Abbiamo già parlato in un precedente post della differenza tra regolamento assembleare e regolamento contrattuale, ovvero tra il regolamento condominiale adottato dall’assemblea dei condomini alla maggioranza e quello approvato in altro modo all’unanimità. Peraltro, tale unanimità è spesso riconducibile alla sola volontà del costruttore che, in qualità di originario ed unico proprietario dell’intero condominio, predispone il regolamento ancor prima della vendita delle singole unità immobiliare.

Nella pratica può tuttavia accadere che il costruttore si faccia rilasciare dai primi acquirenti una delega in bianco per la formazione del regolamento successivamente alle vendite. In tal caso, il regolamento formato a posteriori sarà vincolante solo per coloro che, successivamente alla sua redazione, vi abbiano espressamente prestato adesione.

REGOLAMENTO COMUNALE - SEZIONE TIA

Invero, come recentemente ribadito nella sentenza n. 8606/2014, la Corte di Cassazione, conformemente al suo orientamento, ha rilevato l’inefficacia del regolamento contrattuale nei confronti di un proprietario, poiché costui non aveva specificamente accettato alcun regolamento nell’atto di compravendita dell’appartamento. Il condomino infatti si era limitato ad accordare all’impresario una delega in bianco per la formazione regolamento.

La Corte di Cassazione ci ricorda che il regolamento è vincolante, purché richiamato ed approvato nel rogito di cui fa così parte; diversamente non potrà essere valido per coloro che nell’atto di acquisto abbiano pattuito a loro carico l’obbligo di rispettare il regolamento da “redigersi” in futuro. Ne deriva che nel caso di delega in bianco al costruttore, il regolamento contrattuale così formato sarà vincolante per il proprietario solo se, successivamente alla formazione, quest’ultimo vi abbia espressamente aderito, accettandone il contenuto e gli oneri.

E’ quindi essenziale, per verificare l’efficacia del regolamento contrattuale nei confronti dei  condomini, accertarsi che gli stessi abbiano espressamente aderito allo stesso nel rogito oppure in un momento successivo, in caso di delega in bianco al costruttore.

Data l’estrema importanza del regolamento per ogni singolo proprietario e per la vita condominiale nel suo complesso, non esitate a contattare lo Studio Legale Bordogna per ogni chiarimento.

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