione, infatti, la persona deve necessariamente rivolgersi a un organismo di mediazione che cercherà di trovare un accordo.
Il procedimento in questione, qualora si raggiungesse con la controparte un accordo, rappresenta un’opportunità tramite cui è possibile evitare il canonico processo, il quale prevedrebbe inevitabilmente dei tempi più lunghi.
Il paziente dovrà essere affiancato obbligatoriamente da un avvocato esperto in risarcimento danni che possa fornirgli tutte le indicazioni del caso, ma saprà anche impostare con la controparte e l’assicurazione una trattativa a ragion veduta.
Vi è anche un’altra strada che può essere percorsa al fine di evitare il canonico processo, ovvero il cosiddetto accertamento tecnico preventivo. L’accertamento tecnico prevede che il tribunale designi un perito cui spetterà il compito di verificare se esiste una responsabilità medica e se sussiste un effettivo danno. Seguendo l’accertamento tecnico le parti dovranno presentare un’offerta di risarcimento, e il compromesso deve essere chiuso entro 6 mesi dal suo deposito. Nel caso in cui il giudice dovesse accogliere la richiesta del malato e qualora l’assicurazione non dovesse presentarsi, la stessa verrà condannata al pagamento delle spese processuali.
Ricordiamo che una distinzione molto importante è quella tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: la struttura ospedaliera risponde dell’errore del medico sulla base della responsabilità contrattuale, mentre il medico è legato alla responsabilità extracontrattuale. E’ dunque sempre preferibile far causa alla struttura sanitaria, anzitutto perché il medico spesso difende il proprio operato a prescindere e , in secondo luogo, perché i tempi di della prescrizione cambiano: per la responsabilità contrattuale è possibile agire entro 10 anni, per quella extracontrattuale entro 5 anni.
A presto! L’avvocato sempre con te!