La mia azienda è fallita e non mi ha pagato il TFR cosa devo fare?
È ipotesi frequente, con la crisi che da anni attraversa il nostro Paese e che forse stiamo lasciando alle spalle, che aziende e imprese anche storiche siano state costrette a dichiarare o subire fallimento.
Tale situazione crea panico e sconcerto tra i lavoratori i quali, anche in età avanzata, si ritrovano senza più un’occupazione e anche con crediti insoluti nei confronti della fallita.
Ma almeno questi ultimi possono essere recuperati.
L’INPS ha, infatti, istituito un apposito fondo di garanzia per il TFR.
La legge di riferimento è la n. 297 del 29 maggio 1982.
Quali categorie di lavoratori tutela il fondo?
Il Fondo è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti che hanno diritto al TFR, ai soci delle società cooperative di lavoro. Sono esclusi i lavoratori iscritti a fondi esattoriali o dazieri, i impiegati o dirigenti di aziende agricole, i dipendenti pubblici e i giornalisti professionisti.
Quando è possibile fare ricorso al fondo?
È possibile fare ricorso al fondo quando il datore di lavoro è assoggettato alle procedure concorsuali.
Come già illustrato in precedenti nostri articoli, i requisiti per l’ammissione al fallimento dell’azienda sono dettati dall’art. 1 R.D. n. 267 del 1942 che prevede il possesso congiunto di tre requisiti ovvero l’attestazione, nei tre esercizi precedenti il deposito dell’ istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, ricavi lordi nei tre esercizi antecedenti non superiore ad un annuo di duecentomila euro, debiti anche non scaduti non superiore ad cinquecentomila euro.
Oltre a questi presupposto per l’accesso al Fondo è necessario dimostrare la chiusura del rapporto di lavoro, lo stato di insolvenza cui è seguita l’attivazione della procedura, l’esistenza del diritto al TFR oppure alle ultime tre mensilità di stipendio.
Come posso fare domanda?
Per poter usufruire della garanzia del fondo è necessaria fare richiesta di ammissione al passivo presentandola dinanzi al giudice fallimentare. L’autorità giudiziaria accerta l’esistenza e la sussistenza del credito e, in caso di esito positivo, accoglie la domanda con decreto. Di esso è necessario ottenere una copia autentica che deve essere allegata alla domanda diretta all’Inps per usufruire del fondo. Il richiedente deve provare che nonostante ha provato ad agire tramite pignoramento lo stesso si è rivelato impossibile o inutile per incapienza patrimoniale oppure il datore è irreperibile.
Conclusioni
In caso di fallimento dell’azienda o dell’impresa il lavoratore può recuperare il suo TFR attingendo al Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS.
La procedura da seguire è interamente on- line e burocraticamente un po’ complicata.
Bisogna, infatti, rivolgersi al giudice fallimentare e chiedere di essere ammessi al passivo. Necessario anche l’accertamento del credito da parte dell’autorità giudiziaria che, di seguito, emetterà il titolo esecutivo necessario per richiedere la partecipazione al fondo.
In uno al TFR è possibile anche recuperare le ultime tre mensilità retributive.
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