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Mio padre è anziano e affetto dal Alzaimer, posso chiedere l’amministrazione di sostegno?

Mio padre è anziano e affetto dal Alzaimer, posso chiedere l’amministrazione di sostegno?

La risposta al quesito sottoposto non può che essere positiva. L’amministratore di sostegno, figura introdotta di recente nel nostro ordinamento e, precisamente dal legislatore con legge del 9 gennaio 2004, n. 6, è la soluzione più idonea in casi come quello prospettato. Essa, infatti, ha quasi del tutto surrogato l’istituto dell’interdizione, in quanto offre un ausilio seppur senza eliminare del tutto la capacità di agire. L’art. 409 c.c., infatti, a tal uopo, specifica che: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

anziano con alzaimer amministratore di sostegno

Il beneficiario della misura, pertanto, ha, in ogni caso, la possibilità di porre in essere tutti gli atti che fuoriescono dalla sfera di azione dell’amministratore di sostegno e, sempre, quelli che si rendono necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiane.

L’interdizione, al contrario, elimina qualsiasi possibilità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione potendo porre in essere il prevenuto esclusivamente quelli di cui all’art. 427 c. c. e, precisamente, “Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione. Per gli atti compiuti dall’interdetto prima della sentenza d’interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell’articolo seguente”.

Si tratta, come dispone la norma, di atti di ordinaria amministrazione, necessari per il vivere quotidiano, stabiliti dall’autorità giudiziaria nella sentenza. Il mancato rispetto delle prescrizioni normative comporta l’annullamento degli atti posti in essere.

In entrambi i casi viene ad essere dimidiata la capacità di agire, ossia la facoltà di porre validamente in essere negozi giuridici, del beneficiario con la differenza che in ipotesi di amministrazione di sostegno l’incisione e meno profonda lasciando ampi margini alla libertà del soggetto beneficiario.

Che cos’è la capacità di agire?

Per fornire un’esaustiva risposta al quesito è necessario un riferimento all’art. 2 c. c. che così recita: “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”

Esso è successivo alla norma relativa alla capacità giuridica laddove l’art. 1 c. c. ne fa coincidere l’acquisto con il momento della nascita.

Già da una comparazione prima facie delle norme emerge la differenza ontologica dei due concetti.

La prima, infatti, è riferita alla possibilità di muoversi nella realtà giuridica attraverso il compimento di validi negozi. Tale finalità nel pospone l’acquisto al compimento della maggiore età quando, si presume, il soggetto ha acquistato una maturità idonea al fine di comprendere validamente in contenuto dell’atto che va a compiere.7la capacità giuridica, al contrario, indica l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri ed è innata, connaturata ad ogni individuo in quanto tale. Il tema è quello dei diritti fondamentali e naturali propri di ciascuno per il fatto stesso di essere nato e di essere uomo. Tale tematica inizia ad essere dibattuta in giurisprudenza alla fine del Secondo conflitto mondiale e a seguito delle barbarie ivi perpetrate in spregio dei più elementari diritti. Secondo l’impostazione dominante esisterebbe un’intera categoria di situazioni giuridiche positive riferite all’essere umano con referente costituzionale nell’art. 2. Altro orientamento, al contrario, distingue tra i singoli diritti individuandone molteplici.

Essa è presupposto della capacità di agire, in quanto è chiaro che rappresenta l’antecedente logico della stessa non potendosi compiere atti senza la titolarità di diritti e/o doveri.

Sono presenti nel nostro ordinamento ipotesi speciali di capacità di agire?

Vi sono ipotesi di capacità di agire speciale per le quali la legge richiede una diversa età.

Il riferimento è all’art. 291 c. c. in tema di adozione ove è richiesto il raggiungimento del diciottesimo anno di età e precisamente: “L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”. In tal senso anche l’art. 273 c. c. “L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.  Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.”

Ancora può essere richiamato l’art. 84, 2° comma c. c. per l’ipotesi del matrimonio del soggetto sedicenne su autorizzazione del Tribunale. Il legislatore specifica che: “Il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni”

Sempre nell’ambito del diritto di famiglia una capacità giuridica speciale è necessaria per l’ipotesi di riconoscimento: “Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.

Vi sono, inoltre, eventualità in cui non rileva la capacità di agire come, ad esempio, l’animus possidendi ai fini del possesso, mera situazione di fatto come disposto dall’art. 1140 c. c. caratterizzata da una relazione materiale con la cosa unita dalla volontà di detenere l’oggetto quale effettivo proprietario (animus rem sibi habendi) e dell’usucapione oppure per la negotiorum gestio per attività materiali del gestore in ipotesi di governo di un affare altrui, iniziato spontaneamente, con obbligo di conduzione a termine fino alla perfetta autonomia del titolare effettivo.

In difetto della capacità di agire il contratto risulta annullabile con possibilità di richiesta da parte del legale rappresentante oppure dello stesso soggetto interessato.

In ipotesi di soggetto minore, pertanto, privo della capacità di agire, l’art. 1426 c. c. esclude l’annullamento se costui ha occultato la sua vera età

La capacità di agire assume diversa valenza anche nelle ipotesi patologiche del diritto civile ovvero di responsabilità contrattuale da inadempimento e extracontrattuale derivante dal divieto della violazione dell’obbligo del neminem ledere ossia di non recare danno ad altri. Per la configurabilità di quest’ultima, infatti, si ritiene necessaria esclusivamente la capacità di intendere e volere, cosiddetta capacità naturale. Sono, inoltre previste, in tale ambito, specifiche ipotesi di responsabilità per fatto posto in essere da incapace. Il riferimento è agli artt. 2047 e 2048 c. c., per l’impostazione prevalente, caratterizzate dalla oggettività della responsabilità esulando dalla sussistenza del dolo o della colpa, poiché si risponde di un illecito altrui. In particolare, l’art. 2047 c. c. tanto prevede: “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”. Leggendo attentamente la disposizione effettivamente può rinvenirsi una fattispecie di carattere colposo e, nello specifico per omessa vigilanza da parte di colui che avrebbe avuto potere di impedire il fatto.

Nello stesso senso la disposizione successiva, l’art. 2048 c. c., riferito ai maestri, ai precettori, ai genitori e ai tutori: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”. La prova liberatoria, in questo caso, va in duplice direzione dovendo sia dimostrare un’adeguata vigilanza del sottoposto sia una corretta educazione e un giusto esempio.

La capacità di agire rileva anche in diritto penale laddove l’imputabilità è presunta per il maggiore di età, esclusa per i minori degli anni , accertabile da caso a caso per i soggetta tra i 14 e i 18 anni.

La capacità di agire può essere anche persa oppure può diminuire in conseguenza di esplicite previsioni di legge, a seguito di pronuncia dell’autorità giudiziaria ovvero per incapacità natura ai sensi dell’art. 428 c. c.

Quali sono le singole cause di incapacità di agire?

Le singole cause di incapacità di agire sono: la minore età, l’incapacità legale, l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

La maggiore età rappresenta, infatti, il momento di acquisto della capacità di agire assente nel momento antecedente.

L’incapacità legale è intesa in funzione sanzionatoria e rappresenta una pena accessoria rispetto ad una principale nei casi previsti dalla legge.

Norma di riferimento è l’art. 32 c. p.: “Il condannato all’ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all’ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d’interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Alla interdizione legale si applicano per ciò che concerne la disponibilità e l’amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi le norme della legge civile sull’interdizione giudiziale”.

In ambito penale l’interdizione può riguardare anche singoli ambiti.

Il riferimento è agli artt. 32 bis e 32 ter c. p. riferiti rispettivamente all’interdizione dagli uffici pubblici e al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Cosa accade in caso di minore età?

La tutela spetta ai genitori che si surrogano al minore nel compimento degli atti.

Norma cardine è l’art. 320 c. c. che elenca gli atti e le modalità attraverso cui i genitori possono agire al posto del minore e, in particolare: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore”.

Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Vi sono, inoltre, anche atti vietati di cui il codice illustra didascalicamente ogni caratteristica all’art. 323 c. c.: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore”.

Che cosa è l’incapacità naturale?

Trattasi di incapacità transitoria e momentanea prevista dall’art. 428 c. c.: “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge”.

La prescrizione decorre dal compimento dell’atto e non dal recupero della capacità atteso che sarebbe difficile stabilirne il momento esatto essendo una situazione passeggera.

Non produce conseguenze lo stato di incapacità intellettiva trovando applicazione la disciplina delle actiones in libera causae.

L’incapacità naturale, in effetti, si concretizza in una situazione di fatto verificata dal giudice di volta in volta.

L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministratore di sostegno sono, al contrario, situazioni giuridiche accertate da un provvedimento giudiziale.

L’onere della prova spetta al soggetto che chiede l’annullamento che deve fornire la prova con ogni mezzo dell’incapacità al momento del compimento dell’atto a differenza dell’incapacità permanente ove il convenuto è onerato della dimostrazione inversa ossia del compimento dell’atto in un momento di lucidità mentale.

L’art. 428 c. c., inoltre, richiede requisiti diversi  seconda della natura unilaterale o bilaterale dell’atto che va a compiersi. Nel primo caso è, infatti, richiesta la concretizzazione di un effettivo pregiudizio nella sfera giuridica dell’incapace; nella seconda eventualità la malafede intesa quale consapevolezza dell’incapacità essendo il danno mero indice probatorio della stessa.

Quid iuris per gli atti personalissimi quali matrimonio e testamento?

L’incapacità naturale rileva anche in tema di matrimonio e testamento.

L’art. 119 c. c. si occupa del matrimonio dell’interdetto statuendo che: “Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno In presenza degli estremi della circonvenzione di incapace il contratto è nullo per violazione della norma imperativa penale che prevede e punisce il reato”.

Ancora sul tema, prendendo in considerazione l’incapacità di intendere e volere, si pronuncia l’art. 120 c. c.: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali”.

L’incapacità è, dunque, causa di annullamento del matrimonio se il soggetto prova che era incapace, anche momentaneamente di intendere e di volere, in quanto quell’atto non è riconducibile alla sua volontà che si è formata in modo invalido poiché alterata dalla causa di incapacità.

Norme analoghe sono rinvenibili anche per il testamento nella cui disciplina è compresa una norma dedicata interamente alla capacità di disporre per testamento.

Il riferimento è all’art. 591 c. c. che così dispone: “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.

Non possono, pertanto, disporre delle proprie sostanze in un momento successivo alla morte tutti i soggetti elencati nella disposizione richiamata tra cui gli interdetti e anche gli incapaci naturali.

E’ possibile ridurre la capacità giuridica in un’ottica sanzionatoria?

Trattasi di misura sanzionatoria che l’ordinamento ricollega ad alcune condanne.

L’annullamento può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse.

Che cosa sono l’interdizione e l’inabilitazione?

La disciplina è contenuta negli artt. 404 e ss. del codice civile come riformato ad opera della legge n. 6 del 2004 innanzi citata.

Si tratta di istituti volti a tutelare le persone non in grado di provvedere ai propri bisogni.

La Carta di Nizza riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa nonchè dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l’inserimento sociale e professionale.

Con la novella del 2004 il legislatore adegua la normativa a tali direttive con l’introduzione di nuove forme di tutela, tra cui l’amministrazione di sostegno, cancellando la rigidità e l’assolutezza con i nuovi interventi.

Chi può essere interdetto? Chi inabilitato?

Il legislatore si preoccupa di specificare quali persone possono essere interdette e quali inabilitate differenziando le due ipotesi.

L’art. 414 c. c. si occupa del primo caso: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

La norma successiva, l’art. 415 c. c., riguarda l’inabilitazione: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

Dal confronto strutturale tra le due norme emergono evidenti differenze.

L’interdizione, infatti, risulta essere la misura più estrema in caso di frequente e cronica infermità di mente che rende incapace di provvedere ai propri atti di vita quotidiana; l’inabilitazione, al contrario, è possibile in tutte le ipotesi in cui non si raggiunge tale gravità, ma non si possiede neanche un totale grado di autonomia.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 440 del 2005 rigetta l’eccezione di incostituzionale in relazione alla tassatività e determinatezza dei criteri distintivi ritenendoli chiari e offrendo la novella del 2006 molteplici spunti di distinzione. Secondo la Corte, infatti, il Giudice Istruttore deve scegliere la misura più idonea ad incidere nel minor modo possibile sulla capacità del soggetto. Questa risulta essere proprio l’amministrazione di sostegno.

A tal uopo, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13584 del 2006, confermata successivamente con sentenza n. 22332 del 2011, chiosa che la scelta della misura va effettuata sulla base di un criterio funzionale con riferimento alla maggiore capacità dell’istituto ad offrire adeguata tutela.

Tanto premesso è necessario analizzare l’inter giudiziario per la richiesta di interdizione o inabilitazione.

Come posso chiedere l’interdizione o l’inabilitazione?

La richiesta va proposta con istanza al Giudice Tutelare.

L’art. 417 c. c. indica quali sono i soggetti che possono inoltrare la domanda: “L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero”.

Si tratta, pertanto, del coniuge, del convivente, dei parente entro il quarto grado, secondo se affini, del tutore, del curatore o dello stesso Pubblico Ministero.

Successivamente si apre la il procedimento e l’interdizione può essere dichiarata ancge dal giudice d’ufficio come disposto dall’art. 418 c. c.: “Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente”.

In caso contrario possono verificarsi due evenienze a seconda che si ritengano sussistenti o meno le condizioni per l’inabilitazione.

Nel primo caso, l’art. 418, 2° comma c. c. prevede che: “Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria”.

Nel secondo ovvero se non sono presenti i presupposti per l’interdizione o l’inabilitazione, ma quelli dell’amministrazione di sostegno, la disposizione dell’art. 418,3° comma c. c. specifica: “Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405”.

In ogni caso indispensabile appare l’esame del soggetto sottoposto al procedimento per il quale il giudice può anche farsi assistere da un consulente tecnico. Tale potere è attribuito espressamente dall’art. 419 c. c.: “Non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando”.

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere revocate?

La risposta non può che essere positiva e tale circostanza è confermata dall’art. 429 c. c. che recita: “Quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.

Presupposto necessario è la cessazione della causa di interdizione o di inabilitazione cui deve seguire un’istanza del richiedente. La valutazione è rimessa al giudice tutelare che è obbligato a informare il Pubblico Ministero.

È possibile, però, che il giudice riconosca che la causa di interdizione o inabilitazione sia venuta meno, ma non confida nel pieno acquisto dell’autonomia.

In tali ipotesi si applica il disposto  di cui all’art. 432 c. c.: “L’autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente. Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato”.

È, dunque, possibile procedere all’inabilitazione, quindi, degradare la più grave figura dell’interdizione.

Che differenza c’è con l’amministrazione di sostegno?

Tale figura è stata introdotta dalla legge del 2006 per completare il sistema di tutela delle persone affette da handicap fisici o psichici.

Si applica anche nelle ipotesi di impedimenti di natura fisica e per impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Vi rientrano, pertanto, le disabilità, le malattie terminali, i non vedente e gli anziani anche se per questi ultimi manca un esplicito riferimento poiché la terza età di per sé non è causa di inabilità.

La possibilità di ricorrere all’amministratore di sostegno è esclusa per menomazioni fisiche che non influiscono sulla capacità di intendere e di volere in quanto, in tali ipotesi, il soggetto potrebbe avvalersi della rappresentanza.

Altra impostazione ritiene preferibile, anche nelle evenienze di età avanzata, l’amministrazione di sostegno che presenta, rispetto alla rappresentanza, il vantaggio del controllo del giudice tutelare e ingloba anche interventi in materia di salute e atti personali.

Per il soggetto affetto dal Alzaimer, ben può essere applicata la misura dell’amministratore di sostegno avendo essa ormai quasi del tutto sostituito l’interdizione, ritenuta eccessivamente menomante e utilizzata, di frequente, per scopi fraudolenti.

In tal senso anche la Suprema Corte laddove specifica che: “La differenza tra interdizione e amministrazione di sostegno non risiede in un elemento quantitativo cioè della maggiore o minore gravità della malattia, ma in un criterio funzionale ovvero nella natura e nel tipo di attività che l’incapace non è in grado di compiere da solo. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della nuova misura alle esigenze del soggetto debole. Il giudice tutelare può graduare i limiti della sfera negoziale del beneficiario”.

Applicando tali coordinate ermeneutiche in relazione ad un soggetto affetto da lieve disturbo mentale, la Suprema Corte, con sentenza n. 17962 del 2015, ha affermato: “Non può essere interdetto il soggetto affetto da lieve disturbo mentale che ha sì difficoltà nella gestione di una grossa eredità, ma ha terminato gli studi e ha vita sentimentale stabile. Il problema della distinzione con l’interdizione si pone perché le ipotesi dell’amministratore di sostegno possono essere così ampie da creare sovrapposizioni tra i due istituti. Al giudice, inoltre, non sono dettati dalla legge i criteri di scelta”.

Quale il procedimento di nomina?

L’art. 407 c.c. rinviene nel ricorso la forma della domanda introduttiva aggiungendo: “Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario”.

Durante il procedimento: “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero”

Ampi, dunque, i poteri del giudice tutelare che entro sessanta giorni emette il decreto di nomina.

La legge prescrive che deve contenere: “

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;

2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine”.

Come viene scelto l’amministratore di sostegno?

Cartina di tornasole è l’interesse del beneficiario.

Tale assunto è confermato dall’art. 408 c. c. che così dispone: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”.

La scelta, dunque, può anche essere effettuata dallo stesso interessato che, nel pieno possesso delle proprie capacità può designare un futuro amministratore.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno deve tener conto delle esigenze del beneficiario.

L’art. 410 c. c. prevede, nel dettaglio, tutti gli adempimenti che l’amministratore è chiamato a svolgere: “L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”.

In caso di violazione di tali doveri gli atti sono annullati. Tale sanzione è prevista dall’art. 412 c. c.: “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”

Quali sono gli atti che il beneficiario può compiere?

È tale aspetto il punto differenziale con l’interdizione e l’inabilitazione in quanto l’amministrato non perde la propria capacità giuridica potendo svolgere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva ovvero l’assistenza necessaria del minore.

Per l’amministrazione di sostegno, dunque, si adotta un procedimento inverso rispetto all’interdizione onde ricavare le sfere di competenza.

Nel primo caso, infatti, è l’amministratore di sostegno che si ritaglia spazio all’interno della capacità giuridica del prevenuto; nel secondo l’operazione è diametralmente inversa essendo l’originario titolare a dover erodere l’area di azione del tutore.

L’art. 409 c. c. in tal senso dispone: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

La capacità giuridica, dunque, è conservata ed è tale circostanza che induce dottrina e giurisprudenza a ritenere preferibile l’amministrazione di sostegno, misura meno aggressiva e più rispettosa degli interessi del beneficiario.

E’ possibile revocare l’amministratore di sostegno?

Si, analogamente all’interdizione e all’inabilitazione.

Norma di riferimento è l’art. 413 c. c. che disciplina sia i presupposti che il procedimento: “Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione”.

Anche in tal caso è necessario che siano cessati i presupposti applicativi della misura.

Il legittimato deve presentare un’istanza al giudice motivando la richiesta e fornendo tutte le informazioni necessarie corredate da prova e da adeguati mezzi istruttori.

È possibile che il giudice provveda anche d’ufficio quando l’amministrazione di sostegno si è rivelata inadeguata agli scopi prefissati. Se si ritiene necessaria l’interdizione o l’inabilitazione si informa il Pubblico Ministero e si provvede alla nomina del curatore o del tutore.

Conclusioni

Come emerso dalla disamina degli istituti a tutela dei soggetti deboli, l’amministrazione di sostegno risulta quella maggiormente adeguata a tutelare il soggetto affetto da Alzaimer.

Essa, infatti, non priva del tutto il beneficiario della sua capacità giuridica potendo lo stesso continuare a porre in essere qualsiasi tipologia di atto ad eccezione di quelli per cui la presenza dell’amministratore di sostegno è necessaria.

È misura più blanda rispetto a quella dell’interdizione laddove essa inibisce il compimento di qualunque atto.

 

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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