Se un minore deve ereditare, cosa si deve fare?
I minori possono essere nominati eredi e anche i nascituri se concepiti o se non ancora tali, ma figli di soggetto vivente. Discusso è se i nascituri possono essere equiparati agli adottati. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione dell’art. 631 c.c. secondo cui il testatore non può demandare a terzi la determinazione dell’erede.
Come può avvenire la successione?
La successione può avvenire per legge o per testamento.
Esiste, infatti, una particolare categoria di soggetti cui è attribuita una posizione privilegiata nella successione che funge da limite alla libertà di testare. Essi sono: il coniuge, i figli e l’ascendente definiti legittimari proprio per la posizione riservata dalla legge. Dibattuta la loro qualifica soggettiva: per un’impostazione risultano essere eredi necessari fin dall’apertura della successione, per altri sono successori a titolo particolare e, per un ulteriore orientamento, non diventano eredi automaticamente, ma solo se esperiscono con successo l’azione di riduzione se pretermessi.
La categoria dei legittimari non va confusa con la successione legittima che si ha nel caso in cui il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze con testamento. In tale ambito rientrano anche le successioni anomale ovvero quelle previste dalla legge in deroga all’art. 565 c.c.
Vi è, infine, la successione testamentaria con predisposizione di un atto attraverso cui il defunto devolve i propri beni per il tempo successivo alla propria morte. Caratteri del testamento sono l’unilateralità non essendo necessaria l’adesione di altri soggetti, non è recettizio poiché non serve la conoscenza ai fini della validità, è atto personalissimo non essendo ammessa la rappresentanza né legale né volontaria né testamento per relationem intesa quale integrazione con altre fonti, è unipersonale, espressione della volontà di un solo soggetto, gratuito con contenuto patrimoniale.
In tutti i casi l’eredità, a differenza del legato, deve essere accettata, in quanto con l’apertura non si verifica l’acquisto immediato dei beni.
Tale atto eccede l’ordinaria amministrazione, pertanto, in ipotesi di chiamato minore di età, devono provvedere i genitori a seguito di autorizzazione giurisdizionale.
Cosa deve fare il minore per diventare erede?
Il minore, in quanto gravato da una presunzione di incapacità giuridica a causa della tenera età idonea a comprometterne la facoltà di discernimento, non può accettare l’eredità se non a mezzo dei suoi genitori che fungono da rappresentanti legali.
L’accettazione di eredità, inoltre, a norma dell’art. 320 c.c. rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione, pertanto, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Quale la procedura?
I genitori del minore chiamato all’eredità, innanzitutto, dovranno rivolgersi, possibilmente tramite un legale di fiducia, al giudice tutelare per chiedere l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità per conto del figlio.
Solo successivamente, in caso di esito positivo del ricorso, potranno procedere all’accettazione.
È sempre consigliabile, in vista del preminente interesse del minore, procedere attraverso un’accettazione con beneficio di inventario separando la massa ereditaria dal patrimonio dell’erede di modo tale che eventuali creditori non potranno aggredire i beni personali dell’accettante soddisfacendosi esclusivamente sul residuo attivo ereditato.
Quali sono gli altri poteri esercitabili dai genitori?
L’art. 320 c.c. distingue tra atti di ordinaria amministrazione , esercitabili congiuntamente o disgiuntamente, esclusi i contratti con cui si concedono o acquistano diritti reali di godimento oppure in via esclusiva da colui che ha la potestà genitoriale, e atti di straordinaria amministrazione tra cui alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti. In queste ultime ipotesi è necessario dimostrare l’evidente utilità per il figlio ovvero il possesso dell’autorizzazione del giudice tutelare.
L’art. 319 c.c., inoltre, impone l’ascolto del minore se di anni dodici ovvero con spiccata capacità di discernimento.
Conclusioni.
Il minore ben può essere chiamato all’eredità, ma non ha facoltà di accettazione.
Tale potere deve essere esercitato di genitori in veste di rappresentanti legali del figlio che devono richiedere la preliminare autorizzazione del giudice tutelare rientrando l’accettazione dell’eredità tra gli atti di straordinaria amministrazione.
Al fine di tutelare il preminente interesse del minore è sempre consigliabile procedere con un’accettazione beneficiata in modo tale da separare i beni dell’accettante da quelli del de cuius in un’ottica di protezione da eventuali creditori che, così, potranno aggredire solo la massa ereditaria.