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Il mio vicino fa molte feste, posso agire contro di lui per farlo smettere?

Il mio vicino fa molte feste, posso agire contro di lui per farlo smettere?

È fatto notorio come i rapporti di vicinato costituiscono una delle principali fonti di contenzioso giudiziale ed extragiudiziale proprio per la mancanza del rispetto degli spazi e delle esigenze del confinante.

Si tratta, pertanto, di situazioni cui l’ordinamento non può restare indifferente provvedendo ad apprestare idonee cautele tanto sul piano civile che penale.

vicino di casa organizza molte feste come farlo smettere

Come posso ottenere tutela in sede civile?

La norma di riferimento è l’art. 844 c.c. rubricata “immissioni” e relativa proprio alle propagazioni derivanti dal vicino. I rumori e il disturbo delle feste, infatti, possono essere ricondotti giuridicamente tra le immissioni di cui alla disposizione civilistica.

L’attività immissiva può essere diretta o indiretta. Rientrano nella prima ipotesi, ad esempio, il getto di oggetti nella proprietà del vicino; nella seconda le immissioni che derivano da fattori naturali.

La dottrina ha specificato che le immissioni devono essere percepibili dai sensi e, nell’ipotesi di immissioni sonore, al fine di valutare il superamento della normale tollerabilità richiesto dalla norma, si deve tener conto della struttura geomorfologica dei luoghi che può o meno esaltare il disturbo nonché della destinazione sociale della zona interessata.

Se a seguito di tali verifiche l’immissione risulta tollerabile il fatto assume natura lecita e on è dovuto alcun indennizzo. Nell’inversa eventualità l’art. 844, 2° comma c.c. impone una valutazione comparativa tra gli interessi che si contrappongono nel caso si tratta di siti produttivi.

Quando l’immissione oltre che intollerabile è anche ingiustificata, come potrebbe accadere nel caso di specie, è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni e esercitare il desistat al fine di far cessare l’attività molesta.

Due, dunque, le tutela apprestate: una reale volta all’eliminazione della causa dell’immissione a carattere negativo; la seconda risarcitoria, soggetta al termine di prescrizione quinquiennale se avente natura extracontrattuale e subordinata alla dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa.

E’ possibile appellarsi all’abuso del diritto?

La norma di riferimento è l’art. 833 c.c. che vieta i cosidetti atti emulativi ovvero quelli posti in essere, sebbene nell’esercizio di un diritto di cui si è titolare, al solo scopo di recare molestia al vicino.

Gli esegeti, proprio partendo da tale definizione legislativa, discutono sul possibile inquadramento della pratica immissiva nell’alveo applicativo dell’art. 833 c.c.

La prima impostazione fornisce risposta negativa non riscontrandosi i presupposti previsti dalla norma in quanto chi immette non agisce senza un proprio interesse né al fine esclusivo di nuocere ad altri.

Altro orientamento afferma che l’abuso è limite interno al diritto perché è esercitato per finalità diverse da quelle prese in considerazione dalla norma che lo prevede. Le immissioni costituiscono limite esterno alla proprietà a tutela dei terzi.

Chi è legittimato ad agire per far cessare il disturbo?

La legittimazione attiva spetta al proprietario, al titolare di altro diritto reale o relativo di godimento.

La legittimazione passiva è propria di coloro che provocano l’immissione.

Posso invocare l’art. 844 c.c. anche per danni cagionati alla salute dall’attività immissiva?

La giurisprudenza prevalente afferma che la tutela della salute rappresenta un limite invalicabile sia nei rapporti di vicinato che per le attività produttive. La salute è, infatti, un valore prevalente rispetto alle esigenze dell’attività commerciale.

Questa tutela è estesa anche a qualsiasi abitante della zona che ha sofferto le immissioni anche se non titolare di diritto reale.

Posso agire anche solo in via cautelare?

Si, perché è unanimemente applicabile l’art. 700 cpc con possibilità di ottenere la sospensione dell’attività immissiva o l’adozione di idonee cautele.

In tal caso, però, si renderebbe necessaria una perizia che andrebbe a vanificare la celerità del rito.

Quid iuris sul piano penale?

La condotta rumorosa del vicino potrebbe integrare la fattispecie di cui all’art. 659 c.p. in relazione al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Si tratta di contravvenzione punita con l’arresto fino a tre mesi alternativamente all’ammenda fino a trecentonove euro. La condotta è di disturbo mediante strumenti sonori, segnalazioni acustiche, schiamazzi, rumori o non impedendo i versi degli animali.

Altra norma di riferimento potrebbe individuarsi nell’art 612 bis c.p. per atti persecutori integrati da condotte, ripetute nel tempo, di minaccia o molestia idonee a causare grave ansia e paura o timore per la propria o altrui incolumità. Chiaramente tale previsione risulta essere adatta al caso in esame solo in eventualità particolarmente gravi e fastidiose e non per sporadiche e occasionali feste rumorose.

Conclusioni

Se il mio vicino è dedito all’organizzazione continua di feste cagionandomi un fastidio costante posso agire sia sul piano civile che penale.

In sede civile non solo posso ottenere il risarcimento del danno subito, ma posso appellarmi alla tutela reale inibendo la prosecuzione dell’attività. Inoltre azionabile è il rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. al fine di ridurre i tempi del contenzioso e cautelarmi in via d’urgenza (anche se rendendosi necessaria la perizia in concreto si ha comunque una dilazione delle tempistiche).

Contestualmente ho facoltà di agire anche sul piano penale presentando apposita denuncia/querela. La condotta del mio vicino può, astrattamente, essere ricondotta nell’art. 659 c.p. per disturbo delle occupazioni o del riposo ovvero, nelle ipotesi più gravi, nel reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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