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Dobbiamo dividere l’eredità del papà con mia sorella e mia mamma, cosa dobbiamo fare?

Dobbiamo dividere l’eredità del papà con mia sorella e mia mamma, cosa dobbiamo fare?

La morte di un genitore è sempre un evento che sconvolge l’assetto familiare e gli equilibri che si sono formati.

È necessario, pertanto, creare un nuovo ordine nel menage così come residua a seguito del decesso.

Spesso le questioni maggiormente spinose riguardano proprio la divisione dell’eredità.

Iniziamo con il dire che il codice civile prevede una categoria di eredi cosiddetta necessaria in quanto per leggi ad essi spetta una quota di eredità di cui il de cuius non può disporre. Tra essi figurano anche il coniuge e i figli.

L’art. 581 c. c. disciplina proprio il concorso tra queste due classi di eredi statuendo che il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità se concorre con un solo figlio, ad un terzo se vi sono più discendenti.

Nel caso in esame, dunque, in applicazione della disposizione codicistica, a ciascun erede spetterà un terzo dell’intera eredità, salvo che non venga rifiutata l’eredità.

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Posso chiedere la divisione dell’eredità?

A mente dell’art. 713 c. c. i coeredi possono chiedere in qualsiasi momento la divisione ereditaria. Si tratta dell’ennesima prova dello sfavore che in legislatore nutre nei confronti delle comunioni, secondo un antico brocardo, fonti di litigi e contenziosi.

La giurisprudenza precisa che la divisione dell’eredità reca due effetti: la cessazione della comunione e l’attribuzione del diritto sulla singola quota alla cui determinazione provvede il giudice in modo autonomo prescindendo dalle richieste e dalle deduzioni delle parti (Cass., sez. II, 8 settembre 1986, n. 5462).

Si tratta di diritto potestativo il cui esercizio non può essere precluso neanche dall’insistenza sull’eredità di diritti altrui dovendosi, in tal caso, solo regolarne le modalità d’uso (Cass., sez. III, 27 luglio 1966, n. 2078).

Posso sempre chiedere la divisione?

Ci sono ipotesi in cui la divisione ereditaria non può essere domandata. I casi sono quelli previsti dall’art. 715 c. c. ovvero se tra i chiamati vi è un concepito è necessario attendere la nascita, se è pendente un giudizio di filiazione, al cospetto di nascituri non concepiti.

Residua, però e in ogni caso, un potere in capo al giudice di procede comunque adottando apposite cautele per preservare la quota dei soggetti tutelati dalla previsione normativa.

Può il testatore stesso effettuare la divisione?

Sì, la divisione ereditaria può essere disposta dallo stesso testatore.

A prevedere tale possibilità l’art. 734 c. c. che dispone che il testatore nell’attuare la divisione può comprendere anche la parte non disponibile. Nel caso in cui residuano ulteriori beni, la disposizione degli stessi avverrà secondo le norme di legge.

Un’impostazione esegetica precisa che la volontà del testatore, manifestata attraverso la divisione, di lasciare beni determinati, può concretizzarsi proprio attraverso l’istituzione di erede su singolo cespite considerato quale quota per l’intero. Tale disposizione può valere anche quale criterio per la divisione (Cass., sez. II, 12 novembre 1970, n. 2372).

In ogni caso si deve sempre tenere dell’intangibilità della legittima intesa sia in senso qualitativo che quantitativo (Cass., sez. II, 12 settembre 1970, n. 1403).

Se il testatore nulla ha disposto in merito alla divisione come posso procedere?

Se la divisione non è stata attuata dal testatore allora saranno gli eredi a dover provvedere.

Certa la natura di atto mortis causa della divisione operata dal testatore rappresentando la tappa finale del percorso successorio. Dubbia di pongono per quella attuata dagli eredi per un’impostazione comunque mortis causa attenendo al fenomeno successorio. Tali conclusioni, però, non spiegherebbero l’effetto dinamico della stessa considerata, pertanto, dalla giurisprudenza prevalente come atto inter vivos.

Esso può avere natura negoziale laddove vi è accordo di tutti gli eredi oppure, in caso contrario, avvenire per sentenza del giudice.

In ogni caso è sempre buona norma rivolgersi ad un notaio che è il vero esperto della materia e può orientare gli eredi verso la soluzione maggiormente economica e veloce.

Quali sono le regole che verranno seguite per attuare la divisione?

Ogni singolo bene è oggetto di regole peculiari in relazione alla sua natura.

Innanzitutto ogni coerede, come disposto dall’art. 718 c. c., può domandare la parte del bene mobile o immobile che gli spetta in natura.

In presenza di immobili indivisibili essi devono essere compresi per l’intero addebitando la parte in surplus nella sfera del coerede che ha diritto alla porzione maggiore o anche in quelle di una pluralità di coeredi. Se nessuno è disposto a tale operazione non può che procedersi con la vendita all’incanto che, però, comporta una svalutazione dell’immobile, pertanto, non è consigliabile.

In fase di divisione è, inoltre, necessario imputare tutto quanto si deve rendere in collazione, come prescritto dall’art. 724 c. c., in riferimento a quanto ricevuto a titolo di donazione. Da imputare alla propria quota anche eventuali debiti nei confronti del de cuis.

Dopo tutte queste operazioni tese a ricostruire la massa ereditaria si procede alla stima cui segue la formazione delle varie porzioni ciascuna delle quali comprende una quota di mobili, immobili e crediti della medesima natura e qualità in proporzione della grandezza della stessa. Avviene, in chiusura della divisione, l’assegnazione con relativa attribuzione ai coeredi.

Divisione Eredità: Conclusioni

È sempre possibile domandare la divisione dell’eredità se a tale incombenza non ha provveduto lo stesso testatore.

Se vi è accordo tra tutti è possibile risolvere la questione in via negoziale attraverso un normale contratto divisorio che, un’impostazione di origine tedesca, avvicina alla permuta dato il reciproco trasferimento di diritti.

In caso contrario, purtroppo, si rende necessario far ricorso all’autorità giudiziaria con un notevole aggravio dei costi e un allungamento dei tempi.

In entrambi i casi è consigliabile, prima di intraprendere qualsiasi azione, chiedere una consulenza ad un notaio, vero esperto della materia, che può orientare gli eredi verso la soluzione più giusta e efficace.

 

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Avv. Federico Vittorio Bordogna

Avv. Federico Vittorio Bordogna

Federico Vittorio Bordogna nato il 21 Aprile 1970. Avvocato del Foro di Milano, marito e genitore di cinque figli. Laureato all’ Università degli Studi di Milano, appassionato di lettere e filosofia, ha maturato una ventennale esperienza in sede giudiziale prevalentemente nel diritto civile e commerciale conseguendo importanti risultati per aziende e privati.

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