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Sono proprietario di un terreno e negli anni ho allargato la strada per poter fare ingresso, posso rivendicare la proprietà della parte di strada che occupo da anni?

Sono proprietario di un terreno e negli anni ho allargato la strada per poter fare ingresso, posso rivendicare la proprietà della parte di strada che occupo da anni?

Il possesso qualificato di un bene immobile per il tempo stabilito dalla legge diviene titolo di acquisto della proprietà originario.

Ciò significa che se occupi la strada da anni in modo ininterrotto, continuato e pacifico hai acquisito la proprietà della stessa per usucapione.

La norma di riferimento è l’art. 1158 c. c. che pone il possesso ventennale ininterrotto quale presupposto per l’acquisto della proprietà di beni immobili e di altri diritti reali di godimento.

Ma vediamo quali sono i requisiti per poter usucapire un bene e, in tal modo, acquistarne la proprietà a titolo originario.

usucapione strada allargata su mio terreno

Quali sono gli elementi costitutivi dell’usucapione?

Caratteristica principale dell’usucapione è una situazione di fatto la cui fonte è rinvenibile nel possesso.

Quest’ultimo ontologicamente rappresenta un potere materiale sulla cosa, una relazione corporea con la stessa in uno all’animus rem sibi habendi ossia alla volontà di possedere quale reale proprietario.

Il possesso, infatti, si differenzia dalla detenzione in quanto nel primo caso il titolare possiede esercitando le medesime facoltà del proprietario, nel secondo con la consapevolezza dell’esistenza dell’altrui diritto.

La giurisprudenza specifica che il possesso necessario per l’usucapione deve essere qualificato ossia connotato da determinati aggettivi. Bisogna che lo stesso sia pubblico, noto alla collettività, pacifico, senza alcun turbamento, continuo, senza interruzioni, inequivoco. Esso, in sostanza, non deve risolversi in un mero atto di tolleranza da parte del proprietario del bene altrimenti non è idoneo all’usucapione (Cass., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).

Il possesso, in altri termini, è composto da due diritti: lo ius possidendi che spetta al proprietario o al titolare del diritto reale parziale e lo ius possessionis, la situazione fattuale che ha rilevanza giuridica di per sé ed è indipendente dalla titolarità del diritto reale.

È lo ius possessionis necessario per l’usucapione e per la tutela del possesso anche se provvisoria perché soccombe dinanzi alla dimostrazione dello ius possidendi.

Discussa la natura giuridica del possesso proprio per la sua ambivalenza. Per un’impostazione è qualificabile quale diritto soggettivo se alla base vi è un titolo di legittimazione, per altri è mera situazione di fatto dato il potere corporale sulla cosa.

Tale possesso così caratterizzato deve protrarsi per venti anni. Tale è il termine previsto dal legislatore per il maturare dell’usucapione il cui fondamento logico- giuridico è rinvenibile proprio nel disinteresse del titolare del diritto di proprietà (Cass., sez. II, 22 aprile 1992, n. 4807).

Il mancato esercizio del diritto diviene causa di perdita dello stesso con contestuale passaggio al soggetto che, di fatto, esercita i poteri di disposizione e di godimento.

E’ possibile rinunciare all’usucapione?

Si anche se, come specificato dalla giurisprudenza, non si tratta di vera e propria rinuncia a un diritto quanto più a una forma di tutela di una situazione di fatto (Cass., sez. I, 28 maggio 1996, n. 4945).

Essa può essere sia esplicita che implicita nell’ipotesi di incompatibilità tra la volontà di voler usucapire e il comportamento del possessore. È sufficiente porre il essere atti contrari alla volontà di acquistare (Cass., sez. II, 10 luglio 2002, n. 10026; Cass., sez. II, 1 aprile 1999, n. 3122).

Posso usucapire una strada comunale?

No, se fa parte del demanio indisponibile poiché tali beni sono sottratti dalla disciplina privatistica.

Diversa conclusione se rientra tra i beni del patrimonio disponibile cui pacificamente si applicano le norme del codice civile con conseguente possibilità di usucapione.

Esistono altre forme di usucapione?

Sì, l’art. 1159 c. c. disciplina l’ipotesi dell’usucapione breve necessitando il decorso di un decennio. Presupposti sono l’acquisto in buona fede da un soggetto non proprietario (cd. acquisto a non domino) e la presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto.

È necessaria, pertanto, la buona fede, intesa in senso soggettivo quale ignoranza di ledere un altrui diritto, perché convinti di agire conformemente alla legge; un titolo che sarebbe idoneo al passaggio del diritto se l’acquisto fosse avvenuto dal reale proprietario.

Alla presenza di tutti i requisiti l’usucapione matura in dieci anni e non in venti. Trascorso il decennio, pertanto, è possibile rivendicare la proprietà.

Conclusioni.

È possibile usucapire la strada che occupo da anni sempre che non faccia parte del demanio indisponibile dello Stato.

A tal fine è necessario un possesso protratto per venti anni se pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato.

Il soggetto deve dimostrare, dunque, la relazione di fatto con la strada che occupa da anni e con la disposizione e il godimento di un proprietario.

Trascorsi venti anni in tal modo può rivendicare la proprietà.

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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